TITOLO III
DELLA DISCIPLINA DELLA PESCA
CAPO IV
DELLA PESCA SPORTIVA
Articolo 137
Disciplina della pesca sportiva.
La pesca sportiva si esercita alle condizioni e con le modalità stabilite nel presente capo; per quanto non espressamente previsto, si osservano le altre disposizioni sulla disciplina della pesca; in quanto applicabili.
Articolo 138
Attrezzi individuali e non individuali consentiti per la pesca sportiva.
Gli attrezzi individuali e non individuali consentiti per la pesca sportiva sono:
a) coppo o bilancia;

c) lenze fisse quali canne a non più di tre ami, lenze morte, bolentini, correntine a non più di sei ami, lenze per cefalopodi, rastrelli da usarsi a piedi;
d) lenze a traino di superficie, e di fondo e filaccioni;
e) nattelli per la pesca in superficie, fucile subacqueo, fiocina a mano, canna per cefalopodi;
f) parangali fissi o derivanti; nasse (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 10, d.p.r. 18 marzo 1983, n. 219.
Articolo 139
Norma di comportamento.
È vietato l'esercizio della pesca sportiva a distanza inferiore a 500 metri da unità in attività di pesca professionale (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 11, d.p.r. 18 marzo 1983, n. 219.
Articolo 140
Limitazioni d'uso degli attrezzi.
L'uso degli attrezzi per la pesca sportiva è soggetto alle seguenti limitazioni:
a) non possono essere utilizzate bilance di lato superiore a 6 metri;

c) non possono essere usate più di 5 canne per ogni pescatore sportivo;
d) il numero degli ami dei parangali complessivamente calati da ciascuna imbarcazione non deve essere superiore a 200 qualunque sia il numero delle persone presenti a bordo;
e) non possono essere calate da ciascuna imbarcazione più di due nasse qualunque sia il numero delle persone presenti a bordo;
f) è vietato l'uso di fonti luminose ad eccezione della torcia utilizzata nell'esercizio della pesca subacquea. Nell'esercizio della pesca con la fiocina è consentito l'uso di una lampada (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 12, d.p.r. 18 marzo 1983, n. 219.
Articolo 141
Autorizzazione all'uso di attrezzi non individuali.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 13, d.p.r. 18 marzo 1983, n. 219.
Articolo 142
Limitazione di cattura**
Il pescatore sportivo non può catturare giornalmente pesci, molluschi e crostacei in quantità superiore a 5 kg complessivi salvo il caso di pesce singolo di peso superiore.
Non può essere catturato giornalmente più di un esemplare di cernia a qualunque specie appartenga (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 14, d.p.r. 18 marzo 1983, n. 219.
Articolo 143
Mezzi nautici per l'esercizio della pesca sportiva.
Nell'esercizio della pesca sportiva possono essere utilizzate solo unità da diporto come definite dalle leggi 11 febbraio 1971, n. 50 e 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 15, d.p.r. 18 marzo 1983, n. 219.
Articolo 144
Manifestazioni sportive.
Le manifestazioni e le gare di pesca sportiva salve le competenze e le attribuzioni spettanti alle autorità di pubblica sicurezza sono subordinate all'approvazione del capo del compartimento marittimo; a tal fine viene emanata apposita ordinanza, nella quale sono approvati il programma e la disciplina delle manifestazioni e delle gare e sono stabilite norme atte ad assicurarne il regolare svolgimento.
Le limitazioni previste dall'art. 142 non si applicano ai partecipanti alle manifestazioni sportive (1).
(1) Comma così sostituito dall'art. 16, d.p.r. 18 marzo 1983, n. 219.
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**Per completezza riporto anche una sentenza della Cassazione Civile, correlata all'art.142 "limitazione di cattura", e precisamente la sentenza Cass. Civ., sez. I, 29 aprile 1995, n. 4770:
"Nella determinazione della quantità di pesce pescato, al fine di accertare il rispetto del limite di peso consentito ai sensi dell'art. 15 della l. 14 luglio 1965 n. 963 (nel testo modificato dall'art. 5 della l. 23 agosto 1988 n. 380), non è prescritta la pesatura del pescato, potendo essere sufficiente anche la valutazione personale dell'organo amministrativo competente che compie l'accertamento, qualora le circostanze del caso concreto siano tali da rendere certa la sussistenza dell'eccedenza di peso (come, per esempio, l'entità macroscopica dell'eccedenza, l'impiego di contenitori standard, l'assenza di contestazioni su una evidente eccedenza da parte dell'interessato presente all'accertamento)"