Scusate visto che mi intriga ho verificato le citazioni di Dario.
Almeno è espressamente vietata la pesca a strappo come detto
art. 146 comma 1 lettera e) LEGGE REGIONALE N. 31 DEL 05-12-2008 - REGIONE LOMBARDIA - 05/12/2008 , n. 31 - B.U.R. 10/12/2008 , n.50e ci siamo
Forse c'è da aggiungere che se si mette l'occhio ai due articoli successivi il buon legislatore individua anche sanzioni, aggravanti ed Autorità competenti.
Art 147 comma 1 lettera e) sanzione amministrativa da euro 51,00 a euro 154,00 per chi viola i divieti di cui all'articolo 146, comma 1, lettere d), e), f), m), o), q) e t) o non ottempera alle disposizioni del regolamento di cui all'articolo 149, comma 2; in caso di recidiva si procede inoltre alla sospensione della licenza fino a tre mesi; ogni ulteriore recidiva comporta la sospensione della licenza stessa fino a dodici mesi;
Art 148
Vigilanza
1. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni del presente titolo e l'accertamento delle relative violazioni spettano agli agenti di polizia provinciale e ai dipendenti della provincia ai quali è riconosciuta la qualifica di agente giurato. La vigilanza compete anche agli ufficiali, sottoufficiali e guardie forestali, agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza. La vigilanza compete, altresì, solo nelle acque di propria competenza, ai soggetti di cui all'articolo 133.
2. La vigilanza è anche esercitata da cittadini ai quali è riconosciuta la qualifica di agente giurato, disposti a prestare volontariamente e gratuitamente la propria opera, nonché da membri delle associazioni di pescatori, qualificate ai sensi dell'articolo 136, cui è riconosciuta la qualifica di agente giurato.
3. I soggetti di cui al comma 2, al fine dell'attribuzione delle funzioni di vigilanza, frequentano corsi di qualificazione e sostengono un esame di idoneità.
4. La provincia riconosce la nomina di agenti giurati addetti alla sorveglianza sulla pesca nelle acque interne ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).
5. La provincia, in caso di violazioni delle norme del presente titolo commesse dagli addetti alla sorveglianza sulla pesca nelle acque interne, dispone la revoca del riconoscimento della nomina di agenti giurati.
6. L'attività di vigilanza è consentita dalla provincia anche mediante l'emanazione di disposizioni organizzative che devono assicurarne l'esercizio continuativamente nell'arco delle ventiquattro ore.
7. Le somme eventualmente spettanti alla Regione e alla provincia a titolo di risarcimento per fatti lesivi del patrimonio ittico, anche ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), sono inxxxtate dalla provincia e destinate ai ripopolamenti ittici e a interventi di ripristino degli ambienti
Si aggiunge che la legge demanda alle provincie la possibilità di specificare la norma.
Si aggiunge ancora che da qualche parte, ora non faccio in tempo a trovarlo, dovrebbe esserci l'appiglio normativo per estendere la norma ai laghetti privati. Vuoi per la demanialità delle acque vuoi per il fatto che la tutela degli animali dovrebbe prescindere dal "dove" essi vengano maltrattati. Insomma alle perse ci si arriva per "principi" o analogia, visto che la stessa in amministrativo non è vietata.
Quando posso approfondisco.
Aggiungo in ultimo che ogni regione dovrebbe avere una normativa simile a questa. Posso cercare per voi.
Scusate la concisione ma vado di fretta.

saluti!
Questo post è stato modificato da manadrain: 05 December 2011 - 16:01 PM