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Cassazione maltrattamento animali


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18 risposte a questo topic

Sondaggio: Maltrattamento animali (10 member(s) have cast votes)

Cosa ne pensi di quanto letto nel post in merito alla pronuncia della Corte di cassazione?

  1. Sono pienamente d'accordo, il maltrattamento nei confronti degli animali va perseguito in ogni sua forma e in ogni contesto (5 voti [50.00%] - Visualizza)

    Percentuale di voto: 50.00%

  2. non concordo. Vi sono ambiti in cui la libertà d'azione dell'essere umano deve essere salvaguardata per ragioni di tradizione o economiche (2 voti [20.00%] - Visualizza)

    Percentuale di voto: 20.00%

  3. non ho abbastanza elementi per farmi un'opinione concreta in merito (3 voti [30.00%] - Visualizza)

    Percentuale di voto: 30.00%

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#1 Dario7

Dario7

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Postato 31 March 2012 - 09:55 AM

Ciao a tutti, posto qui perchè penso sia la sezione più appropriata, nel caso spostatemi :)
Ho letto oggi di una sentenza della Suprema Corte che probabilmente interessa un po' tutti qui dentro in un modo o nell'altro. Pare (non ho potuto ancora leggere il testo dell sentenza, ma solo commenti giornalistici ad esempio QUI) che la Cassazione abbia stabilito che i reati contro "la sensibilità verso gli animali - formulazione che a mio tempo ho già detto essere particolarmente poco intelligente -" siano applicabili a qualunque ambito in cui essi si verifichino, anche in quelli (come lo sono caccia e pesca) che erano stati considerati esclusi perchè regolati da normative speciali.
Dunque, a quanto pare, d'ora in poi l'interpretazione della legge andrà nel senso di considerare penalmente responsabili tutti coloro che per crudeltà o senza necessità si rendono artefici di un maltrattamento verso qualsiasi specie di animale ed in qualsiasi contesto essi lo facciano.
A voi i commenti di giubilo o di condanna ;)
=7=

#2 LeoM

LeoM

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Postato 31 March 2012 - 10:38 AM

vediamo prima il testo della sentenza, fermo restando che comunque in italia una sentenza, per quanto della cassazione, non è un precedente vincolante ma solo un'eventuale guida all'interpretazione della legge da parte del giudice ordinario (come d'altronde tu saprai meglio di me) al quale soltanto spetta di decidere se un dato articolo del codice è applicabile o meno a una data fattispecie.

se dovessimo basarci sugli articoli giornalistici staremmo freschi!
ciao
leo
Parco Laghi 2012 - Vaia 2012 - Val Formazza 2012 - Terlago 2012 - Cronovilla 2012 - La Vallata 2013 - Parco Laghi 2013 - Baceno 2013 - Vaia 2013 - Cronovilla 2013 - La Vallata 2014 - Parco Laghi 2014 - Feriolo 2014 - Terlago 2014 - Cronovilla 2014 - La Vallata 2015 - Parco Laghi 2015 - Feriolo 2015 - Garlate 2016 - Cronovilla 2016 - La Vallata 2017 - Oscasale 2017 - Feriolo 2017 - Oscasale 2018 - Feriolo 2018 - Trezzo 2018 - La Vallata 2019 - HappyVaia 2019

#3 Dario7

Dario7

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Postato 31 March 2012 - 10:49 AM

vediamo prima il testo della sentenza, fermo restando che comunque in italia una sentenza, per quanto della cassazione, non è un precedente vincolante ma solo un'eventuale guida all'interpretazione della legge da parte del giudice ordinario (come d'altronde tu saprai meglio di me) al quale soltanto spetta di decidere se un dato articolo del codice è applicabile o meno a una data fattispecie.

se dovessimo basarci sugli articoli giornalistici staremmo freschi!
ciao
leo


Ciao, per quanto riguarda il testo della sentenza mi trovi d'accordo ed infatti mi sono espresso in termini condizionali apposta, specificando che non ho ancora letto il testo. Per ciò che riguarda il valore delle pronunce della Cassazione occorre essere cauti, perchè quello che dici è senz'altro vero (ed infatti io ho usato la locuzione "l'interpretazione della legge andrà nel senso di...") però è altrettanto vero che una pronuncia della Cassazione espressa in termini generici ed assoluti, soprattutto se poi le viene dato seguito con un orientamento stabile, finisce per rendere, nella maggior parte delle ipotesi, molto deboli le interpretazioni divergenti da quella (per il semplice motivo che se si propone un'interpretazione diversa senza argomenti sufficientemente validi, la controparte impugna fino al ricorso in Cassazione e vince). Per questo credo che, qualora confermato dal testo della pronuncia nei termini in cui riportato dagli articoli giornalistici, a mio parere sarebbe un evento degno di nota. :)

Questo post è stato modificato da Dario7: 31 March 2012 - 10:50 AM

=7=

#4 LeoM

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Postato 11 April 2012 - 00:15 AM

vedo che il tema non appassiona più di tanto :mrgreen:
condivido quello che dici, l'interpretazione della cassazione pur non essendo vincolante è comunque la più autorevole e di conseguenza diventa arduo farne prevalere un'altra. tuttavia alla base deve esserci un'analogia con il caso per il quale si è espressa la cassazione, e questo viene valutato in primo grado, no? se il giudice ritiene che non sia configurato il maltrattamento l'interpretazione in questione diventa automaticamente non applicabile.

a scanso di equivoci, comunque, non sono un leguleio, è solo che mi piace molto il diritto
ciao
leo
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#5 malauros®

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Postato 11 April 2012 - 08:15 AM

vedo che il tema non appassiona più di tanto :mrgreen:


forse molti erano in vacanza :rolleyes: :smile:

ma parliamo seriamente, io ho votato l'opzione 1 con qualche riserva; nel suo topic Dario7 cita la caccia e la pesca, due attività sportive che sono da sempre nel mirino delle associazioni animaliste: mettiamo da parte la caccia perchè la sofferenza dell'animale è quasi nulla, se gli spari difficilmente sopravvive, per la pesca è un'altra questione, prendiamo ad esempio il C&R ed il no-kill (questione spinosa che anche in questo forum ha sempre generato opinioni controverse), non è mai stato dimostrato scientificamente che il pesce soffra ma il solo fatto che si dibatta potrebbe dimostrare la sofferenza.
Vorrei vedere un essere umano (o un animale) se messo sott'acqua non si dibatterebbe :???: non è il suo elemento naturale, non respira, è la stesa cosa di un pesce fuor d'acqua (notate che sopra ho evidenziato potrebbe).
A precindere da queste considerazioni, pensate un po' cosa potrebbe accadere se mentre state salpando una bellissima marmorata, da un amico vi siete fatti fare la foto mentre la rilasciate, vi vede qualcuno che, forte della sentenza del tribunale, vuole far rispettare la legge denunciandovi?
Consideriamo poi l'agonismo: nelle gare alla trota il regolamento obbliga a sopprimere immediatamente il pesce catturato (tranne alcune gare di pesca con sistemi a mosca dove vige il no-kill) prima di ulteriori azioni di pesca, pena la squalifica.
Nelle gare al colpo, invece, avviene il contario perchè la pesca è con "pesce in vivo" vale a dire che il pesce catturatoi deve essere messo nella propria nassa fino alla fine della gara quando, dopo la pesatura, viene rilasciato.
Vai a dimostrare che non c'è maltrattamento ad un animalista convinto e intransigente.
Malauros® - 15/10/1947 
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#6 1000PESS

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Postato 11 April 2012 - 09:00 AM

credo che sia un argomento molto delicato da discutere in ambito legale, ogni situazione deve essere valutata attentamente, perche' se è in evidente stato di reato il xxxx che prende a calci un cane, un pescatore che sta pescando predatori con pesce -esca viva ?
all' ombra dell' ultimo sole, si era assopito un pescatore, che aveva un solco lungo il viso, come una specie di sorriso....

KarpKommando

#7 jar

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Postato 11 April 2012 - 11:42 AM

Decadrebbe completamente lo status di pesca sportiva... :rolleyes:
><(((°> ...piccoli cambiamenti nelle montature portano grandi differenze nelle catture...><(((°>

#8 mark65

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Postato 11 April 2012 - 13:07 PM

siamo alle solite purtroppo,credete che invece i pesci dei fiumi non si sentano maltrattati da tutta quella xxx che viene scaricata negli stessi? o le lepri e fagiani che si ritrovano con tutti i fossi secchi o addirittura i fossi non ci sono piu' perche' ci hanno arato dentro.oppure i diserbanti sulle rive perche' e' piu' fatica andare a tagliare con le macchine.e credete che gli uccelli non si sentano maltrattati se per trovare un albero devono fare dei km? oppure nei vari post dove si parla di gente che si dimentica di dare acqua per cui fiumi all'asciutto e il post della Muzza di Pescadur o quello della fossa mantovana di Federico? questi non sono maltrattamenti? siamo alla solite purtroppo

#9 Dario7

Dario7

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Postato 11 April 2012 - 16:01 PM

vedo che il tema non appassiona più di tanto :mrgreen:
condivido quello che dici, l'interpretazione della cassazione pur non essendo vincolante è comunque la più autorevole e di conseguenza diventa arduo farne prevalere un'altra. tuttavia alla base deve esserci un'analogia con il caso per il quale si è espressa la cassazione, e questo viene valutato in primo grado, no? se il giudice ritiene che non sia configurato il maltrattamento l'interpretazione in questione diventa automaticamente non applicabile.

a scanso di equivoci, comunque, non sono un leguleio, è solo che mi piace molto il diritto
ciao
leo


1° -OT- Ciao, dunque. In realtà l'analogia dei fatti storici non è tecnicamente essenziale. Ciò che conta è che venga in gioco lo stesso principio di diritto che la cassazione ha interpretato in un certo modo. Dopodichè è chiaro che di solito uno stesso principio di diritto è utilizzato in casi che riguardano una stessa materia. Però a contare è quello, non l'omogeneità dei fatti storici (a meno che ovviamente i fatti storici non siano così diversi da giustificare l'uso di principi di diritto - e dunque di norme - differenti, allora va da sè che la situazione cambia, ma la ragione è l'applicazione di due principi di diritto diversi, non la difformità dei fatti storici di per sé considerata, capito? ) . Di per sè ciò che conta è il principio di diritto che la Cassazione esprime nell'interpretare una norma: quando vuoi usare quello devi tenere conto di cosa la Cassazione ha detto in merito, soprattutto se più volte, soprattutto se a Sezioni Unite. Chiaramente i fatti storici contano anche nel momento in cui devi declinare il principio di diritto nella realtà: se la Cassazione decide che una norma va interpretata nel senso che se hai fino a 30 anni devi pagare 1000 euro di multa mentre se ne hai da 31 in su ne devi pagare 2000, è chiaro che se nel caso in cui ha deciso il soggetto ne aveva 26 pagava 1000 mentre in un caso nuovo in cui il soggetto ne abbia 35 pagherà 2000, però il principio di diritto così come interpretato dalla Cassazione rimane uguale "età < 30 = 1000; età > 30 = 2000". Ok? Non mi dilungo perchè agli altri questo non interessa ;)

2° - IN TOPIC - Invece, per il resto, io credo che qualora dovesse consolidarsi questo orientamento, si creerà inevitabilmente una casistica di situazioni in cui si può parlare di "crudeltà o assenza di necessità" e che dunque potrebbero rientrare nei casi punibili. Perciò il pescatore che, nell'esercizio di un'attività consentita com'è la pesca, si limita a fare il minor danno possibile senza infierire senza necessità o per crudeltà, non possa essere punibile.
Certo che se poi il concetto di "senza necessità" viene inteso in senso generale (ossia siccome la pesca è sportiva allora non è necessaria alla sopravvivenza ecc.. ecc..) allora il discorso cambia, ma io non credo che una interpretazione simile possa mai passare. Primo perchè allora bisognerebbe stabilire se ed in quale senso siano "necessarie" tante altre attività che presuppongono la sofferenza degli animali. Più in generale poi nel diritto quando si parla di necessità di un'attività (in casi simili a quello di questa norma) di solito non ci si riferisce ad una necessità in senso estremo del tipo vita o morte, ma ad una necessità ai fini dell'attività che si svolge, ovviamente se l'attività è lecita.
=7=

#10 aLUCArd

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Postato 11 April 2012 - 16:15 PM

Io ho votato la n. 3. Non ho letto la sentenza, ed il messaggio introduttivo di Dario non mi fa capire l'ambito e lo spirito della stessa. Come qualcuno ha detto, un'interpretazione molto restrittiva potrebbe significare che d'ora in poi caccia e pesca a livello sportivo sono proibite. Oppure potrebbe essere uno strumento utile contro i maledetti che veramente non hanno il minimo rispetto per gli esseri viventi (vedi i cretini che facevano esplodere i carassi con i petardi, le trote decapitate ecc.). Spero solo che si scelga la via del buon senso.
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#11 Dario7

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Postato 11 April 2012 - 16:25 PM

Io ho votato la n. 3. Non ho letto la sentenza, ed il messaggio introduttivo di Dario non mi fa capire l'ambito e lo spirito della stessa. Come qualcuno ha detto, un'interpretazione molto restrittiva potrebbe significare che d'ora in poi caccia e pesca a livello sportivo sono proibite. Oppure potrebbe essere uno strumento utile contro i maledetti che veramente non hanno il minimo rispetto per gli esseri viventi (vedi i cretini che facevano esplodere i carassi con i petardi, le trote decapitate ecc.). Spero solo che si scelga la via del buon senso.


Ciao, sono stato vago proprio perchè anche io non conosco con esattezza le circostanze di questa pronuncia (che ora riproverò a cercare sulle banche dati per vedere se adesso è reperibile).
Comunque io ripeto che a parer mio conseguenze così drastiche come quelle indicate da te (cioè il propibire la pesca), per i motivi che ho spiegato nel mio ultimo post, sono decisamente improbabili. Molto più probabile e , anzi, direi logica, sarebbe invece la conseguenza che indichi sempre tu di rendere penalmente punibili i decapitatori di trote o i brillatori di carassi :)

Questo post è stato modificato da Dario7: 11 April 2012 - 16:27 PM

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#12 Dario7

Dario7

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Postato 11 April 2012 - 16:52 PM

"[...] 2. E' di tutta evidenza, perchè lo si desume dal tenore letterale della disposizione, come correttamente osservato in ricorso, che l'eccezione deve ritenersi operante solo nel caso in cui le attività in essa menzionate vengano svolte entro l'ambito di operatività delle disposizioni che le disciplinano e che ogni comportamento che esuli da tale ambito è suscettibile di essere penalmente valutato.
Come osservato in dottrina, infatti, la ratio ispiratrice della norma è quella di escludere l'applicabilità delle norme penali poste a tutela degli animali con riferimento ad attività obbiettivamente lesive della loro vita o salute a condizione che siano svolte nel rispetto delle normative speciali che le disciplinano perchè considerate socialmente adeguate al consesso umano.
La giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di rilevare, con riferimento alla disciplina sulla caccia, che costituisce ipotesi di sevizia configurante maltrattamento l'utilizzazione come richiamo per la caccia di una cesena viva, imbracata con una cordicella e costretta mediante strattoni a levarsi in volo per poi ricadere pesantemente al suolo o su un albero e che l'uso a scopo venatorio di richiami vivi con tali modalità che, se anche non vietate espressamente dalla L. n. 157 del 1992, debbono ritenersi illecite, non costituisce alcuno dei casi previsti dalla legge speciale in materia cui si riferisce l'art. 19 ter disp. coord. c.p. (Sez. 3 n. 46784, 21 dicembre 2005). [...]"


Quello sopra riportato è un estratto della pronuncia di cui si discute in questo post e che ho ritrovato su una banca dati. Purtroppo sono servizi a pagamento e quindi non penso sia possibile ripostarvi tutta la sentenza, cosa tuttavia che non penso avrebbe grandissima utilità perchè leggere l'intera pronuncia non è agevole e comunque in questo stralcio è contenuta tutta la parte in cui la Cassazione si esprime in generale e che riguarda dunque anche il nostro caso, andando avanti infatti la Suprema Corte si concentra sull'attività circense che a noi interessa poco. Ho sottolineato io i passaggi che mi sembravano salienti.


  • Vediamo di capire cosa dicono i giudici. Dunque: la norma in oggetto, il 544 bis e ss., dice che è punibile chi senza necessità o per crudeltà maltratta gli animali eccetto che nei casi di attività particolari disciplinate da leggi speciali (tra cui caccia e pesca). Qualcuno deve aver pensato bene che la norma significasse che in quegli ambiti ci fosse una impunità totale. Cioè se sto pescando, per esempio, io posso anche divertirmi a inchiodare i pesci agli alberi e nessuno mi puo' dir nulla. I giudici invece chiariscono che non è così.
  • L'esclusione, che esiste ancora, vale solo per le attività specifiche indicate e disciplinate dalle leggi. Cioè nel nostro caso se la legge dice (e lo dice) che io posso tirare fuori la trota dall'acqua e farla secca per portarmela a casa, io non sono punibile. La legge però non mi autorizza in nessun modo a infilarle in gola un minicicciolo acceso, in questo caso sono punibile. (Il problema di fondo, mi sa, era che in sostanza c'era chi sosteneva che le norme in questione fossero applicabili solo agli animali più classicamente considerati da compagnia come cani e gatti, quindi adesso gli è stato detto che non è così.)
  • L'esempio che vi ho riportato (la sentenza ne riportava un altro molto simile) dimostra che cosa si intende. Questi erano autorizzati ad andare a caccia ed accoppare gli uccelli perchè la legge sulla caccia lo permette, però non erano autorizzati a legare un uccello e sbatterlo per terra per farlo cantare come richiamo per gli altri. Ok?

A questo punto io mi chiedo.. La pesca col vivo è permessa anche esplicitamente dalle leggi regionali, per cui dubito che allo stato attuale delle cose uno possa essere penalmente punito perchè la pratica. Però per coerenza ha senso di esistere? Legare l'uccello e sbatterlo a terra è più crudele di infliare un amo in un pesce vivo e lanciarlo in acqua sperando che un luccio o altro lo trancino a metà restando attaccati all'amo? Mah... E in ogni caso, ha senso o è discriminatorio punire penalmente uno che usa come esca un uccello e non dire nulla ad uno che usa come esca un pesce? Mah...

Questo post è stato modificato da Dario7: 11 April 2012 - 16:55 PM

=7=

#13 walter

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Postato 13 April 2012 - 18:05 PM

avrei qualcosa da dire ma non lo dico per non dover autobannarmi :banned:

mi va bene rispetto per gli animali, ma cum grano salis.



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#14 ale-64

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Postato 13 April 2012 - 18:27 PM

"[...] 2. E' di tutta evidenza, perchè lo si desume dal tenore letterale della disposizione, come correttamente osservato in ricorso, che l'eccezione deve ritenersi operante solo nel caso in cui le attività in essa menzionate vengano svolte entro l'ambito di operatività delle disposizioni che le disciplinano e che ogni comportamento che esuli da tale ambito è suscettibile di essere penalmente valutato.
Come osservato in dottrina, infatti, la ratio ispiratrice della norma è quella di escludere l'applicabilità delle norme penali poste a tutela degli animali con riferimento ad attività obbiettivamente lesive della loro vita o salute a condizione che siano svolte nel rispetto delle normative speciali che le disciplinano perchè considerate socialmente adeguate al consesso umano.
La giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di rilevare, con riferimento alla disciplina sulla caccia, che costituisce ipotesi di sevizia configurante maltrattamento l'utilizzazione come richiamo per la caccia di una cesena viva, imbracata con una cordicella e costretta mediante strattoni a levarsi in volo per poi ricadere pesantemente al suolo o su un albero e che l'uso a scopo venatorio di richiami vivi con tali modalità che, se anche non vietate espressamente dalla L. n. 157 del 1992, debbono ritenersi illecite, non costituisce alcuno dei casi previsti dalla legge speciale in materia cui si riferisce l'art. 19 ter disp. coord. c.p. (Sez. 3 n. 46784, 21 dicembre 2005). [...]"


Quello sopra riportato è un estratto della pronuncia di cui si discute in questo post e che ho ritrovato su una banca dati. Purtroppo sono servizi a pagamento e quindi non penso sia possibile ripostarvi tutta la sentenza, cosa tuttavia che non penso avrebbe grandissima utilità perchè leggere l'intera pronuncia non è agevole e comunque in questo stralcio è contenuta tutta la parte in cui la Cassazione si esprime in generale e che riguarda dunque anche il nostro caso, andando avanti infatti la Suprema Corte si concentra sull'attività circense che a noi interessa poco. Ho sottolineato io i passaggi che mi sembravano salienti.


  • Vediamo di capire cosa dicono i giudici. Dunque: la norma in oggetto, il 544 bis e ss., dice che è punibile chi senza necessità o per crudeltà maltratta gli animali eccetto che nei casi di attività particolari disciplinate da leggi speciali (tra cui caccia e pesca). Qualcuno deve aver pensato bene che la norma significasse che in quegli ambiti ci fosse una impunità totale. Cioè se sto pescando, per esempio, io posso anche divertirmi a inchiodare i pesci agli alberi e nessuno mi puo' dir nulla. I giudici invece chiariscono che non è così.
  • L'esclusione, che esiste ancora, vale solo per le attività specifiche indicate e disciplinate dalle leggi. Cioè nel nostro caso se la legge dice (e lo dice) che io posso tirare fuori la trota dall'acqua e farla secca per portarmela a casa, io non sono punibile. La legge però non mi autorizza in nessun modo a infilarle in gola un minicicciolo acceso, in questo caso sono punibile. (Il problema di fondo, mi sa, era che in sostanza c'era chi sosteneva che le norme in questione fossero applicabili solo agli animali più classicamente considerati da compagnia come cani e gatti, quindi adesso gli è stato detto che non è così.)
  • L'esempio che vi ho riportato (la sentenza ne riportava un altro molto simile) dimostra che cosa si intende. Questi erano autorizzati ad andare a caccia ed accoppare gli uccelli perchè la legge sulla caccia lo permette, però non erano autorizzati a legare un uccello e sbatterlo per terra per farlo cantare come richiamo per gli altri. Ok?

A questo punto io mi chiedo.. La pesca col vivo è permessa anche esplicitamente dalle leggi regionali, per cui dubito che allo stato attuale delle cose uno possa essere penalmente punito perchè la pratica. Però per coerenza ha senso di esistere? Legare l'uccello e sbatterlo a terra è più crudele di infliare un amo in un pesce vivo e lanciarlo in acqua sperando che un luccio o altro lo trancino a metà restando attaccati all'amo? Mah... E in ogni caso, ha senso o è discriminatorio punire penalmente uno che usa come esca un uccello e non dire nulla ad uno che usa come esca un pesce? Mah...


Convengo che la pesca col vivo sia discutibile: non mi nascondo l'ho praticata. Ma ragionando in questi termini, pensate cha ad una camola o ad un lombrico o ad un bigattino faccia piacere essere infilzati su un amo?
Sicuramente il discorso si articola considerando la stato evolutivo dell'"animale" che usiamo come esca e credo si poter affermare che la sofferenza dell'animale sia legata alla complessità del suo sistema nervoso, ma diventa difficile mettere dei paletti che mettano in rapporto il tipo di sofferenza inflitto alla complessità del sistema nervoso del soggetto.
Secondo me nell'ambito di un giudizio in materia non è prevedibile che tipo di sentenza possa venire fuori: molto dipende dall'orientamento dei giudici

#15 Dario7

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Postato 16 April 2012 - 16:42 PM

avrei qualcosa da dire ma non lo dico per non dover autobannarmi :banned:

mi va bene rispetto per gli animali, ma cum grano salis.

Walter, dici così per la sentenza o per la mia riflessione a margine? Preciso che la mia riflessione va presa per com'è, ossia una riflessione basata sulla coerenza, non sul mio essere d'accordo o meno. Io ho solo detto che se è vero che da una parte questa "novità" giurisprudenziale non potrà vietare a nessuno di pescare, dall'altra potrebbe (per coerenza) portare ad escludere determinate pratiche che non hanno nulla di diverso nella loro natura da quelle che i giudici hanno condannato nella sentenza sopra... A me piacerebbe che ti esprimessi invece perchè ho avuto modo di confrontarmi con te altre volte e penso che tu sia una persona la cui opinione vale la pena di essere ascoltata (e penso anche che tu volendo sia perfettamente in grado di esprimerti anche duramente anche senza usare espressioni da censura)

Convengo che la pesca col vivo sia discutibile: non mi nascondo l'ho praticata. Ma ragionando in questi termini, pensate cha ad una camola o ad un lombrico o ad un bigattino faccia piacere essere infilzati su un amo?
Sicuramente il discorso si articola considerando la stato evolutivo dell'"animale" che usiamo come esca e credo si poter affermare che la sofferenza dell'animale sia legata alla complessità del suo sistema nervoso, ma diventa difficile mettere dei paletti che mettano in rapporto il tipo di sofferenza inflitto alla complessità del sistema nervoso del soggetto.
Secondo me nell'ambito di un giudizio in materia non è prevedibile che tipo di sentenza possa venire fuori: molto dipende dall'orientamento dei giudici


Mah, continuo il discorso già iniziato qui sopra rispondendo a Walter: il concetto attorno al quale ruota tutto, ripeto (poi se volete credermi bene se no amen :) ), è come ho già precisato quello di "necessità". Il punto (al di là delle potenziali applicazioni sbagliate del concetto) è che se, al fine di praticare una data attività che per motivi di vario genere è considerata socialmente accettabile e quindi lecita, è necessario far male ad un animale allora ok, se invece non è necessario, allora non è ok. Quindi se per pescare un determinato pesce in un determinato luogo l'unico modo è far soffrire un secondo animale e questa pesca è considerata lecita, va bene così.. Se invece ci sarebbe un altro modo che permette di farlo senza causare inutili sofferenze ad altri animali, allora si privilegia l'altro sistema. Ripeto che non è la MIA opinione questa, ma è la mia interpretazione di questo "nuovo" principio di diritto così per come è stato espresso :mrgreen: . Tra l'altro poi prima che si arrivi per via giurisprudenziale (ossia a suon di sentenze) ad una specificità simile da andare a sindacare la pesca col vivo, la pesca col cagnotto e cavoli vari, passano 100 anni... Ve lo assicuro io! Mi pare molto più facile che prima che ci si arrivi per questa strada qualche maniaco ambientalista faccia approvare una legge in parlamento che vieta la pesca sportiva :doubt:
=7=

#16 walter

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Postato 17 April 2012 - 00:13 AM

scusa se non ho precisato e per i modi, dicevo cosi' per come mi pareva fosse stata posta agli inizi la sentenza.

in breve: come e' stata spiegata mi va benissimo.

non vorrei pero' si arrivasse a certi fanatismi alla "aboliamo la pesca", ecc. rispetto per il pescato vabbe', ma entro i limiti del possibile, non vorrei domani svegliarmi e trovarmi una legge alla tedesca che mi proibisse il c&r.



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#17 ale-64

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Postato 17 April 2012 - 02:14 AM

Ragazzi, ho bisogno di fare un attimo di chiarezza: per pesca sportiva s'intende solo il c&r, oppure tutte le attività di pesca non professionali (differenza tra licenza tipo A e tipo B )?
Perchè mi sembrerebbe veramente assurdo distinguere tra chi pesca per impiattare e chi pratica il c&r, per consentire il primo caso e vietare il secondo; con un ragionamento del tipo: se peschi per mangiare è un'attività lecita e quindi, se necessario per il buon fine dell'attività, puoi pescare anche col vivo o comunque con esca viva (bigattini e vermi vari), se peschi e poi rilasci, non hai necessità di farlo allora è vietato!

Questo post è stato modificato da ale-64: 17 April 2012 - 02:15 AM


#18 Dario7

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Postato 17 April 2012 - 12:36 PM

Prima di tutto mi sono accorto che nell'ultimo post ho scritto una bestialità ortografica... C'è un "sarebbe" al posto di un "fosse", se mi ricordo bene.
Poi, penso anche io che vietare il C&R sia una mossa ridicola perchè la necessità non la si puo' identificare col semplice fatto che uno mangi i pesci dopo averli pescati. Se si considera attività non necessaria il C&R allora deve essere allo stesso modo considerata non necessaria l'attività di pesca di chiunque (a parte la pesca professionale) non dimostri che lo fa perchè altrimenti non potrebbe mangiare, cosa che ritengo sia pressochè impossibile, soprattutto nelle acque interne.
Praticare il C&R a mio parere (senza fanatismi) è un passo avanti, non indietro. SI rischierebbe di ottenere un effetto contrario a quello voluto.
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#19 walter

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Postato 17 April 2012 - 15:15 PM

Prima di tutto mi sono accorto che nell'ultimo post ho scritto una bestialità ortografica... C'è un "sarebbe" al posto di un "fosse", se mi ricordo bene.
Poi, penso anche io che vietare il C&R sia una mossa ridicola perchè la necessità non la si puo' identificare col semplice fatto che uno mangi i pesci dopo averli pescati. Se si considera attività non necessaria il C&R allora deve essere allo stesso modo considerata non necessaria l'attività di pesca di chiunque (a parte la pesca professionale) non dimostri che lo fa perchè altrimenti non potrebbe mangiare, cosa che ritengo sia pressochè impossibile, soprattutto nelle acque interne.
Praticare il C&R a mio parere (senza fanatismi) è un passo avanti, non indietro. SI rischierebbe di ottenere un effetto contrario a quello voluto.


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