pesca scaduta (vale 365 giorni dalla data di effettuazione del versamento) il pescatore dovrà effettuare il
versamento della tassa regionale presso qualsiasi ufficio postale compilando un bollettino di versamento di
importo pari a 22,72 euro sul C/C postale n. 93322337 da intestare alla Regione Piemonte - Tassa Pesca -
Piazza Castello 165 – 10122 Torino, indicando nella causale: Tassa pesca, nome cognome, data e luogo
di nascita (oppure il codice fiscale) del titolare della licenza.
Sono esonerati dal pagamento della tassa per l’esercizio della pesca dilettantistica, i cittadini
italiani minori di anni 14 e con età superiore ai 65 anni.
La licenza di pesca è rappresentata dalla ricevuta di pagamento che ha sempre la validità di un anno
(365 giorni) a partire dalla data di effettuazione del versamento.
La licenza di pesca (la ricevuta del bollettino di versamento) ed un documento di identità devono essere
sempre esibiti, su richiesta, agli agenti di vigilanza.
I pescatori residenti in Piemonte, riceveranno il nuovo bollettino di versamento pre-compilato direttamente
a casa da parte della Regione Piemonte, in ogni caso i bollettini di versamento sono disponibili presso i nostri
uffici in Via Q. Sella 12 a Biella, eventualmente anche nei negozi di articoli sportivi per la pesca e nelle sedi
delle principali associazioni locali di pescatori.
La licenza di pesca dilettantistica consente di esercitare la pesca sull’intero territorio nazionale fatte salve
le zone di protezione e ripopolamento dove vige il divieto assoluto di pesca, e le zone di pesca in acque
gravate da particolari vincoli (usi civici, diritti esclusivi di pesca, acque date in concessione a terzi per
l’esercizio della pesca, acque del demanio provinciale, etc.); in presenza di tali vincoli, segnalati con tabelle,
la pesca è consentita ai titolari di licenza nel rispetto delle disposizioni particolari vigenti per ogni singola
zona ed eventualmente previo pagamento di una quota aggiuntiva.
In provincia di Biella le acque gravate da vincoli particolari sono:
- Diritto esclusivo del Torrente Sessera in alta valle, dalla “Casa del pescatore” alla Piana del Ponte, in
cui oltre alla licenza di pesca serve il consenso del concessionario.
- Diritto esclusivo del Torrente Sessera da Coggiola a Crevacuore, dato in concessione alla Federazione
Italiana Pesca Sportiva (FIPSAS) in cui occorre la quota associativa della Federazione e il libretto
segnacatture da questa rilasciato.
- Uso civico del Lago di Viverone. Esercizio della pesca concesso dal Comune di Viverone ai soggetti
autorizzati.
Le zone di divieto assoluto di pesca sono state rinnovate con D.G.P. n. 30 del 08/02/2010, e sono le
seguenti:
ZONE DI PROTEZIONE E RIPOPOLAMENTO DELLA PROVINCIA DI BIELLA (regolarmente tabellate)
Comune Corso d’acqua
Biella Torrente Oremo dal ponte della SP confluenza Rio Ponteggia al ponte della
SS 338
Graglia Torrente Janca da 200 m a monte del ponte del Tracciolino di Oropa a 300
m a valle fino alla confluenza del Rio Baracon
Piedicavallo Rio Urialet tutto il corso
Sagliano Micca - Tavigliano Rio Morezza da Cascina Iacolat fino all’altezza di Casa Falletti
Sordevolo Torrente Elvo da 300 m a monte a 300 m a valle del Ponte dell’Elvo al
Tracciolino di Oropa
Vallemosso - Mosso Rio Artignaga tutto il corso
Callabiana - Camandona
Tratto del Torrente Strona nei Comuni di Callabiana e Camandona dal
ponte della SP 105 alla confluenza con il Rio dei Nousarei ed in Comune di
Camandona Rio delle Oche dal ponte sulla Strada Comunale in prossimità
della Frazione Molino fino al raggiungimento della confluenza con il
Torrente Strona
Le principali normative che in Provincia di Biella disciplinano l’esercizio della pesca e la tutela della fauna ittica
sono:
la L.R. 37/2006:
http://arianna.consi...d/c2006037.html
il Regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 21 aprile 2008, n. 6/R:
http://www.consiglio...=6&annoReg=2008
i Regolamenti speciali della Provincia di Biella nell’ambito del suddetto quadro normativo.
Di tale normativa vengono qui di seguito estratti e sintetizzati i principali divieti e le principali disposizioni
vigenti in Provincia di Biella:
Classificazione delle acque
Acque Salmonicole per la pesca;
In Provincia di Biella le acque salmonicole, con l’eccezione della Diga di Mongrando, sono rappresentate
da tutte le acque che scorrono a monte della linea di confine che partendo da NE presso il Comune di
Crevacuore, percorre la SP 200 fino a località Crocemosso, dove passa sulla SR 232, in direzione di Cossato,
qui imbocca la SR 142, in direzione di Biella dove attraversa la città in direzione Occhieppo Inferiore, percorre
la SR 338 oltre Mongrando, devia in località Chalet Bessa sulla SP 411 fino a Cerrione, dove gira sulla SP
400 in direzione Zimone. (vedi cartina seguente):
Acque Ciprinicole per la pesca: sono tutte le acque sotto il suddetto confine, compreso l’invaso artificiale
creato dalla diga sul Torrente Ingagna in Comune di Mongrando e Graglia.
Acque Principali: corpi idrici che per portata e vastità, e condizioni ittiogeniche permettono l'esercizio della
pesca professionale oltre a quella dilettantistica. In Provincia di Biella l’unica acqua principale è il Lago di
Viverone.
Il Lago di Viverone è gravato da un “uso civico” a favore del Comune di Viverone, che ne regolamenta la
pesca dilettantistica e prevede per i non residenti la concessione dell’esercizio della pesca sportiva dietro
pagamento di una quota giornaliera comunale. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio di Polizia
Municipale del Comune di Viverone.
Prescrizioni per l'esercizio della pesca dilettantistica.
Acque Ciprinicole
Il posto di pesca o postazione di pesca spetta al primo occupante. Il primo occupante ha diritto che il
pescatore sopraggiunto, salvo reciproco accordo, rispetti le seguenti distanze tra le postazioni di pesca:
a) 10 metri se si esercita la pesca con la canna;

c) 30 metri nel caso in cui nelle contigue postazioni di pesca si eserciti in una la pesca con la canna e
nell'altra la pesca con la bilancia.
Ad ogni pescatore munito di licenza di pesca dilettantistica è consentito l'uso personale dei seguenti attrezzi e
secondo le modalità sotto specificate:
a) massimo di due canne lenza, con o senza mulinello, con un massimo di 5 ami con esche singole artificiali o
naturali entro lo spazio non superiore ai metri tre;

lunghezza. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri quindici da misurarsi ad attrezzo bagnato.
L'uso della bilancia è:
a) consentito unicamente dalla sponda e greto a piede asciutto senza apparecchiature atte a facilitarne il
sollevamento;

c) vietato tutto l'anno nelle rogge, canali e fontanili.
E’ vietata la pesca nell'orario compreso tra un'ora dopo il tramonto e un'ora prima dell'alba.
E’ consentita la pesca senza limiti di orario, nei soli corpi idrici individuati dalle province tra le acque
ciprinicole, all'anguilla (Anguilla anguilla), alla carpa (Cyprinus carpio) e alle specie alloctone dell'allegato D.
La Provincia di Biella con D.G.P. n. 217 del 5-06-09, ha consentito l’esercizio della pesca alla specie carpa
(Cyprinus carpio) ed alle specie dell'allegato D del Regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 21 aprile
2008, n. 6/R, nell'orario compreso tra un'ora dopo il tramonto e un'ora prima dell'alba nelle acque classificate
ciprinicole.
È vietata la pesca con le mani e con l'ausilio di fonti luminose.
È vietata la pesca con la corrente elettrica o con sostanze esplodenti, tossiche o atte ad intorpidire, stordire od
uccidere i pesci.
È vietata la pesca subacquea.
È vietato pescare attraverso aperture praticate nel ghiaccio.
È vietato pescare durante il prosciugamento completo dei corsi d’acqua.
È vietato pescare manovrando paratie, prosciugando i corsi o i bacini d'acqua, deviandoli o ingombrandoli con
opere stabili o provvisorie, smuovendo il fondo delle acque, oppure impiegando altri sistemi di pesca non
previsti dalla legge.
È vietata la pesca da sopra ponti, passerelle e ogni altra opera di attraversamento dei corsi d'acqua
E’ vietato abbandonare esche, pesci residui o frammenti degli attrezzi di pesca o rifiuti lungo i corsi e specchi
d'acqua o nelle loro adiacenze.
Il pesce catturato di specie e misura non consentita è liberato e reimmesso in acqua senza arrecargli danno.
Le operazioni di slamatura devono essere fatte a mano bagnata.
È vietata la pesca a strappo
È vietato usare come esca il sangue, le uova di pesce o loro imitazioni.
È vietata ogni forma di pasturazione con prodotti artificiali, col sangue, con interiora di animali.
Nelle acque ciprinicole il pescatore dilettante può detenere ed usare, per ogni giornata di pesca non più di un
kg di larve di mosca carnaria e non più di kg 2 di altra pasturazione.
L'utilizzo come esca di interiora di animali è consentito nei soli corpi idrici individuati dalle province tra le
acque ciprinicole esclusivamente per la pesca del gambero rosso della Louisiana o altri gamberi alloctoni con
tecniche di cattura senza ami.
La Provincia di Biella con D.G.P. n. 215 del 5-06-09, ha consentito l’esercizio della pesca della trota iridea
(Oncorhynchus mykiss) nelle acque classificate ciprinicole della Provincia di Biella, senza la limitazione dei
periodi prevista dall’Allegato C del Regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 21 aprile 2008, n. 6/R.
Acque salmonicole
Il tesserino segna-catture è stato istituito con D.G.P. n. 380 del 5-12-08 poi modificata con D.G.P. n. 16 del
19-01-2010. Nelle acque salmonicole della Provincia di Biella, la pesca è consentita solo ai pescatori che
hanno il tesserino segna-catture della Provincia di Biella, rilasciato gratuitamente a tutti i pescatori che ne
faranno richiesta presso gli Uffici competenti della Provincia di Biella o presso i seguenti esercizi commerciali
che hanno aderito all'iniziativa:
"Allegra Fattoria" Via Martiri della Libertà - Mongrando
“Armeria Perrone” Via Pietro Micca - Biella
“Armeria Senini” Via Bertodano 8 - Biella
“Big Fish” Via Iside Diana - Candelo
“Bottega della Valle” Via Roma 80 - Campiglia cervo
“Edicola Cartoleria” Via Romanina 26 - Veglio
“Edicola ed ...altro” Via Gramsci 31/33 - Sandigliano
“Graziola Sport” Via Amendola 14/a - Cossato
“L’Impronta” P.za Cantono 20 - Andorno Micca
“La Bottega Pesca e cartoleria” Via Garibaldi 59 – Crevacuore
“Mini Market” Via M. Libertà, 14 - Donato
“Oreste Sport” Via Libertà 16 - Brusnengo
“Pesca e...” Via Monte Grappa 15 Gaglianico
Anche le seguenti Associazioni di pescatori locali della Provincia di Biella distribuiranno i tesserini segnacatture
ai propri soci:
A.D.P.S. STELLA ALPINA - PONZONE TRIVERO
A.P. VALLESTRONA - CAMANDONA
A.P.DILETTANTISTICA VALLE OROPA - PRALUNGO
A.P.S. PRAY BIELLESE
ARCI PESCA FISA - Sez. Provinciale – OCCHIEPPO INF.
ASSOCIAZIONE PESCATORI TRIVERO
F.I.P.S.A.S. – Sez. Provinciale - BIELLA
LAGO A.P.O.S. OCCHIEPPO SUPERIORE
S.P.S. CREVACUORE
THYMALLUS AURORA FLY FISHING CLUB – CERRETO CASTELLO
V.B.C. VANDORNO A.P. LAGO DELLA NERA
La disponibilità e distribuzione dei tesserini segna-catture è iniziata in data 22 febbraio 2010. Il tesserino
segna-catture dovrà essere restituito alla Provincia di Biella per la stagione successiva.
Nel tesserino segna-catture per ogni giornata il pescatore dovrà indicare la modalità prescelta tra Kill e No-kill,
in quest’ultimo caso non potrà modificare la modalità di pesca per cui per l'intera giornata non potrà trattenere
il pescato anche se fuori dalle zone No Kill.
Inoltre dovranno essere riportati in maniera indelebile:
a) il giorno di pesca ed il corpo idrico interessato (da segnare al momento dell’insediamento nel posto di
pesca prescelto);

la lenza):
periodi di divieto di pesca
specie
misura
minima cm
n. massimo
per ogni
giornata di
pesca
n. massimo
per anno inizio divieto fine divieto
trota fario 24* 8 nn
trota iridea nn 10 nn
salmerino alpino 22 8 nn
trota marmorata 35 3 10
dal tramonto
della prima
domenica di
ottobre
all'alba
dell'ultima
domenica di
febbraio
* La Provincia di Biella con D.G.P. n. 351 del 21/11/2008, ha stabilito nelle acque salmonicole la
misura minima di 24 cm per la cattura della Trota fario.
N.B. Il numero di catture giornaliero dei Salmonidi non può superare complessivamente la quota di 8
esemplari; dal calcolo della quota vengono detratti gli esemplari di Trota iridea.
Il limite di peso che può essere trattenuto per ogni giornata di pesca non può complessivamente
superare i 5 Kg. Dal calcolo del peso viene detratto il pesce più pesante.
Nelle acque salmonicole è comunque fatto obbligo di terminare l’esercizio della pesca raggiunti gli 8
esemplari di salmonidi escluse le trote iridee.
E ancora, nelle acque salmonicole:
E’ vietato l'esercizio della pesca per ogni specie ittica da un'ora dopo il tramonto della prima domenica di
ottobre ad un'ora prima della levata del sole dell'ultima domenica di febbraio (D.P.G.R. 21 aprile 2008, n.
6/R).
La Provincia di Biella con D.G.P. n. 16 del 19-01-2010, ha vietato la pesca nelle acque salmonicole nelle
giornate di martedì e di venerdì.
E’ vietata la pesca nell'orario compreso tra un'ora dopo il tramonto e un'ora prima dell'alba.
E’ ammesso l'uso di una sola canna armata con un massimo di:
1) un amo con esche naturali;
2) quattro mosche artificiali;
3) un cucchiaino o pesce artificiale.
E’ vietato il sistema di pesca con l'uso di insetti artificiali con zavorra affondante terminale radente il fondo.
È vietata la pesca a strappo.
La Provincia di Biella con D.G.P. n. 350 del 21-11-08, ha vietato nelle acque salmonicole l’utilizzo di ami dotati
di ardiglione, in alternativa è possibile utilizzare ami con ardiglione reso inerme mediante schiacciamento.
La Provincia di Biella con D.G.P. n. 213 del 5-06-09, ha vietato nelle acque salmonicole l’utilizzo di ami di
apertura inferiore a 7 mm. con esca naturale.
E’ vietato usare come esca il sangue, le uova di pesce o loro imitazioni, le larve di mosca carnaria o altre
specie di ditteri, interiora di animali e pesce vivo o morto.
E’ vietato l'uso e la detenzione di ogni forma di pasturazione.
È vietata la pesca da sopra ponti, passerelle e ogni altra opera di attraversamento dei corsi d'acqua
È vietata la pesca con le mani e con l'ausilio di fonti luminose.
È vietata la pesca con la corrente elettrica o con sostanze esplodenti, tossiche o atte ad intorpidire, stordire od
uccidere i pesci.
È vietata la pesca subacquea.
È vietato pescare attraverso aperture praticate nel ghiaccio.
È vietato pescare durante il prosciugamento completo dei corsi d’acqua.
È vietato pescare manovrando paratie, prosciugando i corsi o i bacini d'acqua, deviandoli o ingombrandoli con
opere stabili o provvisorie, smuovendo il fondo delle acque, oppure impiegando altri sistemi di pesca non
previsti dalla legge.
E’ vietato abbandonare esche, pesci residui o frammenti degli attrezzi di pesca o rifiuti lungo i corsi e specchi
d'acqua o nelle loro adiacenze.
Il posto di pesca spetta al primo occupante. Il primo occupante ha diritto che il pescatore sopraggiunto, salvo
reciproco accordo, rispetti una distanza non inferiore a 10 metri.
Il pesce catturato di specie e misura non consentita è liberato e reimmesso in acqua senza arrecargli danno.
Le operazioni di slamatura devono essere fatte a mano bagnata.
Inoltre sono state istituite con D.G.P. n. 216 del 5-06-09, con D.G.P. n. 16 del 19/01/2010 e con D.G.P. n. 1
del 10/01/2011 le seguenti Zone di pesca “No kill” a rilascio obbligatorio del pesce:
1. Torrente Elvo nei Comuni di Muzzano e Sordevolo , nel tratto delimitato a valle dal ponte sulla SP 500 e
per circa 600 metri a monte;
2. Torrente Cervo - nel Comune di Campiglia Cervo - dal Rio Concabbia alla “lama della scuola”;
3. Torrente Cervo - nei Comuni di Biella e Tollegno - nel tratto dal ponte di Chiavazza verso monte fino al
ponticello di via Craveia a Tollegno;
4. Torrente Oropa dalla confluenza con il T. Cervo fino all’imbocco della roggia di S. Giuseppe, nei Comuni di
Biella e Pralungo;
5. Torrente Sessera dalla passerella dell’acquedotto in località Frera fino a 800 metri a monte, in Comune di
Trivero;
Nelle Zone di Pesca “No Kill” con rilascio obbligatorio del pesce vigono le seguenti disposizioni:
1. Nelle Zone “No Kill” la pesca è consentita a tutti i pescatori in possesso di regolare licenza di pesca, ai
sensi di legge.
2. In tutte le Zone “No Kill” è consentito esclusivamente l’uso di esche artificiali, quali mosche, cucchiaini e
pesciolini finti, tutte con ami privi di ardiglione o con ardiglione reso inerme mediante schiacciamento.
3. La pesca nelle Zone “No Kill” è consentita nel rispetto di tutte le regole stabilite dalla normativa vigente in
materia di pesca e tutela degli ambienti acquatici, purché tutto il pesce catturato, ad eccezione delle
specie elencate nell’Allegato D del Regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 21/04/08, n. 6/R,
venga slamato senza danno ed immediatamente rilasciato nel corpo idrico di cattura in buono stato di
salute e conservazione.
4. L’operazione di slamatura deve essere effettuata in acqua e le successive manipolazioni del pesce
devono avvenire rigorosamente a mano bagnata.
ALTRE PRESCRIZIONI GENERALI
Su tutto il territorio regionale vige il divieto assoluto di pesca e di trattenere in caso di cattura accidentale delle
seguenti classi e specie di fauna acquatica:
a) lampreda padana (Lethenteron zanandreai);

c) storione cobice (Acipenser naccarii);
d) cobite mascherato (Sabanejewa larvata).
È vietata la pesca da natanti, salvo che nei bacini lacustri classificati acque principali. Non è consentito
pescare durante la navigazione; la pesca è esercitata con motore spento e remi in barca. Fino all’arresto del
natante gli attrezzi restano completamente smontati. Durante l'esercizio della pesca da natante non è
consentito l'uso dell'ecoscandaglio.
L'uso del guadino è consentito esclusivamente quale attrezzo ausiliario per il recupero del pesce allamato.
MISURE MINIME E QUANTITATIVO DI PESCATO
Fatte salve le particolari disposizioni previste per le acque salmonicole (misura minima della trota fario cm 24),
alle attività di pesca si applicano i limiti di misura e di quantitativo di pescato per trattenere la fauna ittica
catturata stabiliti all’allegato C del Regolamento regionale.