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Adige trota camolera


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7 risposte a questo topic

#1 timus

timus

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  • Localitàprov. pavia / S.Zeno VR

Postato 01 February 2008 - 02:10 AM

Il 3 Febbraio apre la trota in Adige zona veneta...entra in vigore anche la pesca a camolera con due o tre camole artificiali????... :?
sempre più a nord/est...a caccia di temoli!

#2 ziofester

ziofester

    ZioFester

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  • Tecnica: spinning
  • Provenienza: TRENTO

Postato 01 February 2008 - 11:12 AM

da noi in zona APDT apre anche la pesca con 2 camole...non so in giù...
l'amore per la pesca da solo buoni frutti - spinning is not a crime!
dall'altra parte della lenza...da 30 anni - W l'alloctona
vorrei saper fare lanci delicati come JFishoski

#3 maxmotta

maxmotta

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  • LocalitàCuggiono (milano)

Postato 01 February 2008 - 11:18 AM

ti posto la normativa per la pesca sull'adige..
certo di farti cosa gradita
maxmotta

[code=auto:0]Approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 35 del 17 maggio 2006







TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI





Articolo 1

Suddivisione delle acque



1. Le acque pub­bliche della Provincia di Verona, ad esclusione del lago di Garda, sono suddivise nelle seguenti zone:

a) zona A (zona salmonicola):

1. fiume Adige dal confine con la provincia di Trento alla diga di San Pancrazio (Sorio I);

2. affluenti di ogni ordine del fiume Adige, ad esclusione di:

- torrente Alpone a valle del ponte di Montecchia di Crosara e roggia Vienega;

- torrente Tramigna a valle del ponte dell'Autostrada A4 in comune di San Bonifacio;

- torrente Antanello: a valle del ponte in loc. Mariona;

- fossa Gardesana, fossa Lisca, fossa Lisca Lendinara, fossa Lepia, fossa Balbi e relativi loro rami laterali;

- torrente Chiampo, scolo della Degora e torrente Aldegà;

- canale di Zevio o canale ex S.A.V.A..

B) zona B (zona ciprinicola): tutte le altre acque.





Articolo 2

Classificazione delle acque



1. Agli effetti della pesca le acque appartenenti alla zona B di cui all'articolo 1 sono così classificate:

a) acque principali;

B) acque secondarie.

2. Sono principali le acque che, per la loro portata, ampiezza e condizioni biologiche, possono essere utilizzate ai fini della pesca in modo economicamente apprezzabile, anche con l'uso di reti ed attrezzi di grande cattura.

3. Sono secondarie tutte le altre acque interne.

4. Le acque principali sono rappresentate da:

a) fiume Adige: dalla diga Sorio II in comune di San Giovanni Lupatoto al confine con le province di Padova e Rovigo;

B) canale ex S.A.V.A.: dalla centrale idroelettrica di Zevio alla foce nel fiume Adige;

c) fiume Mincio: dal ponte della linea ferroviaria Milano-Venezia per tutto il tratto in provincia di Verona;

d) fiume Tione: dal ponte della Strada statale n. 10 in comune di Sorgà alla confluenza con il fiume Tartaro;

e) fiumi Tartaro e Tartaro Vecchio: dal ponte della Strada statale n. 10 in comune di Nogara alla confluenza nel Canal Bianco;

f) fiume Tartaro Nuovo;

g) fosso Tregnone: dal ponte della Borghesana in comune di Casaleone alla confluenza nel Canal Bianco;

h) fiume Menago: dal ponte della Strada statale n. 10 alla foce nel Canal Bianco;

i) naviglio Bussè: dal ponte Fior di Rosa in Legnago alla confluenza nel Canal Bianco;

j) Canal Bianco;

k) Fossa Maestra;

l) fiume Fratta: dal ponte di Pressana al confine con la provincia di Padova;

m) fiume Guà: dal ponte di Bagnolo al confine con la provincia di Padova.







TITOLO II

NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA





Articolo 3

Orari di pesca



1. La pesca dilettantistica nelle acque della zona A è consen­tita a partire da un'ora prima del sorgere del sole a un'ora dopo il tra­monto, salvo quanto previsto al successivo comma.

2. La Provincia, con successivo provvedimento, può posticipare la chiusura della giornata di pesca fino alle ore 24 in limitati tratti di fiume della zona A, esclusivamente per la cattura dell'anguilla e comunque previa acquisizione di opportuni elementi tecnico-scientifici atti a dimostrare la non dannosità dell'intervento nei confronti della fauna ittica locale, e più in generale, degli equilibri naturali. I tempi e i modi di pesca sa­ranno opportunamente regolamentati dalla Provincia.

3. La pesca professionale e dilettantistico-sportiva nelle ac­que della zona B è consentita senza limitazioni di orario.

4. E' facoltà della Provincia limitare l'orario di pesca di cui ai commi 1 e 3, anche limitatamente a singoli corpi idrici e/o a specifiche tecniche di pesca, qualora se ne ravveda l'interesse pubblico e/o ai fini della tutela del patrimonio ittico.





Articolo 4

Misurazione della maglia delle reti



1. La misurazione della maglia delle reti di cui all’articolo 11, comma 1 lettera b, e all’articolo 12, comma 1, del presente regolamento si effettua calco­lando la distanza interna tra due nodi diagonalmente opposti. L'operazione va effettuata stirando la maglia sull'asse più lungo dello strumento bagnato e usato.





Articolo 5

Zone di divieto di pesca



1. E' vietato l'esercizio della pesca con qualsiasi attrezzo ad una distanza inferiore a 20 m, sia a monte che a valle, dalle scale di rimonta per pesci in funzione (attraversate dal flusso d’acqua) e dai seguenti impianti idraulici. La distanza da osservare non riguarda la sola posizione in cui si trova il pescatore, ma anche quella dell’esca e dell’attrezzo in atto di pesca:

a) sbarramento del Chievo sul fiume Adige in comune di Verona;

B) sbarramento E.N.E.L. di San Pancrazio (Santa Caterina) o Sorio I sul fiume Adige in comune di Verona;

c) sbarramento E.N.E.L. di Pontoncello o Sorio II sul fiume Adige in comune di San Giovanni Lupatoto;

d) centrale E.N.E.L. di Zevio sul canale ex S.A.V.A;

e) sbarramento E.N.E.L. di Salionze (provincia di Mantova) sul fiume Mincio;

f) sbarramento della Torretta sul Canal Bianco in comune di Legnago.

2. Fatto salvo quanto disposto ai commi 1 e 3 la pesca dilet­tantistico-sportiva con canna è sempre vietata ad una distanza in­feriore a 3 m dagli sbarramenti e dalle macchine idrauliche, dove per “macchina idraulica” si intendono le paratoie, le griglie, le chiuse, i molini, etc… La distanza si riferisce solo alla posizione del pescatore e non dell’attrezzo in atto di pesca e/o dell’esca.

3. La Provincia, su richiesta degli Enti competenti, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 stabilisce eventualmente le distanze minime dai sin­goli impianti e/o manufatti idraulici oltre le quali è consentito l'esercizio della pesca dilettantistica con canna.

4. I tratti di cui al comma 3 devono essere tabellati a cura degli Enti competenti di cui sopra.

5. L'esercizio della pesca è vietato altresì nei seguenti ca­nali artificiali:

a) Canale Biffis;

B) Canale Principale del Consorzio di BonificA Adige Garda;

c) Canale Maestro in sinistra Adige del Consorzio di Bonifica Adige Garda;

d) Canale Secondario di ripartizione di Bussolengo del Consorzio di Bonifica Adige Garda;

e) Canale Secondario di ripartizione di Lugagnano del Consorzio di Bonifica Adige Garda;

f) Canale Secondario di ripartizione di Festara del Consorzio di Bonifica Adige Garda;

g) Canale Secondario di ripartizione di Custoza del Consorzio di Bonifica Adige Garda;

h) Canale Secondario di ripartizione di Catelnuovo-Sandrà-Colà del Consorzio di Bonifica Adige Garda;

i) Canale Secondario di ripartizione di Salionze del Consorzio di Bonifica Adige Garda;

j) Canale Secondario di ripartizione di Valeggio sul Mincio del Consorzio di Bonifica Adige Garda;

k) Canale Virgilio;

l) Seriola Prevaldessa;

m) Canale Adduttore Principale del Consorzio di Bonifica Agro Veronese Tartaro Tione (Conagro);

n) Canale Diramatore Sommacampagna del Consorzio di Bonifica Agro Veronese Tartaro Tione (Cona-gro);

o) Canale Diramatore San Giovanni del Consorzio di Bonifica Agro Veronese Tartaro Tione (Conagro);

p) Canale Camuzzoni;

q) Canale Milani-Giuliari;

r) Canale Marazza o S.A.D.E.;

s) Canale di Zevio: dalla diga Sorio II alla centrale di Zevio;

t) Canale L.E.B.;

u) Canaletta Giusti.

6. La pesca dilettantistica con il bilancino e la pesca pro­fessionale sono vietate ad una distanza inferiore a 20 m, sia a monte che a valle, dalle macchine idrauliche di cui al comma 2, dagli sbocchi dei corsi d'acqua, dai ponti e dalle cascate. La distanza da osservare riguarda sia la posizione del pescatore che dell’attrezzo in atto di pesca.

7. La distanza da osservare di cui ai commi 1, 2 e 6 si riferisce alla posizione della paratoia e non delle strutture annesse all’impianto, fatto salvo l’applica-zione di eventuali limitazioni stabilite dalla Provincia ai sensi del comma 3.

8. La pesca dai ponti, dagli sbarramenti e dalle macchine idrauliche è sempre vietata, fatto salvo quanto disposto al comma 9. I Consorzi di Bonifica pos­sono disporre altresì il divieto di attraversamento dei manufatti idraulici di propria competenza.

9. Il divieto di pesca dilettantistica con canna dai ponti è da intendersi esclusivamente per quelli attraversati da strade asfaltate aperte al pubblico transito veicolare. La pesca dai ponti è vietata in tutte le acque della zona A (determinazione del funzionario delegato n. 3107 .in data 31 maggio 2006)

10. E’ consentito esercitare la pesca dilettanti-stico-sportiva con canna sotto i ponti, fatto salvo quanto stabilito al successivo comma 13.

11. E’ vietato l’esercizio della pesca in corrispondenza dei tratti interessati direttamente da interventi di manutenzione di cui all’articolo 25.

12. E' vietato l 'esercizio della pesca in acque ghiacciate e in presenza di evidenti condizioni di carenza idrica, dovuta sia a cause naturali che artificiali.

13. La Provincia ha facoltà di stabilire, per ragioni di pub­blico interesse, per accertate situazioni di pericolo o per parti­colari esigenze di tutela della fauna ittica, ulteriori divieti all’esercizio della pesca, nonché adottare norme più restrittive in rap­porto alle distanze minime di cui sopra.

14. La Provincia può rilasciare permessi speciali in deroga alle disposizioni di cui sopra a favore di persone disabili con accertate e dimostrabili difficoltà deambulatorie a condizione che l'attività di pesca esercitata non rechi pregiudizio ad altre at­tività o alla sicurezza dei luoghi.

E’ vietato esercitare la pesca, prosciugando i corsi ed i bacini d’acqua, o divergendoli, ovvero ingombrandoli od occupandoli con opere stabili (muri, «murere», ammassi di pietra, dighe, terrapieni, arginelli, «chiuse» e impianti simili), oppure smovendo il fondo delle acque, tranne che ciò risulti indispensabile per un genere di pesca permesso (pesca professionale); salva sempre la osservanza delle vigenti norme di polizia sulle acque, per ciò che concerne i divieti di costruire ed altri simili manufatti (art. 7 del regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486). Se per altri scopi (e tra essi anche quello della piscicoltura) si debba procedere al prosciugamento di bacini o di corsi d’acqua, compresi i canali e i «navigli», tanto pubblici quanto privati, che si colleghino con le acque pubbliche, deve darsene avviso in tempo utile alla Provincia; in ogni caso, durante la cosiddetta «asciutta», completa o incompleta, la pesca è ivi proibita, ed il pesce eventualmente rimasto deve essere comunque immesso nelle acque comunicanti con quei bacini o corsi (comma così sostituito dall’articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987).





Articolo 6

Uso degli attrezzi e tipi di pesca vietati



1. Per “esercizio della pesca” si intende oltre che l'impossessamento del pesce, anche ogni atto e comportamento che riveli univocamente il proposito di praticare tale attività.

2. Gli attrezzi da pesca devono essere usati secondo le moda­lità contenute nel presente regolamento.

3. Gli attrezzi da pesca che abbiano servito a commettere l'infrazione possono essere sequestrati per un congruo periodo di tempo che, in ogni caso, deve comprendere quello di eventuale di­vieto di loro uso; si procede alla loro successiva confisca nei seguenti casi ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689:

a) esercizio della pesca sprovvisti di licenza in corso di validità. La confisca non si applica in caso di mancato versamento della tassa annuale di concessione;

B) esercizio della pesca con attrezzi il cui uso è sempre vietato. In questo caso viene sequestrato l'intero attrezzo anche se composto da più parti;

c) esercizio della pesca con attrezzi non consentiti per il tipo di licenza in possesso;

d) esercizio della pesca nei tratti di fiume ove è istituito dalla Provincia il divieto di pesca ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 2, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 o durante le asciutte di cui all'articolo 5 comma 12.

4. Oltre ai divieti di cui all'articolo 12 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 e a quelli previsti dal presente regola­mento sono sempre vietati l'esercizio della pesca con il sommovi­mento del fondo e con l'estirpazione e/o taglio della vegetazione acquatica e di riva, salvo che ciò non sia conseguenza dell'uso delle reti e degli attrezzi da pesca nei tempi e modi consentiti, la pesca a strappo con canna o lenza a mano, la pesca con le mani e con l'impiego di fonti luminose quando queste ultime siano ado­perate per attirare i pesci. Si intende l'uso a strappo l'esecuzione di manovre atte ad allamare il pesce in parti del corpo che non siano l'apparato boccale.

5. E' vietato esercitare la pesca con materiale esplosivo, tos­sico o inquinante, nonché usare la corrente elettrica come mezzo di cattura o stordimento dei pesci.

6. L'utilizzo della corrente elettrica è consentito solo nei casi di pesca scientifica autorizzata di cui all'articolo 7 e per il recupero degli animali acquatici in caso di asciutte complete o incomplete di corpi idrici, per la cattura di esemplari da desti­narsi alla fecondazione artificiale o per altri motivi finalizzati alla salvaguardia dei popolamenti ittici. I recuperi sono effet­tuati dalla Provincia, da per­sonale allo scopo delegato o da per­sonale del concessio­nario di acque pubbliche opportunamente istruito all'uso di tali attrezzature, e comunque in ogni caso sempre previa auto­rizzazione della Provincia.

7. E' vietato immettere nelle acque sostanze tossiche, inqui­nanti o atte a intorpidire, stordire o uccidere la fauna ittica.

8. E' altresì vietato modificare l'assetto del corso d'acqua mediante sbarramenti, deviazioni, messa in posa o spostamento di massi, etc... per favorire l'esercizio della pesca, compreso quello per lo svolgimento di gare, manifestazioni e raduni di pe­sca di cui all'articolo 23, senza avere ottenuto la necessaria au­torizzazione da parte dell'Ente competente. I responsabili sono obbligati, in ogni caso, a provvedere a proprie spese al ripristino della situazione preesistente.

9. L'uso del guadino con lato mas­simo di 80 cm, è consentito esclusivamente quale attrezzo ausilia­rio per il recupero del pesce allamato. Durante l'esercizio del carp-fishing o per la pesca al siluro è consentito l'uso di un guadino di lato massimo pari a 120 cm con le modalità di cui al presente articolo.

10. E' consentito l'uso del raffio esclusivamente per il recu­pero del pesce allamato.

11. Durante il periodo di divieto di pesca del luccio di cui all’articolo 14, è vietato nelle acque correnti pubbliche della zona B, ad esclusione del fiume Adige, l’utilizzo e la detenzione di qualsiasi esca artificiale, ad esclusione della mosca, nonché del pesce vivo o del pesce morto.

12. E' vietato detenere sul luogo di pesca o nel natante at­trezzi non consentiti, anche per il tipo di licenza in possesso, e durante i periodi e nei luoghi in cui il loro uso è vietato.

13. I periodi di divieto d'uso per ciascun attrezzo da pesca iniziano alle ore 0 del primo giorno e terminano alle ore 24 dell'ultimo giorno.

14. Il pescatore, una volta raggiunto il numero massimo di cat­ture giornaliere di cui all'articolo 15, non può più esercitare la pe­sca nelle acque interne pubbliche della provincia di Verona.

15. E' vietato l'esercizio della pesca dilettanti-stico-sportiva ad una distanza inferiore a 30 m dai cavi delle linee elettriche aeree. Gli attrezzi devono essere smontati durante gli spostamenti da un luogo all'altro di pesca.

Ai fini della tutela del patrimonio ittico sono state istituite le seguenti zone di divieto di pesca:

- torrente Aril in Cassone, comune di Malcesine (decreto dell’Amministrazione provinciale 27 giugno 2000, n. 59);

- lago del Frassino nel comune di Peschiera del Garda (decreto dell’Amministrazione provinciale 27 giugno 2000, n. 59);

- laghetto della Mora del torrente Tramigna, località xxxxano di Tramigna (determinazione dirigenziale n. 1642 in data 16 giugno 2001);

- torrente Fibbio e corsi d’acqua minori appartenenti alla zona A in concessione all’A.P.P.V. all’interno della Tenuta Musella a San Martino Buon Albergo, dall’opera idraulica in loc. Cengia a valle all’interno della Tenuta Musella (determinazione dirigenziale n. 172/06 in data 12 gennaio 2006);

- teste delle risorgive del torrente Fibbio, denominate “laghetto Squarà” e “laghetto Fontanon” in Montorio nel comune di Verona (determinazione dirigenziale n. 781/02 in data 25 febbraio 2002);;

- fossa Rosella: sponda sinistra (quella ad est) nel tratto interessato dal cantiere, esteso da via XX Settembre a Borgo Rosella a San Martino Buon Albergo (determinazione del funzionario delegato n. 1886/06 in data 29 marzo 2003);

- fossa Zenobria: intero corso d’acqua (determi-nazione dirigenziale n. 172/06 in data 12 gennaio 2006);

- rio Molini in Belluno Veronese nel Comune di Brentino Belluno (determinazione dirigenziale n. 172/06 in data 12 gennaio 2006);

- palude del “Brusà”: su tutta la superficie in comune di Cerea (decreto dell’Amministrazione pro-vinciale 27 giugno 2000, n. 59) e scolo Drizzagno, dall’origine sino alla foce nel fiume Menago e scolo Seriola, dall’origine sino alla foce nella fossa Canossa in comune di Cerea (decreto della Amministrazione provinciale n. 16/1996);

- palude del Busatello: in tutte le acque poste all’interno della palude, nonché lungo gli argini interni della palude dei corsi d’acqua che fungono da confine dell’area naturalistica (determinazione dirigenziale n. 2167 in data 8 ottobre 2001);

- fiume Tione dei Monti: dal ponte presso il centro sportivo di Villafranca di Verona al ponte presso l’incrocio tra la via Fantoni e la via Muraglie a Villafranca di Verona (decreto dell’Amministra-zione provinciale 21 settembre 1998, n. 50);

- fosso Nuovo (comune di Mozzecane), dal ponte in località Palù alla chiavica in località Stellina (decreto dell’Amministrazione provinciale 23 giugno 2000, n. 59);

- Canal Bianco: tratto esteso tra il primo ponte a monte della foce del Bussè in località Torretta nel comune di Legnago fino a 150 m circa a valle della confluenza dei due rami di fiume formati dallo sbarramento della Torretta (decreto dalla Amministrazione provinciale 21 aprile 1999, n. 19);

- Fiume Mincio: tratto compreso tra il ponte Visconteo in comune di Valeggio sul Mincio e la linea congiungente l’origine del ramo di fiume in sponda destra al termine del parcheggio di Borghetto con il ramo di fiume in sponda sinistra dalla parte opposta al parcheggio medesimo. Il divieto di pesca si applica dal 1° maggio al 30 settembre (determinazione dirigenziale n. 1134 in data 26 giugno 2001)

La pesca è altresì vietata in tutti i corsi d’acqua all’interno del Parco della Lessinia.



16. Il posto di pesca spetta al primo occupante: i pescatori sopraggiunti devono tenersi ad una distanza tale da non pregiu­dicare l'esercizio della pesca.

17. La Provincia, anche su richiesta del concessionario di cui all'articolo 22, a fini della gestione della fauna ittica e dell'ambiente acquatico, può stabilire forme di limitazione o indirizzo all'uso degli attrezzi da pesca, tra cui l'istituzione di zone destinate alla sola pesca "No-Kill" o di zone destinate alla sola pesca con esche artificiali con limitazione anche del numero delle catture consentite.

18. La Provincia, per ragioni di tutela e salvaguardia del pa­trimonio ittico, può variare con proprio provvedimento i modi di pesca di cui agli articoli 10, 11 e 12, per periodi e località de­terminati, su richiesta anche dei concessionari di acque pubbli­che.





Articolo 7

Esercizio della pesca scientifica



1. Il permesso all'esercizio della pesca scientifica viene ri­lasciato dalla Provincia ai ricercatori e alle persone incaricate dalla stessa, o da altri enti o privati, ad effettuare studi o ri­cerche sulla fauna ittica e sul suo ambiente di vita, anche me­diante l'impiego di elettrostorditori, reti o altri mezzi di cat­tura. Ai sensi dell'articolo 9, comma 7, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 compete alla Regione il rilascio dei permessi all'esercizio della pesca scientifica da effettuarsi in più pro­vince.

2. Il permesso dovrà indicare i tempi e i corsi d'acqua inte­ressati all'indagine. I titolari di permesso all'esercizio della pesca scientifica sono comunque tenuti a comunicare alla Provincia e all'eventuale concessionario il calendario delle attività pro­grammate con preavviso di almeno sette giorni.

3. I titolari di autorizzazione di pesca scientifica, al ter­mine delle indagini eseguite, devono presentare alla Provincia una relazione tecnica sull'attività svolta.

4. L'effettivo svolgimento dell'attività scientifi-ca, costi­tuente un atto volontario dei soggetti richiedenti, impone a que­sti ultimo l'obbligo di:

a) acquisire eventuali ulteriori autorizzazioni che fossero previste da altre pubbliche autorità;

B) rispettare i diritti e gli interessi, in qualunque modo acquisiti o preesistenti, di soggetti pubblici e privati nell'area interessata;

c) lasciare indenne la Provincia da ogni e qualsiasi responsabilità derivante direttamente o indirettamente dall'esercizio dell'attività così autorizzata.





Articolo 8

Pesca subacquea



1. La pesca subacquea è vietata in tutte le acque interne pub­bliche della Provincia di Verona, fatto salvo quanto disposto al comma 2.

2. La Provincia può autorizzare la pesca subacquea per la cattura di specie ittiche alloctone a fini di salvaguardia delle popolazioni autoctone e comunque previa valutazione della compatibilità tecnico-scientifica dell’intervento.





Articolo 9

Uso di esche e pasture



1. E' consentito detenere sul luogo di pesca ed usare esche na­turali ed artificiali, ad esclusione delle uova di pesce o loro imitazioni, del sangue e dei suoi derivati, nonché le interiora degli animali salvo quanto disposto ai successivi commi 2. e 3.

2. Nelle acque principali di cui all'articolo 2 ed esclusiva­mente per la pesca a fondo del siluro è consentito detenere sul luogo di pesca ed utilizzare le interiora degli animali.

3. L’utilizzo delle interiora di animali è consentito come esca in tutte le acque della zona B, per la pesca dei gamberi esclusivamente con la canna da pesca o altro attrezzo similare e con medesima funzione, con o senza mulinello. Le interiora possono essere utilizzate in forma libera o raccolte in una calza senza l’ausilio di ami o ancorette; è vietato il loro utilizzo, sia in forma libera che raccolte in calze o altri contenitori, nell’esercizio della pesca professionale con nassa, bertovello o altri attrezzi consentiti.

4. E' vietato utilizzare e detenere sul luogo di pesca, quale esca viva o morta, le spe­cie che non ab­biano ancora raggiunto la taglia minima di cattura di cui all'articolo 13, commi 1 e 6.

5. Nelle acque della zona B (zona ciprinicola) è consentito l’uso quale esca, sia viva che morta, della pseudorasbora Pseudorasbora parva e del carassio Carassius sp., oltre a quelle autoctone di cui all’allegato A; nelle acque della zona A è invece vietato l’uso e la detenzione di qualunque tipo di specie non inclusa nell’allegato A, sia viva che morta. La detenzione e l’utilizzo come esca delle specie di cui all’articolo 14, comma 2, ancorché incluse nell’allegato A, sono comunque sempre vietati.

6. Nelle acque della zona A sono vietati la detenzione sul luogo di pesca e l'uso come esca del bigattino (larve della mosca carnaria o di altri ditteri ad esclusione della larva di tipula o gatosh), fatto salvo quanto previsto al successivo comma 7.

7. Nel fiume Adige a valle del ponte della Sega di Cavaion, in via sperimentale, è consentito l’utilizzo della pastura e del bigattino, sia come esca che come pastura, nel rispetto dei termini temporali e dei quantitativi massimi sotto indicati:

a) periodo di utilizzo: dal 15 giugno all’ultima domenica di settembre;

B) quantitativi massimi: 0,5 kg di bigattini + 1 kg di pastura (escluso il bigattino) per pescatore;

c) ulteriori prescrizioni: divieto di utilizzo del bigattino e della pastura in occasione di gare, raduni e manifestazioni di pesca alla trota.

Tali disposizioni, ai fini del loro mantenimento, sono soggette a valutazione periodica della compatibilità ambientale e dell’interesse pubblico rivestito.

8. Il pescatore dilettante e sportivo nelle acque della zona B classificate "principali" ai sensi dell'articolo 2 può detenere sul luogo di pesca o nel natante e usare, per giornata, non più di 1 kg di larve di mosca carnaria (bigattini) e di 2 kg di pastura.

9. Il pescatore dilettante e sportivo nelle acque della zona B classificate "secondarie" ai sensi dell'articolo 2 può detenere sul luogo di pesca e usare, per giornata, non più di 0,5 kg di larve di mosca carnaria (bigattini) e di 1 kg di pa­stura, salvo quanto disposto al successivo comma.

10. Il pescatore dilettante e sportivo nelle acque secondarie della zona B di cui all’articolo 11, comma 1 lettera b, può detenere sul luogo di pesca o nel natante e usare, per giornata, non più di 1 kg di larve di mosca carnaria (bigattini) e di 1 kg di pastura.

11. In deroga ai limiti di cui ai commi 8, 9 e 10 è consentito l'uso di un quantitativo maggiore di pastura in occasione di gare o ma­nifestazioni di pesca, previa autorizzazione da parte della Provincia.

12. I limiti di quantità di pastura, escluso il bigattino, di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 si riferiscono alla pastura asciutta; per la pastura bagnata pronta all’uso vanno invece considerati valori doppi rispetto a quanto sopra stabilito.

13. Nei tratti di corso d’acqua della zona B, durante il periodo in cui vengono effettuate semine di salmonidi adulti, incluse quelle per lo svolgimento di eventuali gare, manifestazioni di pesca sportiva, è vietato l’utilizzo del bigattino e di ogni forma di pasturazione.

14. E' vietata ogni forma di pasturazione con prodotti artifi­ciali, con il sangue, con interiora di animali e con qualsiasi so­stanza atta a stordire i pesci.

15. Dal 15 maggio al 30 giugno sono vietati la detenzione sul luogo di pesca e l'uso del mais e suoi derivati e delle "boilles", salvo che durante le competizioni nei tratti adibiti a gare o ma­nifestazioni di pesca e comunque previa autorizzazione da parte della Provincia.

16. E' vietato abbandonare esche, pesce o rifiuti di ogni ge­nere a terra, lungo i corsi o gli specchi d'acqua e nelle loro adiacenze, o scaricare qualsiasi tipo di rifiuto nei corsi d'acqua.

17. E’ altresì vietata l’introduzione nelle acque pubbliche interne di qualunque specie ittica adibita all’uso come esca ai sensi del comma 5.

18. La Provincia, per ragioni di tutela e salvaguardia del pa­trimonio ittico, può stabilire ulteriori limitazioni all’uso di esche e pasture, per periodi e località de­terminati, anche su richiesta del concessionario.

TITOLO III

ESERCIZIO DELLA PESCA IN ZONA A





Articolo 10

Pesca dilettantistico-sportiva in zona A



1. Il pescatore dilettante-sportivo, munito di licenza di tipo B in corso di validità o dell'autoriz-zazione di pesca rilasciata ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, può esercitare la pesca in zona A (zona salmonicola) esclusiva­mente con una sola canna da pesca, salvo quanto previsto al suc­cessivo comma, con o senza mulinello, munita di:

a) un solo amo che deve terminare con una sola punta;

B) un'esca artificiale munita di non più di due ami ciascuno terminante con non più di tre punte, purché facenti parte di un’unica esca. Tale prescrizione è prevista anche per l’uso del pesce morto come esca;

c) una moschera con un massimo di tre ami, esclusivamente a galla;

d) una camolera con un massimo di due ami, esclusivamente nel fiume Adige, dal 16 aprile alla domenica immediatamente precedente all’ultimo lunedì di settembre;

e) una coda di topo con una sola mosca artificiale. Dal 16 aprile alla domenica immediatamente precedente all’ultimo lunedì di settembre, esclusivamente nel fiume Adige, è consentito l'uso di una coda di topo provvista di due mosche artificiali.

2. E' consentito l'uso di un massimo di due canne per la pesca notturna dell'anguilla di cui all'articolo 3, comma 2.

3. L'esercizio della pesca in zona A è vietato dall'ultimo lu­nedì di settembre al primo sabato di marzo, salvo quanto previsto ai successivi commi 4 e 5.

4. In considerazione delle peculiari caratte-ristiche idrologi­che possedute e al fine di consentire un'uniforme coltivazione delle acque con le Province di Bolzano e Trento, l'apertura alla pesca nel fiume Adige è anticipata alla prima domenica di febbraio, salvo quanto disposto al successivo comma 6.

5. Per le motivazioni di cui all'articolo 14, comma 4, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 e di cui al precedente comma 4, la chiusura della pesca nel tratto di fiume Adige appartenente alla zona A può essere po­sticipata annualmente al 31 ottobre con provvedimento della Pro­vincia, sentito il concessio-nario. Dall’ultimo lunedì di settembre al 31 ottobre la pesca è consentita esclusivamente al temolo con le modalità sotto indicate:

a) con una sola mosca secca di tipo galleggiante;

B) con amo senza ardiglione o con ardiglione schiacciato;

c) numero di catture giornaliere ai sensi dell'articolo 15.

Ulteriori limitazioni possono essere stabilite dalla Provincia sentito il concessionario.

6. La Provincia può posticipare l'apertura della pesca e/o anticiparne la chiusura anche limitatamente a singoli corsi d'acqua o tratti di essi, anche su richiesta del concessionario.

7. L'esercizio della pesca nelle acque della zona A, ad esclu­sione del fiume Adige, è vietato nelle giornate feriali di martedì e venerdì. Nel fiume Adige la pesca è consentita tutti i giorni della settimana. La Provincia, anche su richiesta del concessionario, può disporre variazioni ai divieti di cui al presente comma, anche limitatamente a singoli corsi d'acqua o tratti di essi, purché queste non comportino un aumento del numero delle giornate consentite al pescatore per esercitare la propria attività durante settimana.

8. Il pescatore di professione, munito di licenza di tipo A, può esercitare la pesca con gli attrezzi e le modalità stabiliti per il pe­scatore dilettante-sportivo.

9. E' vietato l'esercizio della pesca da natante, anche se an­corato.

10. Nel tratto di fiume Adige compreso tra il confine con la provincia di Trento e il ponte della Sega di Cavaion, dalla prima domenica di febbraio al 31 marzo, è vietato entrare in acqua per esercitare la pesca e/o per compiervi spostamenti di qualunque tipo in alveo salvo quanto disposto dal successivo comma.

11. Dal primo marzo al 31 marzo, nel tratto di fiume Adige di cui al comma 10, è consentito l'attraversamento purché questo avvenga solo sui raschi e non in atteggiamento di pesca.

12. Il pescatore dilettante-sportivo per esercitare la pesca in zona A deve essere in possesso del tesserino regionale di cui all'articolo 9, comma 2, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, sostituito dalla tessera-permesso di appartenenza all'eventuale as­sociazione concessionaria, sul quale deve annotare preventiva-mente la giornata e la zona di pesca prescelta e, immediatamente dopo ogni cattura di salmonidi, timallidi ed esocidi (luccio) e comun­que prima di riprendere l'esercizio della pesca, ogni capo tratte­nuto.

13. Il pescatore che deposita i pesci catturati deve cerchiare la sigla relativa ai singoli capi annotati sulla tessera-permesso.







TITOLO IV

ESERCIZIO DELLA PESCA IN ZONA B





Articolo 11

Pesca dilettantistico-sportiva in zona B



1. La pesca dilettantistico-sportiva nella zona B (zona cipri­nicola) di cui all'articolo 1 è consentita esclusivamente con i mezzi e nei modi sot­to indicati:

a) massimo tre canne con o senza mulinello munite ciascuna di una lenza con non più di tre ami o di tre ancorette o di un'esca artificiale dotata anch'essa di non più di tre ami o di tre ancorette. E' vietato l'uso della lenza a mano. Ogni pescatore non può occupare uno spazio complessivo superiore a 20 m;

B) bilancino di lato non superiore a 1,5 m e con ma­glia non inferiore a 20 mm, montato su palo di manovra di lunghezza non superiore a 10 m. Il palo di manovra può essere appoggiato alla coscia o al terreno; in quest’ultimo caso può essere provvisto di appendici antislittamento, ma non può essere fissato in modo permanente con tiranti laterali in quanto costituirebbe posto fisso di pesca. L'attrezzo deve essere utilizzato solo dalla riva a piede asciutto, esclusivamente nelle acque sotto indicate, laddove la larghezza dell'alveo bagnato è superiore a 5 m. L'attrezzo non può essere abbinato né usato da opposte rive; la distanza tra due bilancini contigui non può essere inferiore a 30 m, distanza questa che può essere ridotta fino a 10 m durante lo svolgimento di gare o raduni di pesca. E' sempre vietato il sistema a teleferica. E’ vietato l’uso del bilancino quando, con la rete adagiata sul letto del corso d’acqua, gli archi fuoriescono dal pelo dell’acqua: il divieto si applica quando le sopraccitate condizioni si manifestano su un tratto complessivo di 100 di lunghezza a monte e a valle del luogo di pesca. L’attrezzo a rete bagnata non deve avere una sacca superiore a 40 cm. L'uso del bilancino è vietato dal primo maggio al 30 giugno. Il suo utilizzo è consentito nei seguenti corsi d’acqua secondo quanto stabilito all’articolo 5 del presente regolamento:

1) in tutte le acque principali di cui all'articolo 2, comma 4;

2) nelle seguenti acque secondarie:

- torrente Alpone: dall'immissione del torrente Tramigna alla foce nell'Adige;

- fiume Tione: dalla chiusa di Fagnano in comune di Trevenzuolo al ponte della S.S. n. 10 in comune di Sorgà;

- fiume Tartaro: dal ponte di Isolalta nel comune di Vigasio al ponte della S.S. n. 10 in comune di Nogara;

- scolo Frescà (Frascà): dal ponte della strada che collega Macàccari alla S.S. n. 12 in comune di Gazzo Veronese alla confluenza nel fiume Tartaro Vecchio;

- fiume Menago: dal ponte di Villafontana al ponte della S.S. n. 10 in comune di Cerea;

- fossa Nuova Superiore (comune di Bovolone);

- Scolone Generale;

- fossa Boldiere-Canossa: dal ponte di San Pietro in Morubio all'immissione nel fiume Menago;

- fosso Nuovo Superiore (comune di Casaleone);

- canale e naviglio Bussè: dal ponte della strada che collega Oppeano a Pezzatonega al ponte Fior di Rosa in Legnago;

- fosso Storto: dal ponte in corrispondenza dell’incrocio di via Fornaci Tomba e via Olmo in loc. Tombazosana in comune di Ronco all'Adige alla confluenza nel canale Bussè;

- scolo Nichesola: dal ponte presso Angiari alla confluenza nel naviglio Bussè;

- scolo Focchiara: dal ponte presso Aselogna in comune di Casaleone all'immissione nel naviglio Bussè;

- fosso Anson: dal ponte della ferrovia allo sbocco nel fiume Fratta nei comuni di Pressana e Minerbe;

- Fibbietto e fossa Serega: dall'origine in comune di Belfiore alla loc. Ponte Rotto in comune di Minerbe;

- fossa Lunga (comune di Belfiore);

- fossa Masera Sud: dall'immissione della fossa Lunga presso il ponte sulla strada che collega la Guglia di Arcole con Belfiore alla confluenza nel collettore Zerpano presso la chiavica di Zerpa in comune di Belfiore;

- collettore Zerpano (Cao Can e Zibbio);

- scolo Fortezza (comune di Legnago);

- cavo Molinella (comune di Gazzo Verone-se).

2. La Provincia può limitare o vietare l'uso del bilancino su richiesta del concessionario o del titolare di diritto esclusivo di pesca per i tratti di propria competenza. L’uso del bilancino è vietato nei seguenti tratti di corso d’acqua in concessione alla F.I.P.S.A.S. (decreto della Amministrazione provinciale 7 aprile 1999, n. 16):

- fiume Mincio: a valle del ponte della linea ferr-viaria Milano-Venezia a Peschiera del Garda per tutto il tratto in provincia di Verona;

- fiume Menago: dal ponte sito in località San Pierino in comune di Bovolone fino a 2 km a monte del molino sulla strada Villafontana - Isola della Scala;

- fiume Menago: località Cerea, dal ponte della ferrovia a monte fino al Molino Storaci per circa 5 km;

- fiume Menago: dal ponte Pietra sulla strada Cerea-Bergantino, tra C. Badani e C. Negri a valle fino alla chiusa sotto Santa Teresa in Valle in comune di Cerea;

- Scolone Generale: dal Molino di San Zeno in comune di Cerea al ponte di Asparetto;

- Cavo Nuovo: dalla strada che da Casaleone porta in località Boccare fino alla strada comunale che collega Sustinenza a Castellazzo per circa 2,5 km;

- fiume Tione: dal Molino di Sopra in località Pontepossero di Sorgà al ponte della S.S. n. 10 a Bonferraro di Sorgà;

- fiume Tartaro Nuovo: dalla S.S. Gazzo-Villimpenta alla congiunzione con il fiume Tartaro Vecchio per una lunghezza di circa 4 km;

- canale Bussè: l’uso del bilancino nel tratto in concessione è consentito dal ponte “Bar Alba” a valle fino al ponte Fior di Rosa sulla S.S. Legnago-Cerea in comune di Legnago;

- dugale Terrazzo: da Canove fino ai confini della provincia di Padova per un tratto di circa 3,5 km nel comune di Terrazzo.

L’uso del bilancino è altresì vietato nella Fossa Maestra o Canale Emissario nel tratto esteso da Bastion San Michele al “Ponte Rosso” dove vige il diritto esclusivo di pesca (decreto della Amministra-zione provinciale 4 marzo 1999, n. 10).

3. L'uso del natante durante l'esercizio della pesca dilettan­tistico-sportiva è consentito esclusiva-mente nelle acque principali di cui all’articolo 2, comma 4, del presente regolamento, nonché nei bacini lacustri, esclusivamente con i mezzi e nei modi di cui al comma 1, lettera a.

4. Durante l'azione di pesca da natante è vietata la traina della lenza con l’ausilio del motore.

5. E' vietato l'esercizio della pesca a distanza inferiore a 20 m dagli attrezzi profes­sionali di pesca opportunamente segnalati.

6. La Provincia può stabilire l'obbligo del possesso e compila­zione della tessera-permesso, da parte del pescatore dilettante-sportivo, anche per le acque della zona B, anche limitatamente a singoli corpi idrici o tratti di essi, con le modalità di cui all'articolo 10, commi 12 e 13.





Articolo 12

Pesca professionale



1. Il pescatore di professione, munito di licenza di tipo A, può esercitare la pesca unicamente nelle acque della zona B di cui all'articolo 2, esclusivamente con i mezzi e nei modi sotto indi­cati:

A) acque principali:

a) gli attrezzi per la pesca dilettantistico-sportiva di cui all'articolo 11 con le modalità e limitazioni ivi indicate;

B) tremaglio: maglia minima di 32 mm, altezza massima di 1,2 m, lunghezza massima di 24 m e comunque non più della metà della larghezza dell'alveo bagnato del corso d'acqua nel quale la rete viene utilizzata. E' vietato il suo utilizzo come rete di circuizione. La rete deve essere salpata da un solo lato men­tre l'altro deve essere fissato a terra sul fondo. Il suo uso è vietato dal 15 maggio al 30 giugno. Tra due reti deve intercorrere una di­stanza minima di 10 m;

c) bilancia: maglia minima di 40 mm, lato massimo o diametro mas­simo della rete di 4 m. La distanza tra due bilance non può es­sere inferiore a 50 m. Il suo uso è limitato al fiume Adige e al Canal Bianco; divieto d'uso dal primo maggio al 31 luglio;

d) bertovello: diametro massimo della bocca di 60 cm e maglia mi­nima di 20 mm. Tra due bertovelli deve intercorrere una di­stanza minima di 10 m;

e) bertovello con ali o cogolo: diametro massimo della bocca di 1,5 m, apertura complessiva delle due ali non superiore alla metà della larghezza dell'alveo bagnato del corso d'acqua, ma­glia minima della rete nelle ali e nella bocca non inferiore a 28 mm, maglia minima della rete nella coda di 20 mm. Tra due ber­tovelli deve intercorrere una distanza minima di 10 m;

f) negossa (vangaiola): apertura massima della bocca di 1,5 m, ma­glia minima di 20 mm. L'attrezzo deve essere manovrato a mano da una sola persona. Divieto d'uso dal 15 maggio al 30 giugno;

g) negossa per "saltarei" (crostacei palemonidi): apertura massima della bocca di 1,2 m, maglia minima di 8 mm. L'attrezzo deve essere manovrato a mano da una sola persona; il postaoro o bat­tente deve essere di legno. Divieto d'uso dal primo marzo al 30 novembre;

h) nassa: apertura massima della bocca di 70 cm, lunghezza massima di 1 m; distanza tra i vimini o le corde metalliche non infe­riore a 5 mm. Tra due attrezzi deve intercorrere una distanza minima di 10 m;

B) acque secondarie:

a) gli attrezzi per la pesca dilettantistico-sportiva di cui all'articolo 11 con le modalità e limitazioni ivi indicate;

B) bertovello: diametro massimo della bocca di 60 cm e maglia mi­nima di 20 mm. Tra due bertovelli deve intercorrere una di­stanza minima di 10 m;

c) negossa (vangaiola): apertura massima della bocca di 1,5 m, ma­glia minima di 20 mm. L'attrezzo deve essere manovrato a mano da una sola persona. Divieto d'uso dal 15 maggio al 30 giugno;

d) negossa per "saltarei" (crostacei palemonidi): apertura massima della bocca di 1,2 m, maglia minima di 8 mm. L'attrezzo deve essere manovrato a mano da una sola persona; il postaoro o bat­tente deve essere di legno. Divieto d'uso dal primo marzo al 30 novembre;

e) cunella senza rabbio: altezza massima della bocca di 40 cm, larghezza massima della bocca di 1,2 m, lunghezza della sacca di 1 m, maglia minima di 14 mm. Divieto d'uso dal 15 maggio al 30 giugno;

f) cunella con rabbio o "tombarola": altezza massima della bocca di 40 cm, larghezza massima della bocca di 1,2 m, lunghezza della sacca di 1 m, maglia minima di 14 mm. Divieto d'uso dal 15 maggio al 30 giugno;

g) nassa: apertura massima della bocca di 70 cm; distanza tra i vimini o le corde metallico non inferiore a 5 mm. Tra due at­trezzi deve intercorrere una distanza minima di 10 m.

2. E' sempre vietato l'uso a strascico di qualunque tipo di rete.

3. Gli attrezzi da pesca non devono occupare più della metà della larghezza dell'alveo bagnato del corso d'acqua.

E fatto divieto di collocare reti o apparecchi fissi o mobili di pesca attraverso fiumi, torrenti, canali ed altri corsi o bacini di acque dolci o salse, occu-pando più della metà del bacino. I corsi di acqua di larghezza inferiore a due metri dovranno lasciarsi li-beri per un tratto di larghezza non inferiore ad un metro (art. 7 regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604).

4. Tra gli attrezzi di pesca di cui al comma 1, lettera A, lettere b, d, e ed h e lettera B, lettere b e g, anche se diversi tra loro, deve intercorrere una distanza minima di 10 m.

5. L'utilizzo di impianti fissi di pesca deve essere autoriz­zato dagli Organi competenti.

6. Tutti gli attrezzi fissi per la pesca professionale che ven­gono usati in immersione temporanea o prolungata devono essere mu­niti di apposito con­trassegno definito dalla Provincia, consi­stente in una tar­ghetta o in un galleggiante in materiale non os­sidabile, resistente agli agenti atmo­sferici, applicato saldamente alla corda o alla rete, in un punto facilmente controllabile. Il contrassegno deve conte­nere il numero di identificazione del pe­scatore come desunto dagli elenchi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250.

7. Sono esclusi dall'obbligo di cui al comma 6 gli attrezzi da pesca di cui al comma 1, lettera A, lettere f e g e lettera B, let­tere c, d, e ed f.

8. Per la sola cattura del siluro la Provincia può autorizzare per tempi e località determinati l'uso di attrezzi non previsti al comma 1.

9. La Provincia può limitare o vietare l'esercizio della pesca professionale su richiesta del concessionario o del titolare di diritto esclusivo di pesca per i tratti di propria competenza.







TITOLO V

NORME DI TUTELA E SALVAGUARDIA DELLA FAUNA ITTICA





Articolo 13

Lunghezze minime di cattura



1. Le lunghezze minime che gli animali acquatici devono aver raggiunto perché ne sia consentita la pesca, la detenzione e lo smercio nei pubblici esercizi sono le seguenti:

- trota fario (Salmo trutta trutta) .........…..……23 cm

- trota marmorata (Salmo trutta marmoratus) e suoi ibridi con la trota fario …………....………..40 cm

- temolo (Thymallus thymallus) ........................35 cm

- alosa o cheppia (Alosa fallax) .........................30 cm

- luccio (Esox lucius) ........................................45 cm

- pesce persico (Perca fluviatilis) .....................20 cm

- tinca (Tinca tinca) ...........................................25 cm

- carpa (Cyprinus carpio) ..................................30 cm

- barbo (Barbus plebejus) ..................................20 cm

- cavedano (Leuciscus cephalus) ......................20 cm

- savetta (Chondrostoma soetta) .......................20 cm

- lasca (Chondrostoma genei) ...........................15 cm

- pigo (Rutilus pigus) ........................................25 cm

- anguilla (Anguilla anguilla) ...........................40 cm

Per tutte le altre specie ittiche non è prevista alcuna misura minima di cattura, salvo quanto previsto al comma 6.

2. Le lunghezze minime totali dei pesci sono misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale.

3. Per la specie persico trota (Micropterus salmoides) la Provincia potrà stabilire restrizioni in ordine alla misura minima di cattura, limitatamente ai bacini d’acqua della zona B e ai tratti a pesca regolamentata di cui all’articolo 16, comma 17 e comunque a seguito della valutazione tecnico-scientifica attestante la fattibilità e la compatibilità dell’intervento.

4. Nelle acque della zona A è vietata in ogni tempo e luogo la cattura del gambero di fiume (Austro-potamobius pallipes italicus).

5. Nelle acque della zona B è consentita la cattura del gambero senza limitazioni di taglia e quantità purché non appartenente alla specie di cui al precedente comma, con i mezzi e nei modi indicati all’articolo 9, comma 3.

6. I pesci catturati di misura inferiore a quella consentita devono essere immediatamente reimmessi in acqua procedendo al ta­glio della lenza, fatta eccezione in caso di utilizzo di esche ar­tificiali che devono sempre essere rimosse, in tutti i casi in cui la slamatura comporti un pericolo per la sopravvivenza dell'esemplare catturato.

7. La Provincia per esigenze di tutela del patrimo­nio ittico e tenuto conto delle molteplici tipologie ambientali presenti sul territorio, può adottare provvedimenti più restrit­tivi in ordine alle misure minime previste al comma 1, nonché in­tegrare l’elenco con altre specie ittiche.





Articolo 14

Periodi di proibizione della pesca



1. La pesca e la detenzione degli animali acquatici sotto menzionati è vietata nei seguenti periodi:

- trota fario (Salmo trutta trutta), trota marmorata (Salmo trutta marmoratus) e ibridi tra le due semispecie: dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo; nel fiume Adige dall'ultimo lunedì di settembre al sabato immediatamente precedente la prima domenica di febbraio;

- temolo (Thymallus thymallus): dall'ultimo lunedì di settembre al 15 aprile, salvo quanto previsto all’articolo 10 comma 5 del presente regolamento;

- alosa o cheppia (Alosa fallax): dal 15 aprile al 30 giugno;

- luccio (Esox lucius): dal primo gennaio al 31 marzo;

- tinca (Tinca tinca): dal 15 maggio al 30 giugno;

- carpa (Cyprinus carpio): dal 15 maggio al 30 giugno;

- barbo (Barbus plebejus): dal primo maggio al 15 giugno;

- pigo (Rutilus pigus): dal 15 aprile al 15 giugno;

- savetta (Chondrostona soetta): dal 15 aprile al 15 giugno;

- lasca (Chondrostona genei): dal 15 aprile al 31 maggio.

- pesce persico (Perca fluviatilis): dal primo aprile al 31 maggio;

- crostaceo palemonide ("saltarel"): dal primo marzo al 30 novembre.

2. La pesca e la detenzione delle seguenti specie è sempre vietata:

- barbo canino (Barbus meridionalis);

- sanguinerola (Phoxinus phoxinus): esclusivamente nelle acque della zona B ad esclusione del fiume Adige;

- sxxxxone (Cottus gobio):

- spinarello (Gasterosteus aculeatus);

- storione (Acipenser sturio);

- storione cobice (Acipenser naccarii);

- storione ladano (Huso huso);

- lampreda padana (Lethenteron zanandreai);

- gambero di fiume (Austropotamobius pallipes italicus).

3. I periodi di proibizione delle specie ittiche iniziano alle ore 0 del primo giorno e terminano alle ore 24 dell'ultimo giorno.

4. Relativamente alla specie "storione", fermi restando gli ob­blighi di cui al comma 2, il pescatore ha altresì l'obbligo di in­formare immediatamente la Provincia della cattura effettuata.

5. La Provincia, per esigenze di tutela del patrimo­nio ittico e tenuto conto delle molteplici tipologie ambientali presenti, può disporre variazioni dei periodi di divieto di cui al primo comma, nonché integrare gli elenchi di cui ai commi 1 e 2 con nuove specie ittiche, anche limitatamente a singoli corpi idrici.





Articolo 15

Limitazioni del catturato



1. Il pescatore sportivo-dilettante non può catturare e tratte­nere più di 5 kg complessivi di pesce indipendentemente dalle sin­gole specie e dalla zona di cattura. Si può derogare al li­mite complessivo di peso sopra indicato nel solo caso che detto limite sia supe­rato con l'ultimo esemplare catturato.

2. La limitazione di cui al precedente comma non si applica per le specie lucioperca, siluro, pesce gatto africano (Clarias spp.,) pesce gatto americano (Ictalurus punctatus), gambero americano (Orconectes limosus) e gambero della Louisiana (Procamburus clarki), le cui cat­ture inoltre non devono mai essere accompagnate dal rilascio. La Provincia può disporre con proprio provvedimento il divieto di rilascio di altre specie ittiche alloctone o di fauna acquatica anche limitatamente a singoli corsi d'acqua.

3. E' fatta deroga ai limiti di cui ai commi 1, 4 e 5 in occa­sione di gare o manifestazioni di pesca autorizzate ai sensi dell'articolo 21.

4. Fermo restando il limite di cui al comma 1, il pescatore sportivo-dilettante può catturare giornalmente nelle acque della provincia fino ad un massimo di cinque capi tra salmonidi e timal­lidi, di cui non più di tre capi di temolo, e di tre capi di esocidi (luccio), salvo quanto previsto al successivo comma 5.

5. Fermo restando quanto previsto al comma 4 il pescatore può catturare giornalmente un solo capo di trota marmorata o di ibrido tra trota marmorata e trota fario.

6. Nel caso di cattura di salmonidi, timallidi ed esocidi sot­tomisura, anche in occasione di gare, manifestazioni e raduni di pesca, il pescatore è tenuto a tagliare la lenza senza strap­pare, qualora il medesimo sia innescata con esche naturali. Il ta­glio della lenza o la slamatura deve avvenire possibilmente senza toccare il pesce con le mani.

7. Il pescatore professionista può catturare giornalmente non più di 5 kg di crostacei palemonidi ("saltarei").

8. La Provincia per esigenze di tutela del patrimonio ittico e tenuto conto delle molteplici tipologie ambientali presenti sul territorio può adottare provvedimenti più restrittivi in ordine alla quantità di esemplari catturabili anche relativamente a specie ittiche non contemplate nel presente articolo.





Articolo 16

Semine ittiche



1. Le specie, le taglie e i relativi quantitativi di materiale ittico oggetto di immissione nei singoli tratti delle acque pubbliche interne, ad esclusione di quelle autorizzate ai sensi dei successivi articoli 17, 18 e 20, sono stabiliti dalla Carta ittica.

2. Limitatamente ai bacini d’acqua della zona B, previa valutazione della fattibilità tecnico-scientifica dell’intervento, è consentita l’immissione del persico trota con le modalità di cui al comma 4.

3. La Provincia può disporre la reintroduzione di specie di fauna acquatica dopo aver acquisito le opportune informazioni tec­nico-scientifiche sulla fattibilità dell'intervento.

4. Tutte le immissioni di fauna acquatica devono essere auto­rizzate dalla Provincia.

5. E' vietato immettere nelle acque pubbliche, senza l'autorizzazione della Provincia, esemplari di fauna ittica prove­nienti da impianti di piscicoltura di cui agli articoli 17 e 18, o catturati in altri corpi idrici o nei bacini di pesca sportiva di cui all'articolo 20.

6. I piani annuali di ripo­polamento di ciascuna concessione di pesca vengono approvati dalla Provincia. I piani di cui sopra devono contenere il tipo di spe­cie, il numero e la taglia del materiale ittico oggetto di immis­sione, nonché i corsi d'acqua e le zone interessate.

7. L'esecuzione dei piani di ripopolamento è obbligatoria; eventuali deroghe ed integrazioni dei piani di ripopolamento ver­ranno consentiti solo per comprovati motivi di carattere tec­nico-scientifico.

8. Sono esclusi dagli obblighi di cui ai commi 6 e 7 le conces­sioni di pesca sportiva regolamentate da specifico disciplinare che già prevede il tipo e i quantitativi del materiale ittico og­getto di semina annuale.

9. Durante il periodo di sperimentazione e nel tratto di fiume Adige di cui all’articolo 9, comma 7, è vietata l’immissione di salmonidi.

10. Lo stato sanitario dell'allevamento e del materiale ittico da immettere nelle acque pubbliche, e in quelle comunicanti con le acque pubbliche, deve essere certificato dall'autorità sanitaria competente per territorio, nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti.























TITOLO VI

ATTIVITA' DI ACQUACOLTURA E PISCICOLTURA





Articolo 17

Concessioni a scopo di acquacoltura e di piscicotura



1. Le istanze di richiesta di concessione per gli scopi previ­sti dall'articolo 22 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 de­vono essere pro­dotte in bollo alla Provincia, corredate dalla se­guente documenta­zione:

a) dati identificativi del richiedente;

B) idoneo elaborato planimetrico-cartografico relativo all'area di attività;

c) relazione tecnica-illustrativa dell'impianto e delle modalità di prelievo e restituzione dell'acqua;

d) certificato d'analisi dell'acqua rilasciato da un laboratorio autorizzato che ne evidenzi l'idoneità all'attività di acquacoltura. La Provincia si riserva comunque di far eseguire le analisi in qualsiasi momento anche per la determinazione di singoli parametri chimico, fisici e/o microbiologici;

e) elenco delle specie ittiche oggetto di allevamento;

f) copia dell’autorizzazione o copia della domanda inoltrata all’Ente competente per ottenere l’autorizzazione all’utilizzo dell’acqua;

g) copia dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue rilasciata dall'Ente competente;

h) copia dell'atto di proprietà o consenso scritto del proprietario del fondo, ove diverso dal richiedente;

i) dichiarazione c.d. antimafia;

j) dichiarazione attestante:

- l'assenza di discariche entro il bacino e nelle immediate vicinanze;

- l'assenza di immissioni di acque luride e bianche provenienti da scarichi civili, agricoli, zootecnici e industriali;

k) eventuali autorizzazioni da parte degli Enti compe-tenti in caso di costruzione di manufatti e/o di escavazioni;

l) versamento una tantum di un importo determinato dalla Provincia per l'istruzione della pratica.

2. La durata dell'autorizzazione è di dieci (10) anni con possibi­lità di successivi rinnovi a favore del beneficiario. La richiesta di rinnovo deve essere inoltrata alla Provincia entro sessanta (60) giorni dalla data di scadenza.

3. L'autorizzazione viene rilasciata dalla Provincia previo ac­certamento e ve­rifica del possesso di tutti i requisiti di cui al comma 1.

4. Ogni eventuale variazione dei requisiti di cui sopra deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia e agli Enti com­petenti. La mancata comuni-cazione può comportare la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

5. Qualora siano interessati corsi d'acqua fluenti in sedime idrico del demanio dovranno essere rispettate le norme di polizia idraulica di cui ai regi decreti 8 maggio 1904, n. 368, 25 luglio 1904, n. 523, 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modifiche di legge.

6. E' consentito l'allevamento delle specie di fauna acquatica autoctone di cui all'allegato A, nonché delle seguenti specie it­tiche alloctone:

- trota iridea (Oncorhynchus mykiss);

- salmerino di fontana (Salvelinus fontinalis);

- salmone (Oncorhynchus spp., Salmo salar);

- persico trota (Micropterus salmoides);

- persico sole (Lepomis gibbosus);

- carpa erbivora o amur (Ctenopharyngodon idellus);

- carpa argento e carpa testa grossa (Hypophtha-lmichthys spp.);

- storione, tutte le specie (Acipenser spp.);

- pesce gatto (Ictalurus melas);

- persico spigola o Striped bass (Morone saxatilis x Morone crysops).

7. Oltre alle specie di cui al comma 6 è consentita la sola stabulazione delle seguenti specie ittiche al­loctone, fermo re­stando che questa venga effettuata in vasche provvi­ste di idonee griglie o di altri dispositivi atti ad impe­dire fughe accidentali di pesci dall'impianto alle acque pubbli­che:

- carassio (Carassius carassius);

- carassio dorato (Carassius auratus);

- pseudorasbora (Pseudorasbora parva);

- rodeo amaro (Rhodeus sericeus);

- gambusia (Gambusia holbrooki);

- pesce gatto africano (Clarias spp.);

- pesce gatto americano (Ictalurus punctatus).

8. Eventuali integrazioni o restrizioni degli elenchi di cui ai commi 6 e 7 sono stabilite dalla Provincia in relazione alla tipologia della specie e alla na­tura dell'impianto e del reticolo idrografico circostante.

9. E' vietata l'introduzione nell'impianto di piscicoltura di specie ittiche alloctone non indicate ai commi 6 e 7 senza aver ottenuto il necessario consenso da parte della Provincia.

10. La Provincia può effettuare in ogni momento sopralluoghi agli impianti di acquacoltura al fine di verificare il possesso dei requisiti di cui ai commi 1, 6, 7 e 8.

11. Le disposizioni di cui al presente articolo non si appli­cano agli incubatoi gestiti dalle associazioni concessionarie di pescatori e finalizzati alla produzione di specie ittiche autoc­tone da adibire al ripopolamento dei corsi d'acqua.





Articolo 18

Piscicoltura in zone di risaia o su terreni temporaneamente allagati



1. Le istanze di richiesta di autorizzazione all'esercizio della piscicoltura nelle zone adibite a risaia e su terreni tempo­raneamente allagati devono essere prodotte in bollo alla Provin­cia, corredate dalla seguente documentazione:

a) dati identificativi del richiedente;

B) idoneo elaborato planimetrico-cartografico relativo all'area di attività, nel quale vengano individuati i terreni che verranno allagati, i canali secondari di derivazione e di scolo e il punto di prelievo e di restituzione dell'acqua;

c) copia dell'autorizzazione o copia della domanda inoltrata all'Ente competente per ottenere l’autorizzazione all’utilizzo dell’acqua a fini di acquacoltura;

d) i nominativi delle persone addette alla piscicoltura;

e) elenco delle specie ittiche oggetto di allevamento;

f) versamento di un importo determinato dalla Provincia per l’istruzione della pratica.

2. La Provincia può imporre ai richiedenti dell'autorizzazione di cui sopra l'analisi fisico/chimiche e microbiologiche dell'acqua del bacino.

3. L’autorizzazione ha validità sino al 31 dicembre dell’anno di rilascio.

4. L'autorizzazione viene rilasciata previo accertamento e ve­rifica del possesso di tutti i requisiti di cui al comma 1.

5. Ogni eventuale variazione dei requisiti di cui sopra deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia e agli Enti com­petenti. La mancata comunicazione può comportare la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

6. Le persone indicate nell'autorizzazione possono recuperare il pesce esclusivamente nel bacino formato dall'allagamento del terreno, nella risaia e nei relativi canali secondari interni di deriva­zione e di scolo. Sono esclusi dal recupero i corsi d’acqua pubblici laterali alla risaia dai quali viene derivata, o nei quali confluisce, l’acqua utilizzata per l’allevamen-to ittico.

7. Nelle piscicolture in zone di risaia o su terreni tempora­neamente allagati è consentita l'introdu-zione delle seguenti spe­cie ittiche:

- carpa (Cyprinus carpio);

- tinca (Tinca tinca);

- cobite comune (Cobitis taenia);

- cobite mascherato (Sabanejewia larvata);

- luccio (Esox lucius);

- pesce persico (Perca fluviatilis);

- persico sole (Lepomis gibbosus);

- persico trota (Micropterus salmoides);

- pesce gatto (Ictalurus melas).

8. La Provincia può disporre l'integrazione o la restrizione dell'elenco di cui al comma 7 in relazione alla tipologia della specie e alla natura dell'impianto e/o del reticolo idrografico circostante.

9. Per esercitare il trasporto e il commercio delle specie sottomisura ai sensi dell'articolo 13 comma 1 è necessario che detto materiale ittico sia accompagnato da un certificato rila­sciato dalla Provincia, dal quale risultino gli estremi dell'autorizzazione, la località di provenienza, la quantità di­visa per specie, per destinazione e per utilizzo (consumo o ripo­polamento).





Articolo 19

Disposizioni per gli impianti di acquacoltura



1. Negli impianti di acquacoltura di cui agli articoli
maxmotta

35 anni...... (sigh sigh sob)

#4 timus

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Postato 01 February 2008 - 13:16 PM

GRAZIE MAX:
se non ho letto male la camolera con due artificiali sull'Adige veneto apre il 16 Aprile....ciao.... :wink:
sempre più a nord/est...a caccia di temoli!

#5 timus

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Postato 01 February 2008 - 13:22 PM

da noi in zona APDT apre anche la pesca con 2 camole...non so in giù...


Grazie Fester, che zona comprende l'APDT...?
sempre più a nord/est...a caccia di temoli!

#6 timus

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Postato 01 February 2008 - 13:28 PM

Sabato 9/2 e domenica 10/2 dovrei essere in zona...se qualcuno avesse intenzione di fare una pescatina sull'Adige...mi unirei volentieri... :)
sempre più a nord/est...a caccia di temoli!

#7 ziofester

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Postato 01 February 2008 - 13:50 PM

vai su http://www.apdt.net e vedi le acque...comunque per ora apre Adige dal confine con Bolzano fino a Calliano, l'ultimo pezzo del Noce (piana rotaliana) e un pezzo di Avisio
l'amore per la pesca da solo buoni frutti - spinning is not a crime!
dall'altra parte della lenza...da 30 anni - W l'alloctona
vorrei saper fare lanci delicati come JFishoski

#8 timus

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Postato 01 February 2008 - 14:08 PM

Letto...grazie... :wink:
sempre più a nord/est...a caccia di temoli!


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