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pesca in svizzera


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3 risposte a questo topic

#1 lucuzzo9

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Postato 22 August 2011 - 07:51 AM

ciao a tutti!

qualcuno saprebbe dirmi le tariffe di pesca in svizzera???grazie ciao

#2 Jfish

Jfish

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Postato 22 August 2011 - 09:17 AM

ecco qui: http://www.ticino.ch...tica/15449.html

:-)
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#3 lucuzzo9

lucuzzo9

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Postato 22 August 2011 - 18:43 PM

ciao grazie ma io intendevo tipo una licenza annuale!!!

#4 Edoardo

Edoardo

    trote e funghi..che posso volere di più??

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Postato 22 August 2011 - 18:57 PM

il costo della licenza dipende se sei residente o dimorante oppure no e soprattutto se vuoi pescare in tutte le acque o solo in alcune (per esempio se vuoi pescare solo sul ceresio ha un costo su tutte le acque ha un'altro costo).
Considera che bisogna fare un èiccolo esame.
Ti riporto in seguito i regolamenti:


La patente annuale per la pesca dilettantistica (tipo D) può essere rilasciata unicamente:

a) ai richiedenti che possono provare di avere staccato, dopo il compimento del 14° anno d’età, una patente annuale di pesca a partire dal 1992;

B) ai richiedenti che hanno frequentato il corso di introduzione alla pesca organizzato dal Cantone o, in caso di delega, da terzi riconosciuti dal Consiglio di Stato, oppure corsi equivalenti organizzati in altri Cantoni svizzeri, ai sensi dell’art. 5a della OLFP (certificato SaNa).[7]

2L’ottenimento della patente di pesca con reti (tipo P) è soggetto al superamento di un esame organizzato dall’ASSORETI e riconosciuto dal Consiglio di Stato, nonché alle condizioni stabilite dal regolamento.


1Il rilascio della patente è negato a chi:

a) non ha compiuto i 18 anni o non è domiciliato o dimorante nel Cantone, per l'esercizio della pesca con reti;

B) non ha compiuto i 16 anni e non è in possesso dell'autorizzazione dell'esercente l'autorità parentale, per la pesca dilettantistica;

c) è privato, a titolo cautelativo (art. 11 cpv. 2 e 4) o per decisione dell’autorità competente (art. 33), del diritto di pescare;[8]

d) è in mora con il pagamento di multe relative a contravvenzioni alla legislazione sulla pesca o sulla caccia;

e) è recidivo nella mancata consegna della statistica del pescato.

2Il Consiglio di Stato revoca la patente ottenuta in contrasto ai vincoli previsti dal presente articolo.

Patente di tipo D, annuale per la pesca dilettantistica:

- Categoria D1, per tutte le acque pubbliche del Cantone anche dalla barca sui laghi Verbano e Ceresio, eccettuata la pesca del temolo:

- per i domiciliati e i dimoranti nel Cantone fr. 170.–

- per i domiciliati e i dimoranti in altri Cantoni e per gli svizzeri all’estero fr. 350.–

- per gli stranieri non domiciliati e non dimoranti in Svizzera fr. 600.–

- Categoria D2, per la pesca dalla riva dei laghi Verbano e Ceresio:

- per i domiciliati e i dimoranti nel Cantone nonché per i frontalieri in possesso di un permesso valido di lavoro in Ticino fr. 80.–

- per i non domiciliati e i non dimoranti nel Cantone fr. 100.–

- Categoria D3, per la pesca del temolo:

- per i domiciliati e i dimoranti nel Cantone fr. 100.–

- per i domiciliati e i dimoranti in altri Cantoni e per gli svizzeri all’estero fr. 180.–

- per gli stranieri non domiciliati e non dimoranti in Svizzera fr. 350.–

c) Patente di tipo T, turistica per la pesca dilettantistica:

- Categoria T1, per tutte le acque pubbliche del Cantone, anche dalla barca sui laghi Verbano e Ceresio, eccettuata la pesca del temolo:

- valevole per la durata di 2 giorni fr. 60.–

- valevole per la durata di 7 giorni fr. 120.–

- Categoria T2, per la pesca dalla riva dei laghi Verbano e Ceresio:

- valevole per la durata di 2 giorni fr. 30.–

- valevole per la durata di 7 giorni fr. 50.–

d), e)...

2Per i richiedenti di età compresa tra i 14 e i 17 anni sono stabilite le seguenti tasse:

- Categoria D1: indistintamente fr. 50.–

- Categoria D3: indistintamente fr. 20.–

- Categoria T1

- valevole per la durata di 2 giorni fr. 20.–

- valevole per la durata di 7 giorni fr. 30.–

3L’Ufficio della caccia e della pesca può rilasciare permessi di breve durata (1/2 giornata):

- al prezzo di fr. 20.-- sui fiumi, bacini idroelettrici e laghi alpini, per manifestazioni didattiche o promozionali;

- al prezzo di fr. 10.-- sui laghi Verbano e Ceresio, per manifestazioni sportive, didattiche o promozionali.

4La patente di categoria D3 può essere rilasciata unicamente ai richiedenti aventi un’età minima di 14 anni che hanno staccato la patente di categoria D1.

5Ogni detentore di patenti annuali è tenuto al versamento di una sovrattassa di fr. 50.-- a sostegno dell’attività delle federazioni o delle associazioni ticinesi per l’acquicoltura e la pesca riconosciute. Questo versamento da diritto a essere affiliato a una delle società ticinesi da esse riconosciute, secondo le modalità fissate dai loro statuti e regolamenti.

Per i pescatori di età compresa tra i 14 e i 17 anni la sovrattassa ammonta a fr. 25.--.

In alternativa al versamento alle federazioni o alle associazioni per l’acquicoltura e la pesca riconosciute, la sovrattassa va devoluta al Fondo per la fauna ittica e la pesca.

6Il Consiglio di Stato stabilisce per regolamento i periodi di validità delle diverse patenti.



Obblighi del pescatore[10]

Art. 17[11] 1Il detentore della patente deve portarla con sé nell’esercizio della pesca e deve presentarla, su richiesta, agli organi di sorveglianza unitamente ad un documento di legittimazione valido.

2È riservato il caso dei ragazzi di età inferiore ai 14 anni e dei motulesi su sedie a rotelle, i quali devono portare con sé nell’esercizio della pesca unicamente il libretto di statistica da presentare, su richiesta, agli organi di sorveglianza unitamente ad un documento di legittimazione valido.

3La patente e il libretto di statistica sono personali e non trasferibili

rotezione delle specie

Art. 21 Il Consiglio di Stato:

a) stabilisce misure minime per la cattura delle specie indigene in modo da garantirne un'ottimale riproduzione naturale;

B) regola le modalità di rimessa in acqua di pesci e gamberi ancora vitali, la cui cattura non è consentita;

c) istituisce zone di protezione ittica, definendone finalità e modalità di gestione.



Studi di base

Art. 22 Il Consiglio di Stato promuove gli studi di base necessari ad una corretta tutela e gestione delle specie ittiche e dei loro biotopi.



Ripopolamento

Art. 23 Ogni azione di ripopolamento necessita di un'autorizzazione.



Valorizzazione biotopi

Art. 24 Il Consiglio di Stato e i comuni valorizzano la conservazione dei biotopi acquatici allo stato naturale e il ripristino di quelli degradati.



Interventi sui corpi d'acqua

Art. 25 1Ogni intervento tecnico sui corpi d'acqua è soggetto ad autorizzazione.

2Qualora gli interventi autorizzati cagionino pregiudizi alla fauna ittica, alla biocenosi acquatica, al biotopo o alla pesca e non si trovino i provvedimenti atti ad evitarli oppure gli stessi comportino costi sproporzionati, viene imposto il pagamento di un'indennità.

3Il Consiglio di Stato ordina la sospensione di attività illegali e il ripristino della situazione antecedente.



Catture eccezionali

Art. 26 Il Consiglio di Stato può effettuare o autorizzare operazioni eccezionali di pesca, se giustificate da scopi scientifici, di ripopolamento o di salvaguardia della fauna ittica.



Attività moleste

Art. 27 1In determinati corpi d'acqua o tratti degli stessi, la pratica di attività sportive può essere limitata qualora ciò dovesse essere richiesto dalla tutela del corpo d'acqua, delle sponde e delle comunità vegetali e animali, oppure di altri importanti interessi pubblici.

2Il Consiglio di Stato può dichiarare vincolanti gli accordi intercorsi tra le diverse cerchie interessate.



Esecuzione coattiva

Art. 31 Il Consiglio di Stato può imporre coattivamente l'esecuzione di un provvedimento ordinato ai sensi della presente legge entro un congruo termine, con la comminatoria delle sanzioni penali di cui all'Art. 292 CPS e dall'adempimento sostitutivo a spese dell'obbligato.



Contravvenzioni

Art. 32 1Chiunque intenzionalmente o per negligenza contravviene alla presente legge e alle relative norme di applicazione è punibile con una multa sino a fr. 5000.--.

2Il tentativo e la complicità sono punibili.



Divieto di esercitare la pesca

Art. 33 Oltre ai casi previsti dalla legge federale sulla pesca, quando esiste grave o reiterata trasgressione agli art. 5-8 e 17 cpv. 2, o in altri casi di grave violazione della presente legge, l'autorità giudicante può condannare il colpevole al divieto di esercitare la pesca.



Competenze e procedure

Art. 34 1I reati elencati all'Art. 16 cpv. 1 della legge federale sulla pesca sono perseguiti e giudicati dall'autorità giudiziaria penale.

2Gli altri reati previsti dalla legge federale sulla pesca e le contravvenzioni di diritto cantonale sono perseguiti e giudicati dal Consiglio di Stato, in applicazione delle norme della legge sulle contravvenzioni.[18]



Risarcimento danni

Art. 35 1Chi contravviene alle disposizioni federali o cantonali è tenuto a risarcire il danno.

2L'autorità che decide sul reato fissa anche l'importo del risarcimento.



Confisca

Art. 36 1Senza riguardo alla punibilità di una persona, l'autorità competente può ordinare la confisca dei pesci e gamberi illegalmente catturati od uccisi, imbalsamati, offerti in vendita, comperati, trasportati, importati, in fase di importazione o transito come pure, indipendentemente dalla proprietà, degli attrezzi di pesca illegalmente adoperati.

2L'autorità competente può ordinare che gli oggetti confiscati siano resi inservibili o distrutti.



Prestazioni dell'Amministrazione

Art. 37 Le prestazioni dell'Amministrazione a tutela della fauna ittica nella pianificazione e nell'esecuzione di interventi tecnici vengono fatturate.


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