Giorda per la regione campania no..ci sono elencati anche i divieti di pesca sul volturno...
Ciao ciao maxmotta
NB Posto testualmente l'estarto della circolare normativa in questione..
CASERTA
REGOLAMENTO PESCA ACQUE CONVENZIONATE 2007/08
ACQUE CONVENZIONATE F.I.P.S.A.S.
1. Le acque convenzionate F.I.P.S.A.S. in provincia di Caserta sono:
FIUME VOLTURNO per il tratto che va dal confine con la provincia di ISERNIA
(Masseria Mazzoni) alla diga di Capriati al Volturno (scad. 2015).
TORRENTE LETE dalla dismessa centrale ENEL di Prata Sannita alla cartiera Raiola
Pescarini nel Comune di Pratella (scad. 2015).
Documentazione per la Pesca:
2. Fermo restando le normative previste dalle leggi vigenti in materia, l’esercizio
della pesca sportiva nelle acque in concessione alla FIPSAS in provincia di
Caserta si svolgerà nel rispetto dei principi stabiliti dalla Federazione e dalle
norme riportate nel presente regolamento.
In particolare il pescatore dovrà essere munito di: Licenza di Pesca Governativa
in corso di validità, Tessera FIPSAS e Autorizzazione del Concessionario
(Libretto di Controllo Catture), il cui costo è stabilito annualmente dalla
Sezione Provinciale.
3. La Tessera FIPSAS e l’Autorizzazione, saranno rilasciati presso la Sezione
Provinciale o nei punti vendita regolarmente autorizzati, essi costituiscono
autorizzazione del concessionario ad esercitare la pesca nelle acque di cui al
punto 1, essi sono strettamente personali, per cui l’intestatario dovrà apporre la
propria firma per accettazione all’atto del rilascio.
4. Si intenderà pertanto privo di autorizzazione chiunque eserciti la pesca senza la
tessera FIPSAS o dell’Autorizzazione del Concessionario.
Periodi di pesca:
5. Nelle acque di cui al punto 1 è fatto divieto di pesca dal tramonto della 1°
Domenica di Ottobre ad un’ora prima dell’alba dell’ultima Domenica di Febbraio.
Nei periodi sotto elencati è fatto divieto di pesca delle seguenti specie:
A – TINCA, BARBO e CARPA dal 15 Maggio al 30 Giugno;
B – PERSICO REALE dal 15 Maggio al 15 Giugno;
C – ANGUILLA pesca consentita da un’ora prima dell’alba sino alle ore 24,00 e senza
l’ausilio di fonti luminose;
D – GAMBERO DI FIUME a tempo indeterminato a causa della forte diminuzione
della specie;
E – TROTA qualsiasi specie dal tramonto della 1° Domenica di Ottobre a un’ora prima
dell’alba dell’ultima Domenica di Febbraio.
Misure minime:
6. Trota ogni specie cm.22, Carpa cm.30, Tinca cm.22, Anguilla cm.30, Barbo
cm.15, Persico Reale cm.20.
A – Il pesce catturato sotto misura o inavvertitamente in epoca di divieto, va
rimesso in acqua immediatamente usando i dovuti accorgimenti quali:
Bagnarsi le mani e slamarlo con cautela, qualora fosse necessario per non arrecare
danno al pesce va tagliata la lenza il più vicino possibile all’apparato boccale.
Giornate di Pesca:
7. La pesca è consentita dall’alba dell’ultima Domenica di Febbraio al tramonto
della prima Domenica di Ottobre nei seguenti giorni: LUNEDI’, GIOVEDI’,
SABATO, DOMENICA e festivi infrasettimanali.
Limitazioni e Marcatura delle Catture:
8. Il limite massimo pro-capite di catture per la Trota ogni specie è di 5 capi
giornalieri, raggiunto il limite massimo il pescatore è tenuto a sospendere
l’azione di pesca.
A- Il pescatore dovrà segnare sull’apposito libretto in modo indelebile ogni cattura
immediatamente dopo averla cestinata.
B- Le altre specie presenti non vanno contrassegnate e non posto alcun limite
giornaliero.
Esche e Pasture:
9. Sono consentite tutte le esche naturali ad eccezione della larva di mosca
cartaria (Bigattino) di cui ne è vietata la detenzione, delle uova di salmone, del
sangue, e di tutte le esche chimiche (paste di vario tipo) nonché qualsiasi forma
di pasturazione.
Attrezzi e modalità di pesca:
10. La pesca è consentita con una sola canna con o senza mulinello e con un solo amo.
11. L’uso del guadino è consentito solo come ausilio per salpare il pesce.
12. Non è consentito alcun altro attrezzo inclusa la bilancia.
13. L’uso della moschera è consentito.
Salvaguardia dell’ambiente:
14. E’ vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi tipo e natura, sia in acqua che sulle
sponde, con particolare riferimento a sacchetti di plastica e contenitori per le
esche.
Responsabilità per danni:
15. La Sezione Provinciale e la FIPSAS declinano ogni responsabilità per danni
subiti o causati dal pescatore nell’esercizio della pesca.
Divieti:
16. Sul Torrente Lete nel tratto che scorre nel Comune di Prata Sannita sarà
instaurata una Zona di Protezione e Ripopolamento, opportunamente gabellata.
17. Sul Torrente Lete al fine di salvaguardare il Gambero di Fiume e il suo habitat
naturale è instaurata tassativamente la Pesca a piede asciutto, e cioè sarà
vietato esercitare l’azione di pesca camminando nel letto del torrente.
Vigilanza:
18. Il servizio di vigilanza nelle acque convenzionate FIPSAS, ai fini
dell’accertamento di eventuali infrazioni, è espletato dal corpo di vigilanza
ittico-venatoria-ambientale della Provincia e della Regione, al Corpo Forestale
dello Stato, dai Carabinieri, dalla Guardia di Finanza, ai Vigili Urbani e
Campestri, dalla Polizia di Stato e da ogni Guardia Ittica. E’ valida la
verbalizzazione anche da parte di un solo Guardapesca.
19. Il pescatore ha l’obbligo di mostrare agli addetti alla vigilanza, su loro esplicita
richiesta, i documenti prescritti, nonché il contenuto di ogni oggetto atto a
contenere pesci, esche e attrezzature (cestini, borse, zaini o loro affini).
Principali sanzioni e Pene Pecuniarie:
20. La sanzione per il mancato possesso delle autorizzazioni nelle acque
convenzionate (art.33, R.D. 1604 del 8 Ott. 1931), è di € 100,00 per la mancata
indicazione della data sul libretto di controllo catture, € 50,00 per la mancata
registrazione della cattura, € 30,00 per ogni cattura in più rispetto al limite di
5 giornaliere, e per ogni cattura sotto misura da € 20,00 a € 103,00.
Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento vigono le disposizioni
contenute nel R.D. 22 Nov. 1914 n°1486, nel T.U. sulla pesca approvato con R.D.
8 Ott.1931 n°1604 e successive modifiche integrazioni, e dal Calendario di
disciplina della pesca emesso dalla Provincia.
N.B. La FIPSAS si riserva di richiedere un risarcimento danni causati
dall’inosservanza del presente regolamento.
Deroga all’osservanza del REGOLAMENTO:
21. In occasione di manifestazioni sportive autorizzate dalla Sezione Provinciale e
per i soli partecipanti alla gara è ammessa deroga parziale o totale
dall’osservanza del presente regolamento in ordine all’azione di gara e alle
relative disposizioni.
22. In occasione di dette manifestazioni la Sezione Provinciale si riserva di vietare
la pesca per uno o più giorni.
23. La FIPSAS si riserva di vietare la pesca nelle acque convenzionate per uno o più
giorni in occasioni di ripopolamenti della fauna ittica.
IL PRESIDENTE della SEZ.NE PROV.LE
F.I.P.S.A.S. di CASERTA
Umberto MANCINI