Infine l'articolo 19 della legge 19 del 1998 ( il 19 e' da mettere al lotto su venezia domani eh!
) cita :
Art. 19 - Accessi.
1. É sempre consentito l’accesso ed il passaggio alle acque pubbliche per l’esercizio della pesca e per le attività ad essa connesse, purché non arrechi danno alle colture agricole in atto ed alle attività di acquacoltura.
http://www.consiglioveneto.it/crvportal ... Heading168
non c'e' distinzione fra fiumi e laghi , almeno la legge non lo dice.
Ciauzzz
Purtroppo questo è uno dei casi in cui il Legislatore (o chi per esso) non ha letto con attenzione le leggi vigenti ed ha scritto una boiata....![]()
In caso di leggi contrastanti la verità sta nella legge di importanza maggiore, cioè se un Comune approva un regolamento che contrasta con una legge Provinciale la legge Provinciale ha il sopravvento, stessa cosa se una legge Provinciale è in contrasto con una legge Regionale.....e via così :wink:
Tieni presente che il Codice Civile è il papà di tutte le Leggi Italiane :?
è proprio così...ma non sempre,mi pare che ci siano anche delle deroghe...non ricordo in quali casi..
cmq questa è la regola generale...
in ogni caso si può entrari in findi privati per caccia o per recuperare l'animale domestico scappato...non per la pesca...