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Postato 19 June 2008 - 15:50 PM
Postato 19 June 2008 - 16:14 PM
Postato 19 June 2008 - 17:42 PM
Postato 19 June 2008 - 17:47 PM
Postato 19 June 2008 - 18:32 PM
:arrow: LEGGE REGIONALE N. 12 del 30.07.2001.
NORME PER L’INCREMENTO E LA TUTELA DEL PATRIMONIO ITTICO E L’ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE DELLA REGIONE LOMBARDIA, articolo 18:
"Il pescatore temporaneamente non in grado di esibire la licenza di pesca non è soggetto ad alcuna sanzione purché provveda all'esibizione della stessa alla provincia competente entro otto giorni dalla data della richiesta di esibizione."
Postato 19 June 2008 - 18:34 PM
Postato 19 June 2008 - 18:50 PM
Postato 19 June 2008 - 20:09 PM
:arrow: LEGGE REGIONALE N. 12 del 30.07.2001.
NORME PER L’INCREMENTO E LA TUTELA DEL PATRIMONIO ITTICO E L’ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE DELLA REGIONE LOMBARDIA, articolo 18:
"Il pescatore temporaneamente non in grado di esibire la licenza di pesca non è soggetto ad alcuna sanzione purché provveda all'esibizione della stessa alla provincia competente entro otto giorni dalla data della richiesta di esibizione."
Postato 20 June 2008 - 07:36 AM
Postato 20 June 2008 - 20:31 PM
:arrow: LEGGE REGIONALE N. 12 del 30.07.2001.
NORME PER L’INCREMENTO E LA TUTELA DEL PATRIMONIO ITTICO E L’ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE DELLA REGIONE LOMBARDIA, articolo 18:
"Il pescatore temporaneamente non in grado di esibire la licenza di pesca non è soggetto ad alcuna sanzione purché provveda all'esibizione della stessa alla provincia competente entro otto giorni dalla data della richiesta di esibizione."
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