non so se sia legale il sequestro dell'attrezzatura. in teoria e' permesso solo se l'attrezzatura e' illegale, ma se era canna e mulo non dovrebbe esserlo.
inoltre, quasi sempre stando alla legge se paghi un supplemento alla multa la canna ti viene restituita. il sequestro /non/ e' una confisca, puo' seguire la confisca, ma non e' automatico.
contatta subito il servizio caccia e pesca della tua provincia, e se non rispondono scrivete ai giornali. su alcuni regolamenti sono indicate le sanzioni. se il regolamento non prevede il sequestro, se non ricordo male potete fare una denuncia per appropriazione indebita e abuso d'ufficio. se lo prevede, dovete cercarvi le procedure per il dissequestro
per la cronaca, un guardiapesca all'epoca degli "sceriffi" mi aveva ammesso apertamente che lui sequestrava le attrezzature a noi ragazzi per rivenderle ad un negozio compiacente. poi ho avuto notizia di un caso simile a vicenza. ma penso vivamente siano casi isolati.
EDIT: per favore puoi dirmi, anche in privato, il fiume e la zona in cui si trovavano?
RIEDIT: ho trovato questo regolamento
http://guardiezoofil...sca-salerno.docqua la macrostigma e' sempre protetta. siccome non sono sicuro che sia il regolamento aggiornato chiedi lumi. se entrambe avevano trattenuto delle trote, allora la multa se la tengono entrambe. altrimenti, se uno solo aveva le trote e hanno multato entrambe... ma e' difficile dimostrarlo. in italia non e' permessa l'ignoranza della legge. inoltre le leggi variano da provincia a provincia, e a volte pure all'interno della provincia. ragasss, informatevi, almeno cercate (in modo legale) di ottenere il dissequestro dell'attrezzatura
premesso che /non/ ho il regolamento aggiornato, vi invito a procurarvelo e a controllare se questa parte coincide
46)- Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, non specificatamente previste dal T.U. 1604/1931 e R.D. 1486/1914 e successive modifiche e integrazioni, si applica la sanzione amministrativa di euro 25,00 fino a euro 500,00, giusta art.16 legge 16 gennaio 2003 n° 3.
LA SORVEGLIANZA SULL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI PESCA E SUL COMMERCIO DEI PRODOTTI DI ESSA E L’ACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI, SONO AFFIDATI, AI SENSI DELL’ART.30 E 31 DEL T.U. 08-10-1931, N° 1604, ALLA POLIZIA PROVINCIALE E REGIONALE, AL CORPO FORESTALE DELLO STATO, AI CARABINIERI, ALLA GUARDIA DI FINANZA, ALLA POLIZIA DELLO STATO, AI VIGILI URBANI E CAMPESTRI E AD OGNI ALTRO AGENTE DI POLIZIA GIUDIZIARIA.
47)- per quanto non specificatamente previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni e norme tuttora in vigore in materia di pesca nelle acque interne.
in questo caso e' da vedere cosa prevedono le disposizioni in materia, forse riuscite a recuperare le canne
Questo post è stato modificato da walter: 22 August 2011 - 15:14 PM