Jump to content

RADUNO 2021! Finalmente! Oasi Olimpia - Cassano d'Adda!

PescaNetwork.it il sito di riferimento sulla Pesca Sportiva. Tutte le informazioni su: Tecniche, Itinerari, Attrezzature, Documenti e News sulla Pesca. - - -

Foto

REGOLAMENTO PROVINCIA VERONA 2007


  • Please log in to reply
1 reply to this topic

#1 salabracco1

salabracco1

    salabracco

  • Utenti registrati
  • PipPipPipPipPip
  • 3553 Post:
  • LocalitàNegrar- VERONA
  • Tecnica: Spinning
  • Provenienza: Negrar-VR

Postato 14 March 2007 - 18:45 PM

Per gentile concessione di Andrea copio ed incollo il nuovo regolamento della Provincia di Verona, già in vigore e quasi nessuno conosce... :? Ci sono delle novità, :x per niente interessanti ed è giusto parlarne...

PROVINCIA DI VERONA
Settore faunistico ambietale



LA PESCA IN PROVINCIA
DI VERONA


Anno 2007



LEGGE REGIONALE 28 aprile 1998, n. 19

NORME PER LA TUTELA DELLE RISORSE IDROBIOLOGICHE E DELLA FAUNA ITTICA E PER LA DISCIPLINA DELL’ESERCIZIO DEL-LA PESCA NELLE ACQUE INTERNE E MARIT-TIME INTERNE DELLA REGIONE VENETO



Articolo 1
Oggetto ed ambito di applicazione della legge

1. La Regione del Veneto, con la presente legge, tutela la fauna ittica e regola l’esercizio della pesca e dell’acquacoltura nelle acque marittime delimitate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, nel quadro delle politiche di salvaguardia, conservazione e riequilibrio degli ecosi-stemi acquatici.
2. Ai fini della presente legge, sono pubbliche le acque individuate dall’articolo 1, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e quelle che abbiano o ac-quistino attitudine a uso di pubblico generale interesse, come stabilito dall’articolo 1 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
3. La presente legge regola inoltre la pesca nei corsi d’acqua pubblici gestiti dai Consorzi di bonifica, come pure nelle acque delle lagune e dei bacini di acqua salsa e salmastra fino ai punti più foranei dei loro sbocchi in mare, appartenenti al demanio marit-timo, richiamato dall’articolo 100, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
4. Le acque del lago di Garda sono soggette a regolamentazione separata da emanarsi da parte della Regione entro sei mesi dall’entrata in vigore della pre-sente legge, in accordo con la Provincia di Verona, sentite la Regione Lombardia e la Provincia Autonoma di Trento.


Articolo 2
Tipi di pesca

1. Le attività disciplinate dalla presente legge ri-guardano:
a) la pesca dilettantistica e sportiva;
B) la pesca professionale
c) la pesca scientifica;
d) l’acquacoltura e piscicoltura.


Articolo 3
Funzioni in materia di pesca, acquacoltura e di protezione del patrimonio ittico

1. Al fine di assicurare l’unitarietà amministra-tiva, spettano alla Regione le funzioni di coordinamen-to e di indirizzo in materia di pesca ed acquacoltura e di coltivazione delle acque per la protezione del patri-monio ittico.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, adotta un proprio provvedimento.
3. Al fine di intervenire in modo uniforme nelle acque del fiume Po, la Giunta regionale, in accordo con la Provincia di Rovigo, promuove intese con le Regioni interessate.
4. Ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera f), della legge 8 giugno 1990, n. 142, alle Province è attribuito l’esercizio delle funzioni amministrative nelle materie di cui al comma 1.
5. Le Province, per l’espletamento delle loro funzioni previste dagli articoli da 4 a 8, si avvalgono di una commissione tecnica provinciale (comma così sostituito da articolo 1 legge regionale 30 giugno 2006, n. 10). .


Articolo 4
Protezione del patrimonio ittico

1. La coltivazione delle acque per la protezione del patrimonio ittico deve basarsi sull’incremento della produttività naturale degli ecosistemi acquatici, sul riequilibrio biologico e sul mantenimento delle linee genetiche originarie delle specie ittiche uniformandosi alle indicazioni contenute nelle Carte ittiche provinciali e ai regolamenti provinciali da emanarsi da parte delle Province entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Articolo 5
Carta ittica

1. Al fine di accertare la consistenza del pa-trimonio ittico e la potenzialità produttiva delle acque, nonché stabilire i criteri ai quali deve attenersi la con-seguente razionale coltivazione delle stesse, ciascuna Provincia predispone la propria Carta ittica articolata per bacini idrografici all’interno dei quali sono deli-mitate le zone omogenee.
2. La Carta ittica esprime le valutazioni di carattere qualitativo e la classificazione delle acque suddividendole nelle zone salmonicola (zona A), cipri-nicola (zona B), salmastra (zona C), così come previsto dal decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 130 (sosti-tuito dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152).
3. La Carta ittica, fermo restando quanto stabi-lito dall’articolo 4, contiene le indicazioni sulla scelta e sui quantitativi delle specie ittiche da immettere nelle acque, sulle zone di riposo biologico con divieto di pesca, sui campi di gara per lo svolgimento delle mani-festazioni agonistiche, sulla delimitazione di zone o tratti di corsi d’acqua da riservare eventualmente a tipi particolari di pesca, sulla stesura dei piani di migliora-mento.
4. Su richiesta delle Province interessate, per il coordinamento delle aree interprovinciali omogenee, la regione indice apposite conferenze di servizi a cui par-tecipano le Province medesime.
5. Al fine della salvaguardia e dell’incremento del patrimonio acquatico, le Province possono istituire zone di divieto di pesca. Tali zone sono individuate se-condo i criteri stabiliti dalla Carta ittica provinciale.
6. Agli effetti della determinazione delle zone di cui al comma 5, il territorio di ogni Provincia può es-sere suddiviso in bacini imbriferi coincidenti, per quan-to possibile, con i bacini delimitati da infrastrutture o confini facilmente rilevabili.


Articolo 5 bis
Previsione di zone no kill e trofeo
(articolo inserito da articolo 2 legge regionale 30 giugno 2006, n. 10)

1. La carta ittica di cui all’articolo 5 provvede altresì a individuare, in tratti di corsi d’acqua con caratteristiche naturali dove vi sia presenza di fauna ittica, zone no kill, ove la pesca viene esercitata con l’obbligo del rilascio immediato del pescato, e zone trofeo, ove è consentito trattenere il pesce di misura.
2. Lo sviluppo, sia delle zone no kill che delle zone trofeo, compatibilmente con la rispettiva potenzialità biologica, deve interessare una percentuale compresa fra il 3 e il 6 per cento dell’intero sviluppo idrografico d’ogni bacino; dette percentuali interessano sia le acque ove vi sia un concessionario delegato alla gestione della competente provincia sia, nella stessa proporzione, le acque libere da vincoli di concessione.
3. Le province definiscono modalità di pesca consentiti nelle zone no kill e nelle zone trofeo, le specie ammesse a prelievo e le relative misure minime nonché i periodi per l’esercizio dell’attività di pesca, anche nel rispetto dei periodi di riproduzione delle stesse.
4. Le province provvedono altresì a curare iniziative di divulgazione in ordine all’avvenuta istituzione delle zone no kill e delle zone trofeo, alla loro ubicazione nonché alla disciplina specifica per l’esercizio dell’attività di pesca.


Articolo 6
Censimento delle acque

1. Allo scopo di pervenire alla formazione della Carta ittica, le Province individuano le acque mediante apposite rilevazioni da aggiornarsi, di norma, ogni cinque anni.
2. Nel censimento vanno incluse tutte le utiliz-zazioni delle acque, ivi comprese le derivazioni.
3. Entro il termine di centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, i concessionari di derivazione di acque ai fini di acquacoltura e pesca sportiva devono comunicare alle rispettive Province, pena la decadenza della con-cessione di derivazione, la quantità di acque derivate, l’ubicazione e il metodo di prelievo dell’acqua, nonché il metodo di reimmissione. Gli uffici regionali del Genio civile, avvalendosi anche del Magistrato alle Acque, sono tenuti a fornire alle Province, al termine di ciascun anno, gli elenchi degli utilizzatori a qualsiasi titolo di acque pubbliche, unitamente ai dati tecnici relativi alle quantità di acque utilizzate.


Articolo 7
Regolamentazione della pesca

1. Ogni Provincia adotta per l’esercizio della pesca un regolamento che disciplina in particolare;
a) le modalità per la coltivazione delle acque;
B) i modi di pesca, gli strumenti e le esche consentite, nonché le limitazioni di cattura;
c) i periodi di divieto di pesca e le dimensioni mini-me dei pesci nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 13 e 14;
d) le specie ittiche di cui è consentita la semina;
e) le misure di profilassi e di lotta contro le malattie dei pesci;
f) le disposizioni per il controllo sanitario del mate-riale ittico utilizzato per operazioni di ripopola-mento.
2. La Provincia può autorizzare, su richiesta degli interessati, deroghe ai criteri di coltivazione, purché in acque specificatamente delimitate e senza pregiudizio della produzione naturale delle acque con-finanti.


Articolo 8
Piani di miglioramento della pesca

1. La Provincia, sulla base delle indicazioni del-la Carta ittica provinciale, approva piani di migliora-mento della pesca provvedendo a vietare tempora-neamente, ove necessario, la pesca di una o più specie ittiche, e comunque ad adottare tutti i mezzi idonei alla tutela e all’arricchimento della fauna ittica.
2. I piani di miglioramento possono prevedere l’autorizzazione all’immissione, da effettuarsi esclu-sivamente in forma sperimentale e controllata in acque appositamente delimitate, di specie ittiche estranee alla fauna ittica autoctona, individuate dalla Giunta regio-nale con proprio provvedimento.
3. Il piano di miglioramento ha valenza regola-mentare nell’ambito del periodo di attuazione del piano medesimo.


Articolo 9
Licenza di pesca

1. Per esercitare la pesca nelle acque della Re-gione è necessario, oltre al consenso dell’eventuale concessionario, essere muniti di licenza di pesca rila-sciata dalla Provincia di residenza in conformità a quanto stabilito dalle leggi statali e nel rispetto delle norme sulla disciplina delle tasse sulle concessioni re-gionali.
2. Nelle acque classificate salmonicole è neces-sario essere muniti del tesserino regionale rilasciato dalle rispettive Province, avente validità annuale, nel quale il titolare deve indicare preventivamente la gior-nata di uscita e successivamente il numero delle catture secondo quanto stabilito dai regolamenti provinciali.
3. Nelle acque classificate salmonicole in con-cessione, previa autorizzazione della Provincia, il pe-scatore munito di tesserino di associazione alla con-cessione, contenente le indicazioni di cui al comma 2, può essere esonerato dall’obbligo del tesserino regiona-le.
3 bis. La scelta no kill deve essere preventiva-mente annotata sul tesserino regionale ovvero sul tesserino di associazione alla concessione, mediante segnatura di apposita casella (comma aggiunto da articolo 3 legge ragionale 30 giugno 2006, n. 10).
4. Il tesserino regionale può essere ottenuto previo versamento di un importo stabilito dalla Giunta regionale sentite le Province.
5. Ferma restando la validità della licenza di pesca, la tassa annuale non è dovuta nel caso in cui non si eserciti la pesca.
6. Le ricevute di versamento delle tasse di con-cessione regionale, limitatamente all’anno in corso di validità, devono essere allegate alla licenza. Le ricevute di versamento hanno validità dalla data indicata nella licenza di pesca fino alle ore ventiquattro dello stesso giorno dell’anno successivo, indipendentemente dalla data in cui è stato eseguito il versamento.
7. Non sono tenuti all’obbligo della licenza, oltre le persone esentate dalle vigenti leggi dello Stato:
a) gli addetti a qualsiasi impianto di acquacoltura e di pesca sportiva durante l’esercizio della loro attività e nell’ambito degli stessi impianti;
B) il personale che, a norma delle vigenti leggi, è autorizzato a catturare esemplari ittici per scopi scientifici anche in deroga ai divieti vigenti;
c) il personale delle Province o dalle stesse incaricato alle operazioni di cui al comma 3 dell’articolo 16;
d) i ricercatori in possesso di regolare permesso di pesca scientifica rilasciato dalla Provincia o dalla Regione in caso di attività che interessi più provin-ce.


Articolo 10
Licenza di pesca per minori ed anziani

1. Per i minori compresi tra i quattordici ed i diciotto anni d’età, la licenza di pesca viene concessa con una riduzione dell’ottanta per cento della tassa di concessione regionale.
2. I minori di anni quattordici e gli adulti che hanno compiuto il settantesimo anno di età possono esercitare la pesca senza la licenza purché muniti di autorizzazione della Provincia di residenza.
La validità dell’autorizzazione per gli adulti che hanno compiuto il settantesimo anno di età è subordinata alla sua vidimazione da effettuarsi ogni tre anni, a decor-rere dal rilascio dell’autorizzazione, da parte dell’Uffi-cio Pesca della Provincia di Verona. La licenza può sostituire l’autorizzazione esclusivamente nel caso in cui il pescatore abbia compiuto il settantesimo anno di età durante il periodo di validità della tassa annuale di concessione regionale (decreto dell’Amministrazione provinciale 15 febbraio 2000, n. 23).
3. I minori, di cui al comma 2, qualora eserci-tino la pesca nelle acque classificate salmonicole, devo-no essere accompagnati da un titolare di licenza.


Articolo 11
Licenza di pesca per i residenti all’estero

1. I cittadini italiani residenti all’estero possono richiedere la licenza di tipo B secondo le modalità e con le condizioni previste per i residenti nella provin-cia.
2. Per i pescatori stranieri valgono le disposi-zioni di rilascio dell’apposita licenza di pesca di tipo D, di cui al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230.


Articolo 12
Divieti ed obblighi

1. Sono proibite la pesca con materiale esplo-dente, con l’uso della corrente elettrica o con sostanze atte a stordire e catturare la fauna acquatica, nonché la relativa raccolta e commercializzazione.
2. I concessionari di opere idroelettriche anche di nuova progettazione e di ogni tipo di impianto che ostacola la risalita delle varie specie ittiche sono obbli-gati alla costruzione, manutenzione e funzionalità di apposite scale di monta. Gli elaborati progettuali relati-vi, ottenute le approvazioni ed autorizzazioni di legge, devono essere sottoposti a preventivo parere di con-gruità della Provincia. Per gli impianti già realizzati, la Provincia dispone una apposita ricognizione indicando per quelli privi di scala di monta la tipologia ed il ter-mine entro il quale il concessionario deve provvedere.
Nelle concessioni di derivazione d’acqua debbono pre-scriversi le opere necessarie nell’interesse dell’indus-tria della pesca (scale di monta, piani inclinati, gra-ticci all’imbocco dei canali di presa, etc..), in base agli elementi tecnici che saranno richiesti alla Provincia. Con le stesse modalità possono anche essere ordinate modificazioni in opere preesistenti, e, qualora la co-struzione di opere speciali per la pesca non sia possibile, potranno prescriversi al concessionario immissioni annuali di avannotti a sue spese (articolo 10 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604).
3. E’ vietato collocare nei corsi o bacini d’acqua pubblica apparecchi fissi o mobili che impediscono il passaggio di animali acquatici, salvo che non si tratti di opere espressamente previste dalla legge.
4. E’ vietato esercitare la pesca nei corsi e bacini di acqua in via di prosciugamento.
5. Nelle acque interne, zone A, B, C (è escluso il lago di Garda) è vietato l’uso di ecoscandagli, sonar ed ogni altro mezzo di ricerca elettronica e meccanica per l’individuazione delle specie ittiche.
6. E’ vietata l’immissione nelle acque interne di qualsiasi specie ittica senza l’autorizzazione della Pro-vincia.
7. E’ fatto divieto di immettere lucioperche, siluri d’Europa e carassi nelle acque interne pubbliche della regione e nelle acque private in comunicazione diretta con le acque pubbliche. Sono invece consentiti l’immissione, il trasporto, il commercio e la detenzione del pesce gatto vivo (Ictalurus melas) di produzione nazionale.
8. E’ fatto divieto di abbandonare pesci, esche, pasture e loro contenitori, nonché qualsiasi materiale da pesca, lungo le sponde dei corsi d’acqua e bacini lacustri.


Articolo 13
Lunghezze minime di cattura

1. Le lunghezze minime dei pesci per esercitare la pesca, la compravendita, la detenzione e lo smercio nei pubblici esercizi sono le seguenti:
a. trota di lago Salmo trutta trutta: 30 cm;
b. trota marmorata Salmo trutta marmoratus: 30 cm;
c. trota fario Salmo trutta trutta: 22 cm;
d. temolo Thymallus thymallus: 30 cm
e. salmerino alpino Salvelinus alpinus: 22 cm;
f. pesce persico Perca fluviatilis: 20 cm;
g. pesce persico Perca fluviatilis, nei laghi e bacini lacustri: 12 cm;
h. tinca Tinca tinca: 25 cm;
i. carpa Cyprinus carpio: 30 cm;
j. barbo Barbus plebejus, cavedano Leuciscus cephalus, savetta Chondrostoma soetta, pigo Rutilus pigus : 20 cm ;
k. luccio Esox lucius : 40 cm ;
l. gambero di fiume Austropotamobius pallipes italicus: 10 cm;
m. anguilla Anguilla anguilla: 40 cm.
Nelle acque interne della provincia di Verona le misure minime di cattura di cui al comma 1 della presente legge sono modificate dall’articolo 13 del regolamento provinciale e dall’articolo 4 del regolamento regionale 2 dicembre 1999, n 5.
2. Per le specie di trota marmorata, trota fario, temolo, le misure minime possono essere modificate in modo restrittivo dalle Province per motivi di protezione e tutela, o per periodi od ambiti determinati.
2 bis. Per la specie trota fario la misura di cui al comma 1, lettera c), può essere ridotta fino a 18 cm, dalle province, per motivi biologici o per periodi o ambiti limitati (così modificato dall’articolo 23, comma 1, della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27).
3. Per le specie di origine marina valgono le misure indicate nella normativa nazionale e comunita-ria vigente in materia.
4. Le lunghezze minime totali dei pesci sono misurate dall’apice del muso all’estremità della pinna caudale, quella del gambero dall’apice del rostro alla estremità del telson (coda), mentre per i molluschi si misura la lunghezza massima o il diametro massimo delle conchiglie.
5. Al fine di tutelare la fauna acquatica, le Pro-vince hanno facoltà di provvedere, anche in periodi e in luoghi limitati, a restrizioni delle misure minime di cattura dei pesci.


Articolo 14
Periodi di proibizione

1. Al fine di consentire uniformemente la corretta coltivazione delle acque, finalizzata in particolare alla salvaguardia e alla tutela delle epoche di riproduzione ittica, la pesca è vietata nei seguenti periodi rispettivamente per:
a. salmonidi esclusa la trota iridea dall’ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo;
b. temolo dall’ultimo lunedì di settembre al 15 aprile;
c. persico reale dal 1° aprile al 31 maggio;
d. tinca dal 15 maggio al 30 giugno;
e. carpa dal 15 maggio al 30 giugno;
f. luccio dal 1° gennaio al 31 marzo;
g. gambero di fiume: dal 1° ottobre al 30 giugno;
h. storione Acipenser naccarii dal 1° gennaio al 31 dicembre.
2. Nelle acque classificate salmonicole la pesca sportiva e dilettantistica è vietata dall’ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 31.
Nelle acque interne della provincia di Verona i periodi di proibizione della pesca di cui ai commi 1 e 2 della presente legge sono modificati dagli articoli 10 e 14 del regolamento provinciale e dall’articolo 4 del regolamento regionale 2 dicembre 1999, n. 5 (lago di Garda), fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 31 della presente legge.
3. I regolamenti provinciali, tenuto conto delle indicazioni delle Carte ittiche, dispongono l’integra-zione dei periodi e divieti di pesca per ciascuna delle specie ittiche non indicate nell’elencazione di cui al comma 1 dell’articolo 14 (Salmonidi, temolo, persico reale, tinca, carpa, luccio, gambero di fiume, storione cobice), purché autoctone. Per queste ultime sono con-sentite variazioni dei periodi di divieto, determinate in relazione ai tempi riproduttivi ad alta specificità degli ambienti in cui esse vivono.
4. Le Province possono disporre, ai fini di tutela della fauna acquatica, variazioni dei periodi di apertura della pesca.
5. Nei periodi di divieto, ad eccezione dei primi tre giorni, gli animali freschi oggetto del divieto non possono essere commercializzati o trasportati, né ven-duti nei pubblici esercizi, salvo quanto previsto dal-l’articolo 30 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.


Articolo 15
Vigilanza e ripopolamenti

1. Le Province assicurano la vigilanza sulle ac-que dei rispettivi territori di competenza e coordina an-che l’attività di vigilanza volontaria sulla pesca, effet-tuata dalle guardie giurate di cui all’articolo 31 del re-gio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.
2. Il materiale ittico da immettere nelle acque della Regione per ripopolamento e per l’assolvimento degli obblighi ittiogenici deve pervenire da allevamenti dichiarati indenni da malattie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555 e successive modifiche ed integrazioni.


Articolo 16
Norme di salvaguardia

1. La Provincia, al fine di evitare danni alla fauna acquatica e al suo ambiente di vita, può vietare o limitare l’esercizio della pesca per periodi e località de-terminati.
2. Il Presidente della Giunta regionale, ove circostanze eccezionali lo richiedano, può disporre di-vieti o limitazioni all’esercizio della pesca, allo scopo di conservare l’ambiente o di salvaguardare la popola-zione ittica.
3. Chiunque ponga in asciutta completa o in-completa un corso o un bacino d’acqua, purché non adibito ad acquacoltura o pesca sportiva di cui ai suc-cessivi articoli, deve darne avviso alla Provincia e, per le acque in concessione, anche al concessionario, trenta giorni prima dell’evento, fatti salvi i motivi di urgenza e non prevedibili disciplinati dall’articolo 25 del rego-lamento provinciale, secondo le norme di carattere generale impartite dalla Provincia medesima, ai sensi dell’articolo 7 del regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486, come modificato dall’articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, al fine di assicurare il recupero degli animali acquatici. Alle relative operazioni provvedono le Province, anche con l’uso di apparecchiature elettriche, in collaborazione con le associazioni di pesca o con personale allo scopo delegato.



Articolo 17
Diritti esclusivi di pesca

1. Fatti salvi i diritti esclusivi di pesca riconosciuti alle Province dall’articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, l’espropriazione dei rimanenti diritti esclusivi può essere disposta dalla Provincia competente per territo-rio in conformità alle norme sugli espropri per pubblica utilità.
2. Al fine del riconoscimento in ogni ambito provinciale dei diritti esclusivi di pesca, fatti salvi quelli riconosciuti alle Province, tutti i soggetti interessati sono tenuti, entro centoventi giorni dall’en-trata in vigore della presente legge, pena la decadenza, a darne comunicazione al Presidente della Provincia esibendo la documentazione probatoria.
3. Gli elenchi aggiornati devono essere resi pubblici dalle Province ogni anno.
4. Per il mantenimento dei diritti esclusivi di pesca la Provincia deve richiedere ai titolari un piano di programmazione produttiva delle zone interessate nel quale devono essere specificate le zone di protezione, i ripopolamenti programmati e il numero delle guardie giurate addette alla vigilanza.
5. Sono fatti salvi gli effetti degli elenchi pre-disposti ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 9 dicembre 1986, n. 50.


Articolo 18
Esercizio della pesca in acque di bonifica

1. L’esercizio della pesca nelle acque di bonifi-ca è ovunque consentito ad eccezione dei tratti di cui al comma 2.
2. Gli enti aventi in gestione le acque appar-tenenti a sistemi irrigui, di scolo, di espansione o, co-munque, di bonifica, possono chiedere alla Provincia di vietare la pesca nei tratti di corsi d’acqua in prossimità di impianti nei quali l’esercizio della pesca può arre-care danno alle strutture idrauliche.
3. La Provincia si pronuncia sulle domande entro trenta giorni, trascorsi i quali la richiesta di divie-to si intende accolta.
4. I tratti dei corsi d’acqua nei quali è vietato l’esercizio della pesca devono essere tabellati a cura degli enti di cui al comma 2.
5. Nelle acque di cui al comma 4, il materiale ittico esistente, per fini ittiogenici e di ripopolamento, può essere catturato d’intesa con gli enti di bonifica competenti, da personale allo scopo incaricato dalle Province.


Articolo 19
Accessi

1. E’ sempre consentito l’accesso ed il passag-gio alle acque pubbliche per l’esercizio della pesca e per le attività ad esso connesse, purché non arrechi danno alle colture agricole in atto ed alle attività di acquacoltura.
Articolo 20
Attività di acquacoltura

1. Ai fini della presente legge, l’acquacoltura è l’allevamento di varie specie acquatiche fino all’età adulta o per un periodo limitato del ciclo biologico, con finalità alimentari, ornamentali o di ripopolamento.
2. Sono da considerare indigene le specie di molluschi eduli lamellibranchi che per trapiantazione indotta artificialmente dall’uomo, anche a seguito di prove sperimentali condotte in epoca antecedente la da-ta di entrata in vigore della presente legge, si siano insediate in forma permanente e tali da rivestire interes-se economico nell’allevamento e sfruttamento da parte delle categorie dei produttori interessati.


Articolo 21
Sperimentazione in materia di pesca e di acquacoltura

1. La Giunta regionale promuove l’attività di sperimentazione in materia di pesca e acquacoltura e coordina le relative iniziative delle province.


Articolo 22
Concessioni a scopo di acquacoltura e di piscicoltura

1. Le concessioni a scopo di acquacoltura e piscicoltura sono rilasciate dalla Provincia previa acquisizione del parere favorevole dell’organo compe-tente per l’occupazione dello spazio acqueo. Le modalità di rilascio di tali concessioni sono previste dagli articoli 17, 18 e 19 del regolamento provinciale.


Articolo 23
Disposizioni per gli impianti di acquacoltura

1. Negli impianti di acquacoltura non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4, ivi comprese quelle relative ai regolamenti provinciali.
2. Gli scarichi degli impianti di acquacoltura devono osservare i parametri di emissione previsti dalla vigente normativa comunitaria, statale e regionale (comma così sostituito dal comma 1 articolo 19 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5).
3. omissis (comma abrogato dal comma 2 articolo 19 della legge regionale 25 febbraio, n. 5).
4. In attesa di una disciplina specifica in materia di acquacoltura, nella realizzazione di nuovi impianti non è consentita l’esportazione dei materiali di risulta provenienti dalle relative escavazioni.


Articolo 24
Definizione di pesca professionale

1. La pesca professionale è l’attività economica che viene esercitata in forma esclusiva o prevalente, e consiste nella cattura di pesci, molluschi, crostacei, anellini e alghe al fine della loro commercializzazione. Tale attività assume carattere prioritario nell’utilizzo e pianificazione del territorio, in particolare per quella esercitata nelle lagune regionali.
2. La pesca professionale non è consentita nella zona A. I pescatori di professione già operanti in forma stabile, continuata ed esclusiva nella zona A, prima dell’entrata in vigore della legge regionale 28 aprile 1999, n. 19, possono continuare ad esercitare l’attività di pesca professionale nella zona A, fino al raggiungimento dell’età pensionabile (comma così modificato dall’articolo 29 della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27).


Articolo 25
Esercizio della pesca professionale

1. L’esercizio della pesca professionale è subor-dinato al possesso della licenza di pesca di categoria A, ed è riservato ai pescatori iscritti negli elenchi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, con tutti gli attrezzi consentiti ed indicati nei regola-menti provinciali.
2. Ciascun pescatore, entro tre mesi dalla data di rilascio della licenza, pena il ritiro della medesima, è tenuto a dare prova dell’avvenuta iscrizione negli elen-chi di cui al comma 1, ovvero a presentare dichia-razione sostitutiva, resa ai sensi dell’articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con cui attesti di avere inoltrato alla Commissione di cui all’articolo 3 della legge 13 marzo 1958, n. 250, richiesta di iscrizione negli elenchi dei pescatori di professione e di essere in attesa di acquisire la prova dell’avvenuta iscrizione.
3. Trascorsi novanta giorni dalla data della sottoscrizione della dichiarazione di cui al comma 2 non avendo acquisito la prova dell’avvenuta iscrizione negli elenchi dei pescatori di professione, la Provincia provvede al ritiro della licenza di pesca.
4. Il pescatore di professione autonomo in pos-sesso di licenza di categoria A, può essere annual-mente riconfermato negli elenchi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, qualora, oltre alla relativa docu-mentazione, provi l’avvenuto pagamento dei contributi previdenziali. Per i pescatori soci di cooperative costi-tuite per atto pubblico, il pagamento dei contributi pre-videnziali deve essere attestato da dichiarazioni sotto-scritte dai presidenti delle cooperative ai sensi dell’ar-ticolo 4 della legge 15 gennaio 1968, n. 15.


Articolo 26
Pescatori marittimi

1. I pescatori di professione iscritti nell’apposito registro dei pescatori marittimi in possesso della licenza marittima prevista dall’articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, possono ottenere la licenza di pesca di categoria A senza l’obbligo di iscrizione nell’elenco dei pescatori di professione nelle acque interne.
2. Il pescatore in possesso della licenza conse-guita ai sensi del comma 1, può esercitare l’attività di pesca sull’imbarcazione per la quale è stata rilasciata, da parte dell’autorità marittima, la relativa licenza di pesca.


Articolo 27
Apprendisti e collaboratori dei pescatori di professione

1. Nelle acque interne i pescatori, dal quattordi-cesimo fino al compimento del diciottesimo anno di età, possono ottenere dalle Province la licenza di pesca di categoria A, senza l’obbligo di iscrizione negli elen-chi dei pescatori di professione di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, purché siano assicurati contro gli infortuni sul lavoro.
2. Il rilascio della licenza avviene su domanda di chi esercita la potestà sul minore ed è comunicato agli uffici di collocamento territoriale competenti.
3. Sulla licenza di pesca deve essere apposta la dizione apprendista ed essere annotato il nominativo del pescatore di professione maggiorenne con il quale collabora nell’esercizio dell’attività. L’apprendista non può esercitare la pesca in forma autonoma.


Articolo 28
Pesca sportiva e dilettantistica

1. La pesca sportiva e dilettantistica è l’attività esercitata nel tempo libero senza scopo di lucro.
2. La pesca subacquea è consentita ai titolari di licenza di categoria B, esclusivamente nel lago di Gar-da in apnea, senza l’uso di apparecchi di respirazione, nelle località e con le limitazioni previste dall’articolo 8, comma 3, del regolamento regionale 2 dicembre 1999. La pesca subacquea è vietata nelle acque pubbliche della zona A e B (articolo 8 del regolamento provinciale).
3. La pesca subacquea può essere effettuata soltanto negli orari previsti dall’articolo 3, comma 4, del regolamento regionale 2 dicembre 1999, n. 5.


Articolo 29
Pesca sportiva e dilettantistica all’interno
di proprietà private

1. L’esercizio della pesca dilettantistica sportiva, compresa quella a pagamento, nei laghetti, cave e specchi d’acqua, esistenti all’interno di proprietà private, non è soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11, 13 e 14.
2. L’autorizzazione alla gestione degli impianti viene rilasciata dalla Provincia ai titolari ovvero ai conduttori, con le modalità stabilite dall’articolo 20 del regolamento provinciale.
3. All’interno degli impianti di acquacoltura e piscicoltura la Provincia può altresì autorizzare l’eser-cizio dell’attività di cui al comma 1 in bacini all’uopo predisposti.
4. Dagli impianti di cui al presente articolo non può essere prelevato alcun esemplare ancora in vita né immesso in acque pubbliche alcun soggetto apparte-nente a specie alloctone.
Articolo 30
Concessioni per l’esercizio della pesca sportiva
e dilettantistica

1. La Provincia può rilasciare concessioni di pesca ad enti pubblici, ad associazioni o società di pescatori sportivi, nonché alla federazione del Comita-to Olimpico Nazionale Italiano (CONI).
2. La concessione deve essere assentita di nor-ma per zone omogenee, individuate dalla Carta ittica.
3. La durata della concessione e gli obblighi del concessionario sono fissati nel disciplinare di conces-sione.


Articolo 31
Gare e manifestazioni di pesca sportiva

1. Le gare a carattere agonistico e le manifesta-zioni di pesca sportiva sono soggette all’autorizzazione della Provincia (ai sensi dell’articolo 23 del regola-mento provinciale).
2. Le gare di pesca a carattere agonistico sono effettuate secondo i regolamenti di cui alla legge 16 febbraio 1942, n. 426. Le altre manifestazioni aventi finalità ricreative e di aggregazione sociale organizzate a livello locale, sono svolte secondo le modalità stabi-lite dall’articolo 23 del regolamento provinciale.
3. I concorrenti ammessi alle gare e alle manifestazioni di pesca sportiva regolarmente autoriz-zate possono partecipare alle medesime anche se sono privi del tesserino regionale di cui all’articolo 9. Le gare e le manifestazioni di pesca sportiva autorizzate sono sospese qualora gli organizzatori non adempiano alle prescrizioni indicate nel regolamento provinciale.
4. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge ciascuna Provincia si dota di uno o più campi di gara fissi che possono essere dati in conces-sione.
5. Nei campi di gara di cui al comma 4, la Pro-vincia può autorizzare manifestazioni agonistiche anche in periodi di proibizione della pesca adottando idonea regolamentazione.


Articolo 32
Tabelle

1. I titolari di concessioni ed autorizzazioni rilasciate ai sensi della presente legge devono provve-dere all’istallazione di tabelle nei luoghi indicati dai relativi provvedimenti, nonché a chiudere, con griglie fisse su manufatto murario, i punti di entrata e di uscita delle acque utilizzate nell’impianto ai fini della tutela dell’impianto stesso, ai sensi dell’articolo 33 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.
2. Misure, caratteristiche e modi di apposizione delle tabelle e caratteristiche tecniche delle chiusure e griglie sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale (deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 658 in data 16 marzo 1999).


Articolo 33
Sanzioni amministrative

1. Fatte salve le sanzioni previste in materia tributaria dalla legislazione regionale, chiunque eserciti la pesca senza la licenza prescritta, ovvero, sia munito di licenza di tipo diverso da quello prescritto per il tipo di pesca esercitato, ovvero, con la licenza scaduta, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 51,00 a € 309,00 (importo della sanzione: € 102,00). Il titolare di licenza valida che non sia in regola con i versamenti dovuti, nel caso non sia stato superato il quindicesimo giorno dalla data di scadenza, incorre nella sanzione corrispondente al costo del tributo stesso.
2. Chi esercita la pesca senza aver ottenuto il tesserino regionale o senza aver preventivamente se-gnato la giornata di pesca sul tesserino medesimo incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria da da € 25,00 a € 154,00 (importo della sanzione: € 50,00). La medesima sanzione si applica anche a coloro che violino gli obblighi di cui all’articolo 9, comma 3.
3. Le altre trasgressioni alle disposizioni della presente legge, del regolamento regionale 2 dicembre 1999, n. 5, dei provvedimenti della Provincia, del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, del regolamento 22 novembre 1914, n. 1486 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 51,00 a € 309,00 (importo della sanzione: € 102,00). In caso di cattura abusiva di timallidi (temolo), salmonidi (trota tutte le specie, carpione, salmerino, lavarello) ed esocidi (luccio) la sanzione viene aumentata di € 10,00 per capo. Per cattura abusiva si intende la mancata ottemperanza alle disposizioni di legge, del regolamento e dei provvedimenti della Provincia, sulle misure minime di cattura, sui periodi e luoghi di proi-bizione della pesca e sul numero di cattura consentito per singola specie, nonché l’omessa annotazione delle catture effettuate sul tesserino regionale e su quello di cui all’articolo 9, comma 3.
Chiunque, senza l’autorizzazione dell’autorità compe-tente, esercita la pesca nei porti o nelle altre località di sosta o di transito delle navi è punito con l’ammenda fino a € 51,00 (importo della sanzione: € 17,00) (art. 1168 del codice della navigazione).
4. Comma omesso perché riguarda la pesca dei molluschi in laguna.
5. Per le violazioni di cui al comma 2 dell’ar-ticolo 12, concernente l’obbligo di costruzione di scale di monta, viene stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.164,00 a € 15.493,00 (importo della sanzione: € 5.164,00), mentre per le violazioni di cui al comma 6 del medesimo articolo, relativo all’obbliga-torietà dell’autorizzazione della Provincia per qualsiasi semina di materiale ittico, viene stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria da € 516,00 a € 1.549,00 (importo della sanzione: € 516,00), sanzione raddop-piata qualora la semina non autorizzata riguardi specie ittiche non autoctone.
6. Per le violazioni di cui all’articolo 16, comma 3 (messa in asciutta di corpi idrici), fatta salva l’azio-ne per il risarcimento del danno arrecato e la denuncia all’autorità competente viene stabilita la sanzione am-ministrativa da € 774,00 a € 5.164,00 (importo della sanzione: € 1.548,00).
7. Per le infrazioni definitivamente accertate ai divieti di pesca con esplosivi, con l’uso di corrente elettrica e sostanze atte a stordire il pesce, oltre alle eventuali sanzioni penali ed amministrative e il ri-sarcimento del danno, è disposta dalla Provincia com-petente per territorio la revoca della licenza di pesca e la preclusione all’esercizio della pesca per un periodo di tempo da tre a cinque anni.
8. La sospensione della licenza di pesca prevista dall’art. 22 ter del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 viene applicata nei confronti di coloro che siano stati contravvenzionati per tre volte nel corso dello stesso anno solare.
9. Le sanzioni principali e accessorie previste dal presente articolo sono soggette alle procedure disciplinate dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
10. Le Province sono tenute ad impiegare le somme inxxxtate a titolo di sanzione amministrativa a fini di tutela del patrimonio ittico, di ripopolamento e di vigilanza.
11. Chi esercita la pesca con mezzi ed attrez-zature non consentite è soggetto a sanzione ammini-strativa pecuniaria determinata con criteri di propor-zionalità a norma dell’articolo 10, primo comma della legge n. 689/81.


Articolo 34
Ricorsi amministrativi

1. Avverso i provvedimenti delle Province adottati nell’esercizio delle funzioni proprie di cui alla presente legge, salvo quelli relativi all’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, è ammesso ricorso in opposizione, entro i termini e con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.


Articolo 35
Disposizioni finanziarie

1. Per il finanziamento delle funzioni attribuite alle Province dalla presente legge la Regione è tenuta a riversare l’importo inxxxtato dai proventi delle tasse di concessione regionale alle amministrazioni provin-ciali nella misura minima dell’ottanta per cento, a partire dall’esercizio 1999 (comma così sostituito dall’ articolo 43 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7).
2. Le Province utilizzano gli importi spettanti per far fronte alle funzioni attribuite in materia di pe-sca.
3. La Provincia riserva una parte degli inxxxti prevedibili, fino al limite del dieci per cento, in favore dei soggetti individuati dall’articolo 24 del rego-lamento provinciale, per iniziative promozionali in favore della pesca e della valorizza-zione dell’ambiente acquatico.
4. A decorrere dall’esercizio finanziario 1998 la denominazione dei seguenti capitoli è così modificata:
- capitolo n. 75204 “Quota da corrispondere alle province per il finanziamento delle funzioni attri-buite in materia di pesca”;
- capitolo n. 75206 “Interventi della Regione in favore della pesca e dell’acquacoltura”.


Articolo 36
Abrogazioni

1. Sono abrogati:
a) la legge regionale 9 dicembre 1986, n. 50;
B) la legge regionale 15 novembre 1988, n. 60;
c) l’articolo 1 della legge regionale 1 luglio 1996, n. 18;
d) l’articolo 5 della legge regionale 28 gennaio 1992, n. 12;
e) il regolamento regionale 20 luglio 1989, n. 3;
f) il regolamento regionale 26 aprile 1996, n. 1
g) l’articolo 57 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6.










































REGOLAMENTO PROVINCIALE PER L’ESER-CIZIO DELLA PESCA E DELL’ACQUACOLTU-RA NELLE ACQUE INTERNE DELLA PRO-VINCIA DI VERONA, AD ESCLUSIONE DEL LAGO DI GARDA

Approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 35 del 17 maggio 2006



TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI


Articolo 1
Suddivisione delle acque

1. Le acque pub­bliche della Provincia di Verona, ad esclusione del lago di Garda, sono suddivise nelle seguenti zone:
a) zona A (zona salmonicola):
1. fiume Adige dal confine con la provincia di Trento alla diga di San Pancrazio (Sorio I);
2. affluenti di ogni ordine del fiume Adige, ad esclusione di:
- torrente Alpone a valle del ponte di Montecchia di Crosara e roggia Vienega;
- torrente Tramigna a valle del ponte dell'Autostrada A4 in comune di San Bonifacio;
- torrente Antanello: a valle del ponte in loc. Mariona;
- fossa Gardesana, fossa Lisca, fossa Lisca Lendinara, fossa Lepia, fossa Balbi e relativi loro rami laterali;
- torrente Chiampo, scolo della Degora e torrente Aldegà;
- canale di Zevio o canale ex S.A.V.A..
B) zona B (zona ciprinicola): tutte le altre acque.


Articolo 2
Classificazione delle acque

1. Agli effetti della pesca le acque appartenenti alla zona B di cui all'articolo 1 sono così classificate:
a) acque principali;
B) acque secondarie.
2. Sono principali le acque che, per la loro portata, ampiezza e condizioni biologiche, possono essere utilizzate ai fini della pesca in modo economicamente apprezzabile, anche con l'uso di reti ed attrezzi di grande cattura.
3. Sono secondarie tutte le altre acque interne.
4. Le acque principali sono rappresentate da:
a) fiume Adige: dalla diga Sorio II in comune di San Giovanni Lupatoto al confine con le province di Padova e Rovigo;
B) canale ex S.A.V.A.: dalla centrale idroelettrica di Zevio alla foce nel fiume Adige;
c) fiume Simpatico Canalone: dal ponte della linea ferroviaria Milano-Venezia per tutto il tratto in provincia di Verona;
d) fiume Tione: dal ponte della Strada statale n. 10 in comune di Sorgà alla confluenza con il fiume Tartaro;
e) fiumi Tartaro e Tartaro Vecchio: dal ponte della Strada statale n. 10 in comune di Nogara alla confluenza nel Canal Bianco;
f) fiume Tartaro Nuovo;
g) fosso Tregnone: dal ponte della Borghesana in comune di Casaleone alla confluenza nel Canal Bianco;
h) fiume Menago: dal ponte della Strada statale n. 10 alla foce nel Canal Bianco;
i) naviglio Bussè: dal ponte Fior di Rosa in Legnago alla confluenza nel Canal Bianco;
j) Canal Bianco;
k) Fossa Maestra;
l) fiume Fratta: dal ponte di Pressana al confine con la provincia di Padova;
m) fiume Guà: dal ponte di Bagnolo al confine con la provincia di Padova.



TITOLO II
NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA


Articolo 3
Orari di pesca

1. La pesca dilettantistica nelle acque della zona A è consen­tita a partire da un'ora prima del sorgere del sole a un'ora dopo il tra­monto, salvo quanto previsto al successivo comma.
2. La Provincia, con successivo provvedimento, può posticipare la chiusura della giornata di pesca fino alle ore 24 in limitati tratti di fiume della zona A, esclusivamente per la cattura dell'anguilla e comunque previa acquisizione di opportuni elementi tecnico-scientifici atti a dimostrare la non dannosità dell'intervento nei confronti della fauna ittica locale, e più in generale, degli equilibri naturali. I tempi e i modi di pesca sa­ranno opportunamente regolamentati dalla Provincia.
3. La pesca professionale e dilettantistico-sportiva nelle ac­que della zona B è consentita senza limitazioni di orario.
4. E' facoltà della Provincia limitare l'orario di pesca di cui ai commi 1 e 3, anche limitatamente a singoli corpi idrici e/o a specifiche tecniche di pesca, qualora se ne ravveda l'interesse pubblico e/o ai fini della tutela del patrimonio ittico.


Articolo 4
Misurazione della maglia delle reti

1. La misurazione della maglia delle reti di cui all’articolo 11, comma 1 lettera b, e all’articolo 12, comma 1, del presente regolamento si effettua calco­lando la distanza interna tra due nodi diagonalmente opposti. L'operazione va effettuata stirando la maglia sull'asse più lungo dello strumento bagnato e usato.


Articolo 5
Zone di divieto di pesca

1. E' vietato l'esercizio della pesca con qualsiasi attrezzo ad una distanza inferiore a 20 m, sia a monte che a valle, dalle scale di rimonta per pesci in funzione (attraversate dal flusso d’acqua) e dai seguenti impianti idraulici. La distanza da osservare non riguarda la sola posizione in cui si trova il pescatore, ma anche quella dell’esca e dell’attrezzo in atto di pesca:
a) sbarramento del Chievo sul fiume Adige in comune di Verona;
B) sbarramento E.N.E.L. di San Pancrazio (Santa Caterina) o Sorio I sul fiume Adige in comune di Verona;
c) sbarramento E.N.E.L. di Pontoncello o Sorio II sul fiume Adige in comune di San Giovanni Lupatoto;
d) centrale E.N.E.L. di Zevio sul canale ex S.A.V.A;
e) sbarramento E.N.E.L. di Salionze (provincia di Mantova) sul fiume Simpatico Canalone;
f) sbarramento della Torretta sul Canal Bianco in comune di Legnago.
2. Fatto salvo quanto disposto ai commi 1 e 3 la pesca dilet­tantistico-sportiva con canna è sempre vietata ad una distanza in­feriore a 3 m dagli sbarramenti e dalle macchine idrauliche, dove per “macchina idraulica” si intendono le paratoie, le griglie, le chiuse, i molini, etc… La distanza si riferisce solo alla posizione del pescatore e non dell’attrezzo in atto di pesca e/o dell’esca.
3. La Provincia, su richiesta degli Enti competenti, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 stabilisce eventualmente le distanze minime dai sin­goli impianti e/o manufatti idraulici oltre le quali è consentito l'esercizio della pesca dilettantistica con canna.
4. I tratti di cui al comma 3 devono essere tabellati a cura degli Enti competenti di cui sopra.
5. L'esercizio della pesca è vietato altresì nei seguenti ca­nali artificiali:
a) Canale Biffis;
B) Canale Principale del Consorzio di BonificA Adige Garda;
c) Canale Maestro in sinistra Adige del Consorzio di Bonifica Adige Garda;
d) Canale Secondario di ripartizione di Bussolengo del Consorzio di Bonifica Adige Garda;
e) Canale Secondario di ripartizione di Lugagnano del Consorzio di Bonifica Adige Garda;
f) Canale Secondario di ripartizione di Festara del Consorzio di Bonifica Adige Garda;
g) Canale Secondario di ripartizione di Custoza del Consorzio di Bonifica Adige Garda;
h) Canale Secondario di ripartizione di Catelnuovo-Sandrà-Colà del Consorzio di Bonifica Adige Garda;
i) Canale Secondario di ripartizione di Salionze del Consorzio di Bonifica Adige Garda;
j) Canale Secondario di ripartizione di Valeggio sul Simpatico Canalone del Consorzio di Bonifica Adige Garda;
k) Canale Virgilio;
l) Seriola Prevaldessa;
m) Canale Adduttore Principale del Consorzio di Bonifica Agro Veronese Tartaro Tione (Conagro);
n) Canale Diramatore Sommacampagna del Consorzio di Bonifica Agro Veronese Tartaro Tione (Cona-gro);
o) Canale Diramatore San Giovanni del Consorzio di Bonifica Agro Veronese Tartaro Tione (Conagro);
p) Canale Camuzzoni;
q) Canale Milani-Giuliari;
r) Canale Marazza o S.A.D.E.;
s) Canale di Zevio: dalla diga Sorio II alla centrale di Zevio;
t) Canale L.E.B.;
u) Canaletta Giusti.
6. La pesca dilettantistica con il bilancino e la pesca pro­fessionale sono vietate ad una distanza inferiore a 20 m, sia a monte che a valle, dalle macchine idrauliche di cui al comma 2, dagli sbocchi dei corsi d'acqua, dai ponti e dalle cascate. La distanza da osservare riguarda sia la posizione del pescatore che dell’attrezzo in atto di pesca.
7. La distanza da osservare di cui ai commi 1, 2 e 6 si riferisce alla posizione della paratoia e non delle strutture annesse all’impianto, fatto salvo l’applica-zione di eventuali limitazioni stabilite dalla Provincia ai sensi del comma 3.
8. La pesca dai ponti, dagli sbarramenti e dalle macchine idrauliche è sempre vietata, fatto salvo quanto disposto al comma 9. I Consorzi di Bonifica pos­sono disporre altresì il divieto di attraversamento dei manufatti idraulici di propria competenza.
9. Il divieto di pesca dilettantistica con canna dai ponti è da intendersi esclusivamente per quelli attraversati da strade asfaltate aperte al pubblico transito veicolare. La pesca dai ponti è vietata in tutte le acque della zona A (determinazione del funzionario delegato n. 7359/07 .in data 28 dicembre 2007).
10. E’ consentito esercitare la pesca dilettanti-stico-sportiva con canna sotto i ponti, fatto salvo quanto stabilito al successivo comma 13.
11. E’ vietato l’esercizio della pesca in corrispondenza dei tratti interessati direttamente da interventi di manutenzione di cui all’articolo 25.
12. E' vietato l 'esercizio della pesca in acque ghiacciate e in presenza di evidenti condizioni di carenza idrica, dovuta sia a cause naturali che artificiali.
13. La Provincia ha facoltà di stabilire, per ragioni di pub­blico interesse, per accertate situazioni di pericolo o per parti­colari esigenze di tutela della fauna ittica, ulteriori divieti all’esercizio della pesca, nonché adottare norme più restrittive in rap­porto alle distanze minime di cui sopra.
14. La Provincia può rilasciare permessi speciali in deroga alle disposizioni di cui sopra a favore di persone disabili con accertate e dimostrabili difficoltà deambulatorie a condizione che l'attività di pesca esercitata non rechi pregiudizio ad altre at­tività o alla sicurezza dei luoghi.
E’ vietato esercitare la pesca, prosciugando i corsi ed i bacini d’acqua, o divergendoli, ovvero ingombrandoli od occupandoli con opere stabili (muri, «murere», ammassi di pietra, dighe, terrapieni, arginelli, «chiuse» e impianti simili), oppure smovendo il fondo delle acque, tranne che ciò risulti indispensabile per un genere di pesca permesso (pesca professionale); salva sempre la osservanza delle vigenti norme di polizia sulle acque, per ciò che concerne i divieti di costruire ed altri simili manufatti (art. 7 del regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486). Se per altri scopi (e tra essi anche quello della piscicoltura) si debba procedere al prosciugamento di bacini o di corsi d’acqua, compresi i canali e i «navigli», tanto pubblici quanto privati, che si colleghino con le acque pubbliche, deve darsene avviso in tempo utile alla Provincia; in ogni caso, durante la cosiddetta «asciutta», completa o incompleta, la pesca è ivi proibita, ed il pesce eventualmente rimasto deve essere comunque immesso nelle acque comunicanti con quei bacini o corsi (comma così sostituito dall’articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987).


Articolo 6
Uso degli attrezzi e tipi di pesca vietati

1. Per “esercizio della pesca” si intende oltre che l'impossessamento del pesce, anche ogni atto e comportamento che riveli univocamente il proposito di praticare tale attività.
2. Gli attrezzi da pesca devono essere usati secondo le moda­lità contenute nel presente regolamento.
3. Gli attrezzi da pesca che abbiano servito a commettere l'infrazione possono essere sequestrati per un congruo periodo di tempo che, in ogni caso, deve comprendere quello di eventuale di­vieto di loro uso; si procede alla loro successiva confisca nei seguenti casi ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689:
a) esercizio della pesca sprovvisti di licenza in corso di validità. La confisca non si applica in caso di mancato versamento della tassa annuale di concessione;
B) esercizio della pesca con attrezzi il cui uso è sempre vietato. In questo caso viene sequestrato l'intero attrezzo anche se composto da più parti;
c) esercizio della pesca con attrezzi non consentiti per il tipo di licenza in possesso;
d) esercizio della pesca nei tratti di fiume ove è istituito dalla Provincia il divieto di pesca ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 2, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 o durante le asciutte di cui all'articolo 5 comma 10.
4. Oltre ai divieti di cui all'articolo 12 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 e a quelli previsti dal presente regola­mento sono sempre vietati l'esercizio della pesca con il sommovi­mento del fondo e con l'estirpazione e/o taglio della vegetazione acquatica e di riva, salvo che ciò non sia conseguenza dell'uso delle reti e degli attrezzi da pesca nei tempi e modi consentiti, la pesca a strappo con canna o lenza a mano, la pesca con le mani e con l'impiego di fonti luminose quando queste ultime siano ado­perate per attirare i pesci. Si intende l'uso a strappo l'esecuzione di manovre atte ad allamare il pesce in parti del corpo che non siano l'apparato boccale.
5. E' vietato esercitare la pesca con materiale esplosivo, tos­sico o inquinante, nonché usare la corrente elettrica come mezzo di cattura o stordimento dei pesci.
6. L'utilizzo della corrente elettrica è consentito solo nei casi di pesca scientifica autorizzata di cui all'articolo 7 e per il recupero degli animali acquatici in caso di asciutte complete o incomplete di corpi idrici, per la cattura di esemplari da desti­narsi alla fecondazione artificiale o per altri motivi finalizzati alla salvaguardia dei popolamenti ittici. I recuperi sono effet­tuati dalla Provincia, da per­sonale allo scopo delegato o da per­sonale del concessio­nario di acque pubbliche opportunamente istruito all'uso di tali attrezzature, e comunque in ogni caso sempre previa auto­rizzazione della Provincia.
7. E' vietato immettere nelle acque sostanze tossiche, inqui­nanti o atte a intorpidire, stordire o uccidere la fauna ittica.
8. E' altresì vietato modificare l'assetto del corso d'acqua mediante sbarramenti, deviazioni, messa in posa o spostamento di massi, etc... per favorire l'esercizio della pesca, compreso quello per lo svolgimento di gare, manifestazioni e raduni di pe­sca di cui all'articolo 23, senza avere ottenuto la necessaria au­torizzazione da parte dell'Ente competente. I responsabili sono obbligati, in ogni caso, a provvedere a proprie spese al ripristino della situazione preesistente.
9. L'uso del guadino con lato mas­simo di 80 cm, è consentito esclusivamente quale attrezzo ausilia­rio per il recupero del pesce allamato. Durante l'esercizio del carp-fishing o per la pesca al siluro è consentito l'uso di un guadino di lato massimo pari a 120 cm con le modalità di cui al presente articolo.
10. E' consentito l'uso del raffio esclusivamente per il recu­pero del pesce allamato.
11. Durante il periodo di divieto di pesca del luccio di cui all’articolo 14, è vietato nelle acque correnti pubbliche della zona B, ad esclusione del fiume Adige, l’utilizzo e la detenzione di qualsiasi esca artificiale, ad esclusione della mosca, nonché del pesce vivo o del pesce morto.
12. E' vietato detenere sul luogo di pesca o nel natante at­trezzi non consentiti, anche per il tipo di licenza in possesso, e durante i periodi e nei luoghi in cui il loro uso è vietato.
13. I periodi di divieto d'uso per ciascun attrezzo da pesca iniziano alle ore 0 del primo giorno e terminano alle ore 24 dell'ultimo giorno.
14. Il pescatore, una volta raggiunto il numero massimo di cat­ture giornaliere di cui all'articolo 15, non può più esercitare la pe­sca nelle acque interne pubbliche della provincia di Verona.
15. E' vietato l'esercizio della pesca dilettanti-stico-sportiva ad una distanza inferiore a 30 m dai cavi delle linee elettriche aeree. Gli attrezzi devono essere smontati durante gli spostamenti da un luogo all'altro di pesca.
Ai fini della tutela del patrimonio ittico sono state istituite le seguenti zone di divieto di pesca:
- torrente Aril in Cassone, comune di Malcesine (decreto dell’Amministrazione provinciale 27 giugno 2000, n. 59);
- lago del Frassino nel comune di Peschiera del Garda (decreto dell’Amministrazione provinciale 27 giugno 2000, n. 59);
- laghetto della Mora del torrente Tramigna, località xxxxano di Tramigna (determinazione del funzionario delegato n. 7359/06 in data 28 dicembre 2006);
- torrente Fibbio e corsi d’acqua minori appartenenti alla zona A in concessione all’A.P.P.V. all’interno della Tenuta Musella a San Martino Buon Albergo, dall’opera idraulica in loc. Cengia a valle all’interno della Tenuta Musella (determinazione del funzionario delegato n. 7359/06 in data 28 deicembre 2006);
- teste delle risorgive del torrente Fibbio, denominate “laghetto Squarà” e “laghetto Fontanon” in Montorio nel comune di Verona (determinazione dirigenziale n. 781/02 in data 25 febbraio 2002);;
- fossa Rosella: sponda sinistra (quella ad est) nel tratto interessato dal cantiere, esteso da via XX Settembre a Borgo Rosella a San Martino Buon Albergo (determinazione del funzionario delegato n. 7359/06 in data 28 dicembre 2006);
- fossa Zenobria: intero corso d’acqua (determinazione del funzionario delegato n. 7359/06 in data 28 dicembre 2006);
- torrente Roselletta: dall’origine sino alla barriera autostradale di Verona Est (determinazione del funzionario delegato n. 7359/06 in data 28 dicembre 2006);
- rio Molini in Belluno Veronese nel Comune di Brentino Belluno (determinazione dirigenziale n. 172/06 in data 12 gennaio 2006);
- palude del “Brusà”: su tutta la superficie in comune di Cerea (decreto dell’Amministrazione provinciale 27 giugno 2000, n. 59) e scolo Drizzagno, dall’origine sino alla foce nel fiume Menago e scolo Seriola, dall’origine sino alla foce nella fossa Canossa in comune di Cerea (decreto della Amministrazione provinciale n. 16/1996);
- palude del Busatello: in tutte le acque poste all’interno della palude, nonché lungo gli argini interni della palude dei corsi d’acqua che fungono da confine dell’area naturalistica (determinazione dirigenziale n. 2167 in data 8 ottobre 2001);
- fiume Tione dei Monti: dal ponte presso il centro sportivo di Villafranca di Verona al ponte presso l’incrocio tra la via Fantoni e la via Muraglie a Villafranca di Verona (decreto dell’Amministra-zione provinciale 21 settembre 1998, n. 50);
- fosso Nuovo (comune di Mozzecane), dal ponte in località Palù alla chiavica in località Stellina (decreto dell’Amministrazione provinciale 23 giugno 2000, n. 59);
- Canal Bianco: tratto esteso tra il primo ponte a monte della foce del Bussè in località Torretta nel comune di Legnago fino a 150 m circa a valle della confluenza dei due rami di fiume formati dallo sbarramento della Torretta (decreto dalla Amministrazione provinciale 21 aprile 1999, n. 19);
- Fiume Simpatico Canalone: tratto compreso tra il ponte Visconteo in comune di Valeggio sul Simpatico Canalone e la linea congiungente l’origine del ramo di fiume in sponda destra al termine del parcheggio di Borghetto con il ramo di fiume in sponda sinistra dalla parte opposta al parcheggio medesimo. Il divieto di pesca si applica dal 1° maggio al 30 settembre (determinazione dirigenziale n. 1134 in data 26 giugno 2001)
La pesca è altresì vietata in tutti i corsi d’acqua all’interno del Parco della Lessinia.

16. Il posto di pesca spetta al primo occupante: i pescatori sopraggiunti devono tenersi ad una distanza tale da non pregiu­dicare l'esercizio della pesca.
17. La Provincia, anche su richiesta del concessionario di cui all'articolo 22, a fini della gestione della fauna ittica e dell'ambiente acquatico, può stabilire forme di limitazione o indirizzo all'uso degli attrezzi da pesca, tra cui l'istituzione di zone destinate alla sola pesca "No-Kill" o di zone destinate alla sola pesca con esche artificiali con limitazione anche del numero delle catture consentite.
18. La Provincia, per ragioni di tutela e salvaguardia del pa­trimonio ittico, può variare con proprio provvedimento i modi di pesca di cui agli articoli 10, 11 e 12, per periodi e località de­terminati, su richiesta anche dei concessionari di acque pubbli­che.


Articolo 7
Esercizio della pesca scientifica

1. Il permesso all'esercizio della pesca scientifica viene ri­lasciato dalla Provincia ai ricercatori e alle persone incaricate dalla stessa, o da altri enti o privati, ad effettuare studi o ri­cerche sulla fauna ittica e sul suo ambiente di vita, anche me­diante l'impiego di elettrostorditori, reti o altri mezzi di cat­tura. Ai sensi dell'articolo 9, comma 7, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 compete alla Regione il rilascio dei permessi all'esercizio della pesca scientifica da effettuarsi in più pro­vince.
2. Il permesso dovrà indicare i tempi e i corsi d'acqua inte­ressati all'indagine. I titolari di permesso all'esercizio della pesca scientifica sono comunque tenuti a comunicare alla Provincia e all'eventuale concessionario il calendario delle attività pro­grammate con preavviso di almeno sette giorni.
3. I titolari di autorizzazione di pesca scientifica, al ter­mine delle indagini eseguite, devono presentare alla Provincia una relazione tecnica sull'attività svolta.
4. L'effettivo svolgimento dell'attività scientifi-ca, costi­tuente un atto volontario dei soggetti richiedenti, impone a que­sti ultimo l'obbligo di:
a) acquisire eventuali ulteriori autorizzazioni che fossero previste da altre pubbliche autorità;
B) rispettare i diritti e gli interessi, in qualunque modo acquisiti o preesistenti, di soggetti pubblici e privati nell'area interessata;
c) lasciare indenne la Provincia da ogni e qualsiasi responsabilità derivante direttamente o indirettamente dall'esercizio dell'attività così autorizzata.


Articolo 8
Pesca subacquea

1. La pesca subacquea è vietata in tutte le acque interne pub­bliche della Provincia di Verona, fatto salvo quanto disposto al comma 2.
2. La Provincia può autorizzare la pesca subacquea per la cattura di specie ittiche alloctone a fini di salvaguardia delle popolazioni autoctone e comunque previa valutazione della compatibilità tecnico-scientifica dell’intervento.


Articolo 9
Uso di esche e pasture

1. E' consentito detenere sul luogo di pesca ed usare esche na­turali ed artificiali, ad esclusione delle uova di pesce o loro imitazioni, del sangue e dei suoi derivati, nonché le interiora degli animali salvo quanto disposto ai successivi commi 2. e 3.
2. Nelle acque principali di cui all'articolo 2 ed esclusiva­mente per la pesca a fondo del siluro è consentito
Nicola
22-09-1972 Classe di ferro... e balsa!
SALABRACCO TEAM

#2 andrea cecchetto

andrea cecchetto

    Utente registrato

  • Utenti registrati
  • PipPipPipPipPip
  • 108 Post:
  • Localitàalbaredo d'adige vr

Postato 09 May 2007 - 19:45 PM

per i veronesi: alcuni tratti in zona A sono da ques'anno liberi. leggete l'estratto del regolamento 2007 della provincia di verona

ACQUE IN CONCESSIONE ALL’A.P.P.V.

Le acque in concessione all’A.P.P.V. sono tutte quelle appartenenti alla zona A (zona salmonicola) di cui all’articolo 1 del Regolamento provinciale, e, più in particolare, sono rappresentate da:
fiume Adige: dal confine con la provincia di Trento alla diga di San Pancrazio (Sorio I);
rio Pissotte (rio Ferrara di Monte Baldo);
affluenti dell’Adige in sponda sinistra: rio Molini, rio Pissotte, vaj della zona di Peri, progni di Negrar, Parona, Avesa, Quinzano, rii Fraselle e Revolto, progni della Lessinia (ad esclusione di quelli inseriti nel Parco), torrente Fibbio e fossa Rosella con relativi tributari e rami laterali, risor-give di Montorio, torrente Antanello a monte del ponte in loc. Mariona, fossa Montagna;
torrente Alpone: a monte del ponte di Montecchia di Crosara inclusi i relativi affluenti (esclusa la roggia Vienega);
torrente Tramigna: a monte del ponte dell’Auto-strada A4 in comune di San Bonifacio.
Risultano, invece, al di fuori della concessione i seguenti tratti: torrente Antanello a valle del ponte della Mariona, fossa Gardesana, fossa Lisca e Lisca Lendinara, fossa Lepia e fossa Balbi e relativi loro rami laterali. Per tali acque si applicano le norme regolamentari previste per la zona B.
Andrea 28 anni
Posted Image
MAD BELLY ANGLERS TEAM


0 utenti stanno leggendo questo topic

0 utenti, 0 ospiti, 0 utenti anonimi