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Postato 05 February 2009 - 17:40 PM
Postato 25 February 2009 - 17:33 PM
Postato 26 February 2009 - 07:09 AM
Ma in che negozio sei andato?Fino allo scorso anno possedevo un libretto segnacatture della provincia di Como perchè fino a 2 anni fa qualche uscita li l'ho fatta, lo feci su consiglio sia del negoziante che di un rappresentante fipsas della provincia comasca che si trovava li, mi disse che serviva a monitorare il prelievo di pesce nelle acque lariane di determinate specie, anche se ero della provincia di Varese dovevo farlo. Non ho trovato sul sito della provincia stessa notizie al riguardo( forse è considerato scontato), ora mi domando non è che lo stesso criterio sia applicato al libretto della provincia di Varese , in fondo non avrebbe senso monitorare solo i residenti e non altri pescatori di altre provincie in pesca nelle acque varesotte.
Postato 26 February 2009 - 09:27 AM
Ma in che negozio sei andato?Fino allo scorso anno possedevo un libretto segnacatture della provincia di Como perchè fino a 2 anni fa qualche uscita li l'ho fatta, lo feci su consiglio sia del negoziante che di un rappresentante fipsas della provincia comasca che si trovava li, mi disse che serviva a monitorare il prelievo di pesce nelle acque lariane di determinate specie, anche se ero della provincia di Varese dovevo farlo. Non ho trovato sul sito della provincia stessa notizie al riguardo( forse è considerato scontato), ora mi domando non è che lo stesso criterio sia applicato al libretto della provincia di Varese , in fondo non avrebbe senso monitorare solo i residenti e non altri pescatori di altre provincie in pesca nelle acque varesotte.
:? questa mi è nuova...
Io ho sempre saputo che il libretto serve per i torrenti e le acque pregiate per la cattura dei salmonidi Inoltre per i coregoni in lago. Ma sei vai a pescare in Celesia mica devi averlo il libretto... e poi se rilasci e non ti tieni nulla :?
Postato 26 February 2009 - 09:52 AM
Postato 26 February 2009 - 19:37 PM
Io ho sempre saputo che il libretto serve per i torrenti e le acque pregiate per la cattura dei salmonidi Inoltre per i coregoni in lago
Postato 06 April 2009 - 14:01 PM
"Una trota è troppo preziosa per essere catturata una volta sola"
"Da grandi mandibole derivano grandi ferrabilità"
No sponsor, no lies
Postato 07 April 2009 - 15:38 PM
Postato 07 April 2009 - 19:36 PM
"Una trota è troppo preziosa per essere catturata una volta sola"
"Da grandi mandibole derivano grandi ferrabilità"
No sponsor, no lies
Postato 01 May 2009 - 22:04 PM
Postato 02 May 2009 - 07:32 AM
Postato 02 May 2009 - 08:06 AM
segnalo che sul sito della Provincia di Varese è stato pubblicato il nuovo Vademecum Libretto Segnacatture, scaricabile in formato pdf (12,4 Mb).
http://www.provincia.va.it/ente_data/fa ... enDocument
nella presentazione, però, non ho trovato nulla che dica se scaricandolo ha la stessa validità di quello originale :?
Postato 09 May 2009 - 17:11 PM
Sul libretto segnacatture c'è il vademecum della provincia, leggendo la parte sul lago di Varese c'è scritto che si può usare 1 amo solo per canna, e questo si sapeva perchè è entrato in vigore questa regola dallo scorso anno, però c'è scritto che si possono usare 3 canne rispetto alle solite 2 che da tantissimi anni si usavano, errore o giusto ?
Art. 8 - (Mezzi di pesca)
1. La pesca dilettantistica nelle acque classificate di tipo A e C, ai sensi dell'art. 7 della l.r. 12/2001, è consentita con i seguenti mezzi:
a) canna lenza, con o senza mulinello, con un massimo di 5 ami o altre esche singole artificiali o naturali;tirlindana e timoniera con un massimo di 10 ami o esche singole naturali o artificiali, da usarsi solo nei bacini lacuali;
c) bilancia o bilancella di lato non superiore a m. 1,5 montata su palo di manovra;
d) un utilizzo massimo di tre canne lenza, occupando uno spazio operativo comunque non superiore ai dieci metri. 2. La Provincia, sentita la consulta provinciale della pesca, individua le acque nelle quali consentire la pesca da natante; durante l'esercizio della pesca da natante non è consentito l'uso dell'ecoscandaglio.
3. La Provincia, sentita la consulta provinciale della pesca, può introdurre ulteriori limitazioni ai mezzi di pesca previsti dal presente regolamento per esigenze di salvaguardia del patrimonio ittico.
4. La Provincia, sentita la consulta provinciale della pesca, può altresì consentire l'uso di attrezzi tradizionali non compresi nell'elenco di cui al comma 1.
5. La Provincia, sentita la consulta provinciale della pesca e su parere conforme della struttura regionale competente, può altresì consentire la pesca delle specie ittiche alloctone ritenute dannose per l’equilibrio del popolamento ittico, di cui all’apposito elenco previsto all’art. 8 comma 3, lett. c della L.R. 12/2001 con mezzi e tecniche di pesca non compresi nell'elenco di cui al comma 1, anche in deroga ai tempi e ai limiti di peso.
6. In occasione di interventi programmati per il controllo delle specie alloctone dannose può essere concessa dalle Province autorizzazione alla pesca subacquea alle specie dannose di cui al comma 5, anche in deroga ai limiti di zona di cui all'art. 10.
7. E` vietato rilasciare presso i luoghi di pesca o in acqua qualsiasi genere di rifiuto o materiale, comprese le esche, il pesce pescato e residui o frammenti degli attrezzi di pesca.
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